Cassazione, sentenza n. 8360 del 15/03/2022

Sentenza n. 8360 del 15/03/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
8360
Data
15/03/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sull’agevolazione ICI per un’abitazione concessa gratuitamente alla figlia, che la utilizzava come abitazione principale; il giudice regionale l’aveva negata per mancata presentazione della denuncia richiesta per verificare i presupposti del comodato. Nel giudizio di legittimità la contribuente ha rinunciato al ricorso e il Comune ha accettato la rinuncia. La Cassazione ha pertanto dichiarato estinto il procedimento, compensando le spese e senza applicare l’ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Testo della pronuncia

V.M.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 23 febbraio 2016 n. 432/01/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento per l'ICI relativa agli anni 2008 e 2009, in relazione ad un'abitazione sita in (—) alla (—) e concessa in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il secondo grado (segnatamente, alla figlia della contribuente), che la utilizzava come abitazione principale, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Bari nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari il 24 novembre 2014 n. 2847/09/2014, con dichiarazione di irripetibilità delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non aveva presentato l'obbligatoria denuncia per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge ai fini della concessione in comodato d'uso gratuito. Il Comune di Bari si è costituito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dal controricorrente.

Motivi della decisione

1. La rinuncia della ricorrente è rituale perchè è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore del controricorrente (art. 390 c.p.c., comma 3). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

2. Tenendo conto dell'intesa intercorsa in tal senso tra le parti, va disposta la compensazione delle spese giudiziali.

3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2022

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