Cassazione, sentenza n. 267 del 09/01/2018

Reati tributari - Sequestro preventivo - Sanzioni tributarie nel valore da sequestrare - Sequestro per equivalente.

Tipologia
Sentenza
Numero
267
Data
09/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il pubblico ministero contestava un sequestro disposto per omesso versamento IVA, perché il giudice aveva escluso le sanzioni dal profitto e aveva assoggettato a sequestro per equivalente anche i beni della società operativa. La Cassazione ha precisato che il profitto del reato tributario comprende il risparmio derivante dal mancato pagamento di tributo, interessi e sanzioni; ha però escluso la confisca per equivalente nei confronti dell’ente, salvo che esso costituisca uno schermo fittizio. Ha annullato il provvedimento con rinvio per rideterminare profitto e limiti del sequestro.

Massima

Il sequestro preventivo in materia tributaria comprende anche il profitto derivante non solo dal mancato pagamento dell'imposta ma anche delle sanzioni ed interessi. Nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario. Nel caso di specie, durante le operazioni di verifica e controllo a carico di una società, il Giudice per le indagini preliminari disponeva, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, il sequestro preventivo, finalizzato alla la confisca del profitto del delitto, a norma dell'art. 10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, per omesso versamento IVA, oltre al sequestro per equivalente dei beni dell'ente indagato, pur trattandosi di beni di una società operativa e non di una società di schermo fittizia.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. Il p.m. di Napoli ha proposto ricorso avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, con il quale, in parziale accoglimento della sua richiesta, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca del profitto del delitto ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, sia alla confisca per equivalente dei beni della A. M. s.p.a., già s.r.l..

Secondo il p.m., il giudice per le indagini preliminari è incorso in una duplice violazione di legge.

In primo luogo ha erroneamente escluso dal profitto il valore corrispondente alle sanzioni per il mancato pagamento dell'i.v.a., in contrasto con l'orientamento costante della Corte di Cassazione (il ricorrente cita la sentenza n. 18374 del 2013, RV 255036), che comprende nel profitto oggetto del sequestro nei reati tributari l'imposta evasa, gli interessi e le sanzioni. Quanto al delitto per cui si procede il p.m. ha richiamato la sentenza della 3 sezione della Corte di Cassazione n. 20887 del 2015 (in motivazione pagina 15).

In secondo luogo, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche sui beni della società, pur essendo la Abacus Marine una società operativa e non un mero schermo fittizio.

Il p.m. rappresenta di non aver potuto discostarsi dal decreto del giudice per le indagini preliminari e di conseguenza, in assenza di denaro nei conti correnti della società, sono stati sottoposti a sequestro diversi beni immobili della società.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Effettivamente, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente escluso dal profitto il valore delle sanzioni per il mancato pagamento dell'i.v.a..

Nei reati tributari il profitto è identificabile con "qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario" (così Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nel decreto di sequestro preventivo il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto applicabili il D.Lgs. n. 231 del 1991, artt. 5, 19 e 53 e di conseguenza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca diretta che per equivalente.

Orbene, anche in tal caso il giudice per le indagini preliminari è incorso nella violazione di legge nella parte in cui ha disposto il sequestro per equivalente in base al D.Lgs. n. 231 del 1991, artt. 5, 19 e 53.

E' pacifico che quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio (Cass. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646) poichè i reati tributari non sono ricompresi nella lista del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica.

Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato con rinvio il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, per un nuovo esame relativo alla determinazione del profitto ed ai limiti in cui è possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società, con riferimento ai seguenti principi di diritto:

"nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario";

"quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poichè i reati tributari non sono ricompresi nella lista del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica".

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2018

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