Cassazione, sentenza n. 458 del 11/01/2018

Sentenza n. 458 del 11/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
458
Data
11/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella TARSU 2009 emessa senza previo avviso di accertamento sulla base della dichiarazione presentata dal precedente utilizzatore dell’immobile in leasing; la CTR l’aveva ritenuta legittima. La Cassazione ha stabilito che la liquidazione diretta sulla base dei ruoli precedenti presuppone elementi soggettivi e oggettivi invariati: il passaggio della detenzione dall’utilizzatore alla concedente impediva di imputare a quest’ultima la dichiarazione altrui. Accolto il motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per riesaminare cartella, domanda restitutoria e spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. La XXXX spa propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 28/2/15 del 15 gennaio 2015 con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificatale dal Comune di Ginestra – in assenza di previo avviso di accertamento – per Tarsu 2009. Ciò con riguardo ad un immobile in suo possesso, e concesso in locazione finanziaria – fino al 16 settembre 2004 – ad una diversa società in veste di utilizzatrice.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la prodromica notificazione di avviso di accertamento non fosse nella specie necessaria, non risultando nè l'ipotesi di denuncia omessa, incompleta o infedele (attesa l'iniziale dichiarazione della società utilizzatrice), nè quella di variazione delle condizioni di tassabilità pregressa; – correttamente la cartella di pagamento opposta si fosse pertanto basata sulla dichiarazione del precedente detentore dell'immobile in leasing. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal Comune di Ginestra.

XXXX ha depositato memoria.

p. 2.1 Con l'unico motivo di ricorso la società lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 63, 70, 71 e 72, nonchè della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che la notificazione di prodromico avviso di accertamento era, nella specie, imposta dall'avvenuto mutamento – dall'utilizzatore ad essa concedente – del soggetto detentore dell'immobile; mutamento intervenuto nel settembre 2004, e da essa non denunciato nel convincimento di non debenza dell'imposta, stante l'inutilizzabilità dell'immobile.

p. 2.2 Il motivo è fondato.

Va qui richiamato quanto stabilito, esattamente in termini, con sentenza della corte di cassazione n. 19120/16.

Chiamata a valutare la legittimità di analoghe cartelle di pagamento emesse dal Comune di Ginestra a carico di XXXX spa per Tarsu 2007, questa corte ha effettivamente rilevato l'errore di applicazione normativa nel quale era incorsa la commissione tributaria regionale, che – esattamente come nel presente caso – aveva ritenuto non necessaria la notificazione di prodromico avviso di accertamento.

Si legge nella sentenza in questione: "Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. 22248/15). In relazione anche ad altri tributi è stato infatti chiarito che un previo accertamento sostanziale non è necessario nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com'anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev'essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile. In siffatte fattispecie l'esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l'ufficio intende far valere (è) in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto (Cass. 9433/05). Nel caso di specie risulta dalla stessa sentenza nonchè dallo stesso controricorso del Comune di Ginestra che la banca ricorrente è proprietaria dell'immobile e che, a far data dal 16.9.04, era entrata in possesso dello stesso mentre in precedenza l'immobile era nella disponibilità di altra impresa che aveva presentato la denuncia. Vi è stata dunque una mutazione del soggetto che aveva effettuato la dichiarazione e deve quindi ritenersi che tale situazione non consentiva al Comune di emanare la cartella senza previo avviso di accertamento poichè al nuovo obbligato non poteva imputarsi la dichiarazione fatta dal soggetto che aveva in precedenza avuto il possesso dell'immobile".

In forza dello stesso principio – altre volte affermato nell'indirizzo di legittimità sulla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1: Cass. 23582/09; 19181/04 – il ricorso va in definitiva accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione. Quest'ultima deciderà – in applicazione del su riportato principio di diritto – sulle cartelle di pagamento opposte; sulla domanda di restituzione avanzata da XXXX, ex art. 389 c.p.c.; nonchè sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.