Cassazione, sentenza n. 460 del 11/01/2018

Sentenza n. 460 del 11/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
460
Data
11/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva una cartella per TARSU 2009, contestata da un’impresa che sosteneva di provvedere privatamente, tramite il consorzio di appartenenza, allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani. Dopo l’annullamento della cartella in primo grado e il rigetto dell’appello comunale, il Comune aveva proposto ricorso per cassazione. Essendo nel frattempo intervenuto un accordo transattivo, accompagnato dalla rinuncia al ricorso e dalla richiesta concorde di estinzione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli con la sentenza n. 221/34/2012 depositata in data 15.11.2012 respingeva l'appello proposto dal Comune di Marcianise avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso avanzato da P. di C.C. & C. s.a.s.

Il contenzioso traeva origine dalla impugnazione da parte della società P. di C.C. & C. s.a.s. avverso la cartella di pagamento n. (XXXXX) emessa da Equitalia Sud s.p.a. relativa al mancato pagamento della Tariffa TARSU per l'anno 2009. Il contribuente evidenziando di essere una impresa consorziata al Consorzio di imprese T. di (XXXXX), lamentava vizi di legittimità della cartella stessa e l'infondatezza della pretesa in quanto alla raccolta dei rifiuti solidi speciali, assimilati a quelli urbani e prodotti all'interno del centro Orafo T. provvedeva il consorzio tramite una società privata di smaltimento rifiuti.

Nel processo veniva chiamato in causa T. s.c.p.a., società consortile predetta.

In primo grado i giudici avevano disapplicato le norme del regolamento comunale Tarsu perchè ritenute in contrasto con la statuizione normativa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in quanto il Comune aveva posto il limite di 24 mc annui, al di sotto del quale non era consentito il diretto smaltimento dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

Con atto di appello depositato il 14.11.2011 il Comune di Marcianise eccepiva che il Giudice di prime cure aveva dato una interpretazione erronea del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e aveva violato il principio della domanda non avendo parte ricorrente richiesto la pronuncia di disapplicazione delle norme regolamentari nel ricorso introduttivo, ma solo tardivamente con le note illustrative depositate dopo la prima udienza.

La Commissione tributaria regionale rigettava l'impugnazione, evidenziando la correttezza della disapplicazione delle norme regolamentari, presupposte dal provvedimento impugnato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, anche in assenza di una specifica eccezione.

Il Comune di Marcianise ricorre, con atto notificato il 17.5.2013 per la cassazione della sentenza di appello, sulla base di quatto motivi.

P. di C.C. & C. s.a.s. resiste con controricorso ritualmente notificato.

Motivi della decisione

Alla pubblica udienza del 5.12.2017 il difensore del Comune di Marcianise ha dichiarato che nelle more del processo, in data 30.9.2014, è intervenuto un accordo transattivo con riferimento al presente e altri contenziosi esistenti tra il Comune stesso e alcuni consorziati del Complesso Orafo il XXXX, con il quale le parti hanno definito in via stragiudiziale la controversia.

Il difensore ha prodotto copia dell'accordo transattivo dal quale si evince che le parti si sono impegnate alla rinuncia ai giudizi e alla accettazione della rinuncia, con spese compensate, nonchè atto di rinuncia al ricorso;

La intimata P. di C.C. & C. s.a.s. in data 27.11.2017 ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto dell'intervenuto accordo transattivo e chiedendo la compensazione delle spese.

Deve essere, conseguentemente, dichiarata, l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso con spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;

Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

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