Cassazione, sentenza n. 19529 del 17/06/2022
Sentenza n. 19529 del 17/06/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19529
- Data
- 17/06/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’iscrizione ipotecaria traeva origine sia da un credito TARSU sia da sanzioni amministrative e violazioni del Codice della strada. La Cassazione ha precisato che la giurisdizione dipende dalla natura dei crediti: spetta al giudice tributario per la componente tributaria e al giudice ordinario per quella non tributaria; ha inoltre confermato che anche prima della riforma del 2011 l’ipoteca doveva essere preceduta da una comunicazione idonea ad attivare il contraddittorio. È stato quindi dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti non tributari, con rigetto degli altri motivi.
Testo della pronuncia
O.F. ha proposto ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria n. (—) di Euro 11.250,52, contestando, tra l'altro, l'illegittimità e la nullità della pretesa di pagamento, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 l'illegittimità e inammissibilità della procedura ipotecaria per violazione dell'art. 2836 c.c., l'omessa notifica degli atti prodromici, la mancata preventiva intimazione ad adempiere e, infine, l'estinzione delle pretese creditorie per intervenuta decadenza e/o prescrizione. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Equitalia s.p.a., rimasta contumace in primo grado, ha appellato la sentenza, opponendo anche il parziale difetto di giurisdizione per tutti i ruoli di natura non tributaria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2.
La Commissione tributaria regionale della Campania ha confermato la sentenza impugnata rilevando, in particolare che pur se il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u) bis ha carattere innovativo, tuttavia la comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria appare dovuta per rispettare il diritto di difesa, al fine di rendere operativa la previsione della impugnabilità dell'ipoteca.
Avverso la predetta sentenza Equitalia Sud S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi. Il contribuente non si è costituito.
Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento primo motivo, il rigetto degli altri, con assorbimento dell'ultimo. La causa è stata trattata all'udienza del 2 marzo 2022.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, Equitalia contesta l'illegittimità della sentenza impugnata per aver il giudice d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione di parziale difetto di giurisdizione della Commissione tributaria adita. Il ricorrente deduce che il giudice del gravame ha omesso di considerare come gran parte delle cartelle di pagamento presupposte all'iscrizione ipotecaria riguardassero crediti per violazione del Codice della strada, impugnabili dinnanzi al giudice ordinario e, dunque, omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla propria giurisdizione.
Il motivo è parzialmente fondato e merita accoglimento alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, anche a seguito delle modifiche apportate del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile ratione temporis, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari" (Cass., sez V. civ., n. 17111 del 11/07/2017; nello stesso senso anche Cass., sez V civ., n. 12749 del 21 marzo 2018).
Dall'elenco riepilogativo riportato dalla ricorrente si evince come tra le cartelle di pagamento prodromiche, tutte tranne la n. (—) – n. (—) – relativa al pagamento della Tarsu, attengono a violazioni del Codice della Strada, oltre che a sanzioni amministrative – amministrazione comunale.
Il motivo può pertanto accogliersi limitatamente a quelle cartelle di pagamento prodromiche all'iscrizione ipotecaria non recanti pretese tributarie, atteso che la CTR si è discostata dal suesposto principio nel ritenere (implicitamente) sussistente la cognizione del giudice tributario sulla intera controversia. Il difetto di giurisdizione del giudice tributario va dichiarato per il credito originato dall'omesso pagamento delle sanzioni amministrative e per violazioni del codice della strada; ciò non toglie che il giudice tributario posssa pronunciarsi sulla iscrizione ipotecaria nella parte in cui essa è originata da un credito tributario (Tarsu) e che pertanto, limitatamente a questo profilo deve riconoscersi che il giudice d'appello poteva conoscere della controversia.
2-. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2. Equitalia deduce che il ricorso introduttivo del giudizio non individuava chiaramente gli estremi delle cartelle di pagamento poste a fondamento della ipoteca o comunque impugnate, per il suo carattere indeterminato, nè se la pretesa fatta valere dal contribuente si riferisse alla nullità delle cartelle di pagamento, all'estratto di ruolo o alla procedura esecutiva e che, pertanto; ciò avrebbe dovuto determinare l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità proposta con l'atto di appello dall'agente di riscossione.
Il motivo è infondato.
La Commissione regionale ha circoscritto il thema decidendum alla iscrizione ipotecaria, sulla base delle eccezioni proposte dal contribuente, annullandola per due ragioni: per omessa notifica delle cartelle presupposte, dando atto che si possono impugnare unitamente al ruolo; e per omessa comunicazione preventiva ovvero successiva all'iscrizione ipotecaria.
Nello stesso senso si era espressa la CTP di Napoli, che aveva accertato l'omissione dell'avviso preventivo all'iscrizione ipotecaria, così come della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, il cui onere incombe su Equitalia rimasta contumace in quel grado di giudizio. Il thema decidendum era quindi chiaramente individuabile ed individuato e a ciò non osta la circostanza che il contribuente abbia allegato più ragioni di opposizione.
3-. Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Il ricorrente contesta l'omesso esame da parte del giudice d'appello della tardività del ricorso di primo grado (tale rispetto alla data di iscrizione dell'ipoteca, avvenuto il 10 luglio 2009) con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova in giudizio del momento in cui era venuto a conoscenza di tale fatto.
Il motivo è inammissibile.
L'art. 366 c.p.c. impone che il ricorso per cassazione contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo (Cass., n. 7825 del 04/04/2006; Cass., n. 1926 del 03/02/2015; Cass. n. 17049 del 04.06.2015).
