Cassazione, sentenza n. 8502 del 16/03/2022
Sentenza n. 8502 del 16/03/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8502
- Data
- 16/03/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti avevano impugnato cartelle ICI deducendo la mancata notificazione degli avvisi presupposti; la CTR aveva invece ritenuto provate le comunicazioni mediante raccomandata. La Cassazione ha escluso il litisconsorzio necessario tra Comune e agente della riscossione, precisando che, per il vizio di omessa notifica dell’atto prodromico, il ricorso può essere rivolto indifferentemente contro l’uno o l’altro; ha inoltre riscontrato la compatibilità delle date postali e l’insufficiente esposizione della questione sull’autotutela. Il ricorso contro l’agente, estraneo ai gradi di merito, è stato dichiarato inammissibile, mentre quello contro il Comune è stato rigettato.
Testo della pronuncia
B.F., D.G.T., D.G.F. e D.G.A. hanno proposto ricorso avverso quattro cartelle di pagamento a ciascuno intestate relative ad ICI per gli anni di imposta 2004-2006. In primo grado il ricorso è stato accolto, con annullamento delle cartelle di pagamento, rilevando in ragione della ritenuta mancata notifica degli avvisi di accertamento, con conseguente nullità della iscrizione a ruolo. Il Comune ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto che il Comune abbia fornito la prova della comunicazione ai contribuenti degli avvisi di accertamento mediante raccomandata a/r, e non fondata l'eccezione di decadenza formulata dai contribuenti.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune di Grottaminarda ed Equitalia hanno resistito depositando controricorso. Equitalia ha rilevato di non essere stata chiamata in giudizio nei precedenti gradi di merito.
E' stata quindi disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio onde verificare se Equitalia sud abbia partecipato o sia stata evocata nei giudizi di merito. Acquisto il fascicolo, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento della sentenza, con rinvio al giudice di primo grado per integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia che non è stata chiamata a partecipare nei precedenti gradi di giudizio.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 18 gennaio 2022.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente sulla eccezione di integrità del contraddittorio.
I contribuenti hanno impugnato quattro cartelle di pagamento al fine di fare rilevare la mancata notifica degli atti impositivi, chiamando in causa nei giudizi di merito l'ente impositore e notificando all'agente di riscossione solo il ricorso per cassazione. Ciò tuttavia non determina nullità del processo per difetto di integrità del contraddittorio, poichè in tema di impugnazione della cartella di pagamento non sussiste litisconsorzio necessario tra il concessionario e l'ente impositore, ed è onere dello stesso contribuente individuare correttamente il legittimato passivo, in relazione ai vizi che intende fare valere (Cass. 14991/2020; Cass. 10019/2018; Cass. 21220/2018). In particolare, qualora il contribuente deduca la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo (Cass. n. 10528 del 28/04/2017). Peraltro, in caso di omessa notifica degli atti prodromici il contribuente, impugnando la cartella quale primo atto con cui viene a conoscenza della pretesa impositiva è ammesso a far valere questioni che riguardano la pretesa impositiva stessa ed, in tal caso l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia perchè l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Cass. 5625/2019).
Il processo deve allora perseguire tra le parti originarie, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di Equitalia che non è stata chiamata in causa nei precedenti gradi di giudizio.
2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la illegittimità e nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) e all'art. 112 c.p.c. in quanto sarebbe stato omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le partii ovvero la validità e la correttezza delle notifiche degli avvisi di accertamento posti a base delle cartelle impugnate. I ricorrenti deducono che le ricevute di ritorno delle raccomandate non potevano riferirsi agli avvisi di accertamento posti a base delle cartelle di pagamento in quanto non vi era corrispondenza tra la data di notifica degli avvisi di accertamento indicata negli estratti ruolo e quella risultante dalle relate prodotte.
I contribuenti si dolgono del fatto che la CTR non abbia in concreto valutato le relate di notificai limitandosi alla apodittica affermazione che "il Comune ha fornito la prova documentale dell'avvenuta comunicazione contribuenti degli avvisi di accertamento mediante raccomandata AR"; osservano che ove il giudice d'appello avesse valutato le relate mettendole a raffronto con gli estratti di ruolo, avrebbe rilevato una discrasia delle date e cioè che le cartelle di pagamento si riferiscono ad avvisi di accertamento asseritamente notificati l'11 novembre 2010 mentre le relate di notifica recano la data dell'11 ottobre 2011.
Il motivo è infondato.
La parte non trascrive in ricorso queste relate asseritamente riportanti una data non compatibile e si limita ad allegare copie di avvisi di ricevimento dal cui esame emerge ictu oculi che la data della notifica è compatibile, dal momento che la data di spedizione è quella del 9 novembre 2010 (non 2011) e la data del timbro posta è di due giorni successivi, l'11 novembre. Il giudice d'appello del resto fa riferimento proprio alla riscontrata regolarità della notifica tramite avvisi di accertamento di raccomandate A/R, non a pretese relate di notifica del 2011 non meglio identificate 3.- Con il secondo motivo viene dedotta l'illegittimità dell'impugnata sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5); – per aver omesso l'esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sussistenza di un provvedimento di annullamento in autotutela della pretesa tributaria relativa all'anno di imposta 2006.
Il motivo è inammissibile.
Si evince dagli atti che il giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non regolarmente notificati gli atti prodromici. Di conseguenza la questione dell'annullamento in autotutela, ove ritualmente proposta sin dal primo grado, è rimasta assorbita con conseguente onere dell'appellato di riproposizione del motivo ai sensi dell'art. 346 c.p. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56. Tuttavia dal ricorso non è dato comprendere se e in che termini detta questione sia stata ritualmente proposta sin dal primo grado di giudizio, nè se essa è stata riproposta in grado d'appello, per mancanza di trascrizione di quelle parti salienti degli atti di primo e secondo grado in cui detta questione è stata sollevata.
Il ricorso difetta quindi di autosufficienza, atteso che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso (Cass. n. 29093 del 13/11/2018) la parte peraltro non chiarisce neppure in che termini il fatto avrebbe portata decisiva, posto che riguarda, come dedotto dal controricorrente, solo gli avvisi 2006 e solo per una particella alienata.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nei confronti di Equitalia e il rigetto del ricorso nei confronti del Comune di Grottaminarda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., e rigetta il ricorso nei confronti del Comune di Grottaminarda. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.200,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge in favore di Equitalia Sud s.p.a. e di Euro 1.400,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese non documentabili e accessori di legge in favore del Comune di Grottaminarda.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2022
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