Cassazione, sentenza n. 8356 del 15/03/2022
Sentenza n. 8356 del 15/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8356
- Data
- 15/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La causa riguardava un accertamento ICI 2008 che aveva negato l’esenzione per abitazione principale, decisione riformata in appello a favore del Comune. La Cassazione non ha esaminato il merito dell’agevolazione: ha accertato che l’appello comunale era stato notificato oltre il termine lungo semestrale applicabile al giudizio, quando la sentenza di primo grado era già passata in giudicato. Accolto il relativo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato la pronuncia regionale e, decidendo nel merito, dichiarato inammissibile l’appello.
Testo della pronuncia
Il Comune di forte dei Marmi notificava alla ricorrente avviso di accertamento in rettifica per parziale ed omesso versamento Ici relativa all'annualità 2008 per l'immobile di sua proprietà negando le esenzioni previste per l'abitazione principale, individuata per il nucleo familiare in Firenze.
La CTP di Lucca accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall'ente locale.
La CTR della Toscana accoglieva il gravame, in riforma della prima sentenza.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l' A. sulla base di sette motivi.
Il Comune intimato non ha svolto difese.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 21, 22, 27, 28, e art. 38, comma 3), nonchè degli artt. 53 e 61, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere i giudici di appello omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune che si era costituito spedendo presso la segreteria della Commissione copia informe del ricorso, privo di attestazione di conformità dell'atto consegnato o spedito alla parte, tenuto, peraltro conto, che alla data di spedizione, l'atto non risultava neppure notificato alla contribuente.
2. La notifica difatti venne eseguita solo il 3 ottobre 2015 e dunque intempestivamente.
3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 327 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 38, ex art. 360 c.p.c., n. 3); denunciando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 17.12.2014, mentre il ricorso era stato spedito a mezzo posta citato D.Lgs., ex art. 20, in data 3.10.2015, allorquando era già decorso il termine semestrale per l'impugnazione.
4. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), per avere i giudici di appello omesso di constatare che il Comune non aveva depositato la documentazione relativa alla notifica del ricorso di gravame, tanto più che l'appellata non si era costituita.
5. Il quarto mezzo deduce la violazione del D.P.R. n. 93 del 2008, art. 1, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, nonchè del D.P.R. n. 223 del 1998, art. 4; per avere il giudicante ritenuto la legittimità della esclusione delle esenzioni per l'abitazione principale, in favore del componente del nucleo familiare che lascia l'abitazione familiare per vivere in altro immobile, benchè la norma ammetta l'esenzione per l'unità immobiliare del soggetto passivo e non anche dei suoi familiari. Deduce al riguardo che solo allorquando gli immobili di residenza familiare siano ubicati nello stesso comune, l'agevolazione è applicabile per uno solo di essi. Nel caso di specie, invece, la circostanza che i coniugi siano separati di fatto, vivendo l'uno a (—) e l'altra a (—) avrebbe dovuto indurre la Regionale a respingere l'impugnazione.
6. Con quinto motivo si lamenta l'omesso esame di un atto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), rappresentato dal fatto che l'immobile de quo costituiva la residenza effettiva e dimora abituale della A.; nel caso in esame, invece, la Commissione si sarebbe limitata ad affermare " l'uso negli ultimi tempi di creare artificiose situazione di separazioni di fatto" al fine di eludere l'imposta sulla casa, benchè il Comune non avesse mai contestato l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi.
7. Il sesto motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Commissione fondato la sua decisione su argomenti ed elementi non indicati nell'avviso di accertamento, quale la documentazione prodotta dal Comune per dimostrare l'utilizzo saltuario dell'abitazione in (—) (come risulterebbe dalla registrazione dei consumi delle utenze).
8. Con il settimo motivo, "rubricato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.", si rammenta che l'accoglimento del ricorso di cassazione travolge anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite conseguente alla affermata soccombenza della contribuente.
9. Il secondo motivo è fondato, assorbiti gli altri.
Il ricorso originario è stato introdotto nell'anno 2014; la riduzione a sei mesi del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., dunque, è nella specie, applicabile, essendo il giudizio di primo grado iniziato successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della modifica apportata al testo della predetta disposizione dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 (Cass. civ. n. 19959/2017; n. 18586/2018).
Va pertanto data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta L., art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Sez. n. 6007/2012; Cass. n. 19943/2014).
Va peraltro notato che, ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, con effetto dal primo gennaio 2015, il periodo di sospensione feriale è stato fissato dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, così riducendosi il medesimo di giorni 15, immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015.
Al ricorso in esame non trova applicazione il nuovo "termine " complessivo, come ridotto dalla novella de qua, poichè il termine per impugnare scadeva in epoca antecedente alla sospensione feriale successiva all'entrata in vigore della novella stessa (Cass. n. 21674/2017; n. 11758/2017). Ai fini della sua tempestività il ricorso in oggetto doveva dunque essere notificato entro il 15 giugno 2015, mentre dalle operazioni notificatorie relative all'atto di appello, risulta che esso è stato spedito in data 3.10.2015.
11. In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, deve affermarsi il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in favore della ricorrente dalla C.T.P. di Lucca. Le spese del giudizio appello e quelle del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'ente locale alla refusione delle spese sostenute per il giudizio di appello dalla società che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre accessori se dovuti; liquida per il presente giudizio Euro 700,00 in favore della ricorrente, oltre Euro 200,00 per rimborso spese, rimborso forfettario e accessori di legge (oltre c.u.).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2022
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