Tale principio si applica anche nel caso in cui il ricorrente denunzi che il giudice di appello abbia omesso di pronunziare su apposita censura mossa con l'atto di gravame (nel caso di specie, quella con la quale egli avrebbe asseritamente sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sua tardività). E invero, non essendo tale censura esposta nella sentenza di secondo grado tra i motivi di appello, era onere del ricorrente trascriverla nel ricorso, onde consentire alla Corte, da un lato, di verificare che la questione prospettata non fosse nuova e – come tale – inammissibile (Cass., n. 2140 del 31/01/2006), dall'altro di valutare la fondatezza del motivo senza procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte.
4-. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 50 nella misura in cui la sentenza ha ritenuto che la notifica delle intimazioni di pagamento precedenti all'espropriazione fosse applicabile anche alle iscrizioni ipotecarie di cui allo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1973, art. 77 ratione temporis vigente, ovvero precedente alla novella del 2011, che non prevedeva l'obbligo della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria; lamenta infine, la violazione del principio secondo il quale i vizi che attengono alla notifica di un atto giuridico non possono determinarne l'invalidità.
La parte deduce che solo a far data dal 2011 è stato modificato l'art. 77 cit., mediante il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, che aggiunge il comma 2-bis all'art. 77, il quale prevede che "l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1". Si tratta, secondo la prospettazione difensava, di una norma innovativa e che pertanto, trattandosi nella specie di ipoteca del 2009, non vi è obbligo di comunicazione, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione regionale.
Il giudice d'appello infatti pur rilevando che non si applica alla fattispecie l'art. 50 cit. perchè la ipoteca non è atto di esecuzione forzata, ha però ritenuto necessaria una comunicazione tempestiva all'interessato dell'avvenuta iscrizione, diversamente prospettandosi lesione dei diritti di difesa.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
Il ricorrente richiama una pronuncia di questa Corte (n. 15746/2012) in materia di iscrizioni ipotecarie precedenti e successive al 13 luglio 2011 che ha affermato il carattere innovativo e non interpretativo (e, quindi, irretroattivo) del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011.
Sul punto sono però intervenute le sezioni Unite di questa Corte le quali hanno chiarito che l'art. 7 cit. non innova se non sul piano formale la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, poichè esso ha una reale valenza interpretativa, in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario, che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del contraddittorio endoprocedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte dell'amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell'atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario.
La Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto "Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del D.P.R., art. 7, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Tuttavia in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità". (Cass., SS.UU., 18 settembre 2014, n. 19667). A detto principio, peraltro di recente ribadito da questa Corte (Cass. 22 settembre 2019, n. 30534) la Commissione regionale si è correttamente attenuta.
5-. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2719 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento al disconoscimento della conformità agli originali delle produzioni allegate.
La ricorrente deduce che il giudice di merito abbia erroneamente valutato l'insufficienza probatoria delle fotocopie delle relate di notifica e degli altri documenti a provare, delle quali il contribuente aveva disconosciuto la conformità agli originali.
Per effetto di ciò, sarebbe stato violato il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 che impongono all'agente della riscossione uno specifico obbligo di conservazione ed un correlato dovere di esibizione delle cartelle di pagamento esattoriali (da redigere secondo un modello predeterminato da una fonte normativa regolamentare a richiesta del contribuente): obblighi e doveri che sarebbero stati disattesi. Il motivo è infondato.
Nel silenzio dell'art. 2719 c.c. in merito ai modi e ai termini in cui il disconoscimento deve avvenire, è da ritenere applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass., n. 4476/09; n. 24456/11).
La genericità del disconoscimento ne preclude l'efficacia, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; inoltre va rilevato come la sentenza d'appello non fondi la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sulla mancata prova dei titoli ad essa prodromici (le cartelle esattoriali di cui il ricorrente discute in merito alla prova della rispettiva notifica), ma sull'omessa comunicazione degli stessi. In altre parole, la Commissione regionale non si pronuncia sul merito delle cartelle, e pertanto la genericità della contestazione di conformità appare un'argomentazione ad abundantiam, in questa sede irrilevante.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la parziale declaratoria del difetto di giurisdizione e il rigetto degli ulteriori motivi. Nulla sulle spese in difetto di costituzione del contribuente.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura non tributaria, portati dalle cartelle di pagamento presupposte dall'impugnato provvedimento di iscrizione ipotecaria, rigetta gli altri.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022
Domande frequenti
Entro quando resta valida una dichiarazione Redditi 2026 tardiva?
La dichiarazione tardiva resta valida se trasmessa entro il 1° febbraio 2027, nel limite dei novanta giorni di ritardo. Oltre tale data è considerata omessa. Il ritardo rispetto al termine ordinario preclude inoltre l’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale.
Come pago la sanzione ridotta per la dichiarazione tardiva senza imposte?
Se non risultano imposte da versare, la sanzione ridotta è di 25 euro. Si paga con modello F24, codice tributo 8911, indicando il 2026 come anno della violazione. Eventuali imposte non versate richiedono una distinta regolarizzazione con le relative sanzioni.
Come si sceglie la sanzione per correggere una dichiarazione già inviata?
Occorre distinguere gli errori rilevabili dal controllo automatizzato o formale da quelli che non emergono in quella sede. Contano anche gli effetti sull’imposta e il tempo della correzione. La qualificazione della violazione precede il calcolo della sanzione e delle riduzioni applicabili.
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