Cassazione, sentenza n. 459 del 11/01/2018
Sentenza n. 459 del 11/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 459
- Data
- 11/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio aveva origine dall’impugnazione di una cartella per TARSU 2008, che la contribuente riteneva infondata perché lo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani era curato privatamente dal consorzio cui aderiva. I giudici di merito avevano disapplicato il regolamento comunale e il Comune aveva presentato ricorso per cassazione. Sopravvenuto un accordo transattivo con rinuncia ai giudizi, la Corte ha dichiarato estinto il processo; non ha disposto sulle spese, poiché gli intimati non si erano costituiti.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli con la sentenza n. 222/34/2012 depositata il 15.11.2012 respingeva l'appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso avanzato dalla S.C. s.a.s..
Il contenzioso traeva origine dalla impugnazione da parte della società S.C. s.a.s. avverso la cartella di pagamento n. (XXXXX) emessa da Equitalia Sud s.p.a. relativa al mancato pagamento della Tariffa TARSU per l'anno 2008.
Il contribuente evidenziando di essere una impresa consorziata al Consorzio di imprese XXXX di (XXXXX), lamentava vizi di legittimità della cartella stessa e l'infondatezza della pretesa in quanto alla raccolta dei rifiuti solidi speciali, assimilati a quelli urbani e prodotti all'interno del centro Orafo XXXX provvedeva il consorzio tramite una società privata di smaltimento rifiuti.
Nel processo veniva chiamato in causa XXXX s.c.p.a., società consortile predetta.
In primo grado i giudici avevano disapplicato le norme del regolamento comunale Tarsu perchè ritenute in contrasto con la statuizione normativa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in quanto il Comune aveva posto il limite di 24 mc annui, al di sotto del quale non era consentito il diretto smaltimento dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.
Con atto di appello depositato il 14.11.2011 il Comune di Marcianise eccepiva che il Giudice di prime cure aveva dato una interpretazione erronea del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e aveva violato il principio della domanda non avendo parte ricorrente richiesto la pronuncia di disapplicazione delle norme regolamentari nel ricorso introduttivo, ma solo tardivamente con le note illustrative depositate dopo la prima udienza.
La Commissione tributaria regionale rigettava l'impugnazione, evidenziando la correttezza della disapplicazione delle norme regolamentari, presupposte dal provvedimento impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, anche in assenza di una specifica eccezione.
Il Comune di Marcianise ricorre, con atto notificato il 17.5.2013 per la cassazione della sentenza di appello, sulla base di quattro motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
Alla pubblica udienza del 5.12.2017 il difensore del Comune di Marcianise ha dichiarato che nelle more del processo, in data 30.9.2014, è intervenuto un accordo transattivo con riferimento al presente e altri contenziosi esistenti tra il Comune stesso e alcuni consorziati del Complesso Orafo il Tarì, con il quale le parti hanno definito in via stragiudiziale la controversia.
Il difensore ha prodotto copia dell'accordo transattivo dal quale si evince che le parti si sono impegnate alla rinuncia ai giudizi e alla accettazione della rinuncia, con spese compensate, nonchè atto di rinuncia al ricorso.
Deve essere, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018
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