Cassazione, sentenza n. 25547 del 30/08/2022
Sentenza n. 25547 del 30/08/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25547
- Data
- 30/08/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella e un avviso di pagamento TARSU, con particolare riferimento alla tariffa applicata agli esercizi alberghieri; dopo l’accoglimento dell’appello comunale, la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione. Nelle more, la stessa decisione regionale impugnata è stata revocata sul punto da una sentenza passata in giudicato. Poiché l’interesse a impugnare deve permanere fino alla decisione, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e ha compensato integralmente le spese processuali.
Testo della pronuncia
La società ha impugnato la cartella di pagamento e l'avviso di pagamento per la TARSU dell'anno 2007, pretesa dal Comune di Cinisi, notificati da Serit Sicilia s.p.a., poi Riscossione Sicilia s.p.a.. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Il Comune ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, con sentenza n. 519/25/14 del 17 febbraio 2014, ha accolto.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi; si è costituito resistendo con controricorso il Comune.
In data 23 giugno 2022 la parte ricorrente ha depositato memoria evidenziando che nelle more, con sentenza n. 9496/08/2021, depositata il 27 ottobre 2021 e oggi divenuta cosa giudicata (allegata in atti con attestazione del passaggio in giudicato), la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha revocato la decisione oggetto del ricorso per cassazione, nella parte in cui sancisce la legittimità dell'applicazione della tariffa per gli esercizi alberghieri. La ricorrente ha pertanto chiesto la cessazione materia del contendere. La causa è stata tratta alla udienza pubblica del 5 luglio 2022. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Motivi della decisione
In considerazione di quanto esposto nella memoria del 23 giugno 2022 e degli atti ad essa allegati, deve ritenersi venuto meno l'interesse alla impugnazione. Risulta infatti che la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha revocato la decisione oggetto del ricorso per cassazione nella parte in cui sancisce la legittimità dell'applicazione della tariffa per gli esercizi alberghieri e che la sentenza è passata in giudicato.
Come correttamente rileva il Procuratore generale, viene qui in applicazione il principio, affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo il quale la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest'ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto (Cass. S.U. 28/04/2017, n. 10553; in senso conforme, Cass. n. 9201 del 02/04/2021).
Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, le spese del giudizio si compensano interamente tra le parti e non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. sez. un. 14 dicembre 2020, n. 28383).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2022
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

