Cassazione, ordinanza n. 303 del 09/01/2018

Accertamento ICI - Abitazione principale - Residenza anagrafica - Requisiti - Benefici.

Tipologia
Sentenza
Numero
303
Data
09/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva l’agevolazione ICI per l’abitazione principale, riconosciuta in appello benché soltanto la contribuente risiedesse e dimorasse nell’immobile, mentre coniuge e figli vivevano in altro comune. La Cassazione ha ribadito che la detrazione richiede la prova della dimora abituale nell’abitazione sia del contribuente sia dei suoi familiari e non spetta quando il requisito ricorre soltanto per il primo. Ha quindi accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio e rigettato nel merito il ricorso introduttivo.

Massima

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art.1, comma 173, lettera b), della Legge n. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. Nel caso in esame, infatti, in evidente contrasto con il predetto principio, il nucleo familiare del ricorrente non risiedeva anagraficamente né dimorava abitualmente presso l'immobile oggetto di tassazione, abitato dal solo ricorrente, che pertanto non poteva invocare il diritto alla detrazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Castiglione della Pescaia impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa a un avviso d'accertamento ICI 2007 e 2008, per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale, lamentando, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 comma 2, e con un secondo motivo la violazione del medesimo art. 8, comma 2 cit. e degli artt. 143 e 144 c.c. , sempre in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avevano riconosciuto il diritto della contribuente ad usufruire dell'esenzione oggetto di controversia, benchè nell'immobile oggetto di tassazione avesse fissato la residenza anagrafica e dimorasse solo la stessa contribuente mentre, il coniuge e i figli erano risultati pacificamente residenti e dimoranti in altro comune.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L'articolata censura è fondata.

E', infatti, insegnamento di questa Corte, quello che "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 (come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile "de quo" costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie)." (Cass. ord. n. 15444/17, Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 12050/10). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il superiore principio, in quanto è pacifico tra le parti, che il nucleo familiare della ricorrente nè risiede anagraficamente, nè dimora abitualmente presso l'immobile oggetto di tassazione, mentre l'unica a risiedere abitualmente nell'immobile è solo la ricorrente, che, in tale situazione, non può invocare il diritto al riconoscimento dell'esenzione.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c. , rigettato l'originario ricorso introduttivo del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell'alterno esito tra i precedenti giudizi di merito e il presente giudizio, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2018

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