Cassazione, sentenza n. 25749 del 01/09/2022
Sentenza n. 25749 del 01/09/2022
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25749
- Data
- 01/09/2022
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite originaria verteva sul recupero di un credito IVA compensato oltre il limite legale e sulla possibilità di computare separatamente compensazioni e rimborsi; durante il giudizio la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata. Il diniego opposto dall’Ufficio a tale definizione era stato successivamente annullato con sentenza della Cassazione. La Corte ha quindi rilevato la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, dichiarando estinto il giudizio e ponendo le spese a carico delle parti che le avevano anticipate.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Fratelli F. Semolerie Molisane s.r.l. un avviso di recupero del credito di imposta IVA utilizzato negli anni (—) in eccedenza sul limite di Euro 516.466,99 posto dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 1 irrogando la sanzione del 30% per omesso versamento dell'IVA compensata. La contribuente sosteneva, invece, di aver utilizzato in compensazione il credito nei limiti di legge, non potendosi cumulare in esso l'importo dei rimborsi richiesti.
La CTP di Campobasso, con sentenza n. 1026/15 accoglieva il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la CTR del Molise, con sentenza n. 654/1/2018, depositata i 4.10.2018, lo rigettava sul presupposto che il limite stabilito dalla L. n. 388 del 2000, art. 34 operava distintamente per i rimborsi e per le compensazioni di carattere fiscale, trattandosi di operazioni distinte e separate, con esclusione di qualsivoglia cumulabilità delle stesse, ravvisando altresì l'illegitimità della limitazione della compensazione perchè in contrasto con i principi comunitari di neutralità dell'Iva.
Pendente il termine per il ricorso per cassazione, entrava il vigore il D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e la possibilità di definizione delle liti pendenti aventi ad oggetto atti impositivi.
Con ricorso notificato il data 18.2.2019 l'Agenzia delle Entrate chiedeva la cassazione della sentenza della CTR affidando il suo mezzo a tre motivi.
Successivamente la contribuente, con istanza del 31.5.2019, definiva la lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 provvedendo a corrispondere la prima rata dell'importo dovuto e successivamente le rate via via in scadenza.
In data 30.6.2020 l'ufficio notificava il diniego della definizione e, con istanza del 22.7.2020, chiedeva fissarsi l'udienza di discussione del ricorso per cassazione.
La Fratelli F. Semolerie Molisane s.r.l., con ricorso notificato in data 29.9.2020 impugnava il diniego di definizione agevolata, articolando due motivi, e contestualmente resisteva con controricorso al ricorso per Cassazione della sentenza n. 654/01/2018.
Con sentenza n. 29509 del 24 dicembre 2020 questa Corte accoglieva il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e pertanto lo annullava, condannando l'agenzia fiscale al pagamento delle correlative spese processuali oltre accessori; rinviava la causa a nuovo ruolo sino al passaggio in giudicato della pronuncia stessa.
Successivamente la società contribuente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
L'intervenuto annullamento del diniego di definizione agevolata della lite, con la conseguente cessazione della materia del contendere, provoca l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso agenziale (cfr. tra le molte, Cass., 16484/2022).
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese a carico delle parti anticipatarie.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2022
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