Cassazione, sentenza n. 437 del 11/01/2018

Sentenza n. 437 del 11/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
437
Data
11/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi contestavano, tra l’altro, la contabilizzazione come finanziamenti dei soci di versamenti effettuati da soggetti terzi; la CTR li aveva esclusi dalle sopravvenienze attive qualificandoli, senza ulteriori spiegazioni, come apporti dei soci. La Corte ha rilevato che la decisione non chiariva perché somme provenienti da terzi dovessero essere imputate ai soci e che il semplice richiamo alla sentenza di primo grado non motivava il rigetto dell’appello incidentale dell’Ufficio sugli altri rilievi. Accolte le censure per insufficiente motivazione, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, accogliendo l'appello della srl XXXX e dei suoi soci A.S. ed B.E., nel giudizio introdotto con l'impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini dell'IRAP, dell'IVA e dell'IRPEF, con i quali si contestava, per il 2003 ed il 2004, l'erronea contabilizzazione quali finanziamenti da parte dei soci di due versamenti effettuati da terzi a favore della società, e, limitatamente al 2004, si formulavano cinque ulteriori diversi rilievi, ha annullato gli avvisi in relazione alla contabilizzazione come finanziamenti dei versamenti dei soci, mentre ha respinto l'appello incidentale dell'ufficio, che investiva gli altri cinque rilievi ritenuti in primo grado privi di fondamento, con la seguente motivazione:

"il Collegio ritiene l'appello della società contribuente meritevole di accoglimento in quanto non si possono considerare sopravvenienze attive nè componenti positive di reddito i versamenti in denaro effettuati dai soci (art. 88 del tuir), sia se corrisposti a fondo perduto o in conto capitale. Quindi la sentenza di primo grado va riformata per quanto sopra, mentre è condivisibile per il resto".

I contribuenti resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo l'Agenzia ricorrente, dopo aver trascritto in parte qua la motivazione degli avvisi di accertamento, quella della sentenza del Giudice provinciale e le proprie controdeduzioni in appello, denunciando insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio – se i versamenti a favore della società contribuente eseguiti non già dai soci, ma da A.G., padre-marito dei soci, e da una società terza, ma con medesima compagine, la sas O.-di A. Laura & C., costituissero finanziamenti dei soci o di terzi ovvero liberalità di terzi, in mancanza di ogni elemento di prova in ordine alla restituzione -, censura la sentenza per avere apoditticamente affermato, che "non si possono considerare sopravvenienze attive nè componenti positive di reddito versamenti in denaro effettuati dai soci", lasciando del tutto imperscrutabile l'iter logico della decisione. Più specificamente, la CTR avrebbe "considerato come effettuati dai soci versamenti in danaro pacificamente effettuati da terzi (padre-marito dei soci, società con identica compagine sociale) direttamente in favore della società", in mancanza di ogni prova circa un accordo rispetto alla loro restituzione.

Con il secondo motivo, dopo aver trascritto in parte qua la motivazione dell'avviso di accertamento relativo al 2004, contenente le (contestazioni delle) ulteriori cinque riprese a tassazione, quella della sentenza del Giudice provinciale ed il proprio appello incidentale, denuncia la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4); col terzo motivo, proposto in subordine, lamenta omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio, vale a dire se sussistessero o meno i presupposti di fatto e di diritto delle cinque riprese a tassazione annullate dalla CTP e oggetto del ricorso in appello dell'ufficio.

Il primo motivo è fondato, atteso che l'appello della società contribuente viene ritenuto "meritevole di accoglimento" senza che la sentenza spieghi perchè i versamenti di terzi potessero o dovessero essere invece imputati ai soci della società contribuente: il giudice d'appello tocca infatti solo la (logicamente successiva) questione della qualificazione dei detti versamenti, rilevando che "non si possono considerare sopravvenienze attive nè componenti positivi di reddito versamenti in denaro effettuati dai soci (art. 88 del TUIR), sia se corrisposti a fondo perduto o in conto capitale".

E' del pari fondato il terzo motivo, atteso che sull'appello incidentale dell'ufficio, del quale pure la sentenza impugnata dà conto – "con appello incidentale ritiene censurabile e meritevole di riforma la sentenza rispetto all'annullamento decretato ai rilievi dell'ufficio attinenti all'omessa contabilizzazione di ricavi conseguiti ed alla indebita deduzione dei costi" -, la Commissione regionale, dopo essersi pronunciata sull'appello principale della contribuente nei termini trascritti sopra con riguardo al primo motivo, si limita ad affermare che "quindi la sentenza di primo grado (va riformata per quanto sopra, mentre) è condivisibile per il resto".

E' infatti legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, "purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame" (Cass. n. 15483 del 2008, n. 14786 del 2016).

Il primo ed il terzo motivo del ricorso devono essere pertanto accolti, assorbito l'esame del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in differente composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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