Cassazione, sentenza n. 1298 del 19/01/2018
Sentenza n. 1298 del 19/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1298
- Data
- 19/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’ente locale impugnava la sentenza che aveva annullato integralmente cinque accertamenti ICI relativi a numerose unità immobiliari, sostenendo l’efficacia retroattiva delle rendite ripristinate dopo la procedura DOCFA e lamentando che solo alcune particelle fossero state specificamente contestate. La Corte non esamina tali questioni nel merito: il ricorso non indicava in modo specifico gli atti e i documenti richiamati, né la loro collocazione nei giudizi precedenti, come richiesto dal principio di autosufficienza. Dichiara quindi il ricorso inammissibile e pone le spese del giudizio di legittimità a carico dell’ente ricorrente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XXXXX s.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Roma, con distinti ricorsi, cinque avvisi di accertamento per ICI, emessi dal Comune di Roma quale differenza tra il dovuto ed il versato per i periodi di imposta dal 1999 al 2003 in relazione a 33 unità immobiliari, eccependo il difetto di regolare notificazione degli avvisi, vizi di motivazione e carenze istruttorie in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, mentre in soli due ricorsi veniva prospettata questione di legittimità costituzionale della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 33, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.. La società aveva presentato, nel 2002, con la c.d. procedura DOCFA, la richiesta di variazione catastale, proponendo all'Agenzia del territorio una rendita catastale nulla. A completamento della procedura DOCFA, l'UTE ripristinava la rendita originaria e notificava gli avvisi di classamento in data 24.1.2005. La CTP, previa riunione, respingeva i ricorsi. Avverso la sentenza proponeva appello la società contribuente, che veniva accolto dalla CTR del Lazio con la sentenza n. 280/7/10, la quale sulla maggiore imposta liquidata per differenza di rendita catastale, riteneva infondata la pretesa impositiva del Comune di Roma, in quanto il relativo importo era stato determinato in base ad una rendita non rispondente al valore reale dell'immobile negli anni di riferimento. Roma Capitale, già Comune di Roma, propone ricorso per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. La società XXXXX s.r.l. si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2 ed art. 11, comma 1, in combinato disposto con il D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3. Parte ricorrente deduce che, con riferimento ad alcune delle porzioni di fabbricato oggetto degli avvisi impugnati, precisamente le porzioni immobiliari censite nel NCEU di Roma al foglio (XXXXX) particella (XXXXX) sub. (XXXXX), il classamento proposto dalla società ricorrente a mezzo DOCFA, per il mutamento del valore già precedentemente in atti, era stato rettificato dall'Agenzia del territorio che aveva ripristinato i valori. Ne consegue che al momento dell'interrogazione del sistema informativo dell'Agenzia del territorio, avvenuta in data 22.9. 2004, i valori catastali dei suddetti immobili relativi al primo gennaio di ciascuno dei periodi di imposta interessati, risultavano quelli posti a base del calcolo della maggiore imposta dovuta in relazione agli avvisi di accertamento impugnati. Deduce l'ente ricorrente che il valore rettificato dall'Agenzia del territorio avrebbe efficacia retroattiva a decorrere dalla data di presentazione, da parte del contribuente, della proposta di rendita mediante DOCFA. Pertanto, la CTR incorrerebbe in errore laddove afferma che il provvedimento di accertamento in rettifica alla rendita proposta dal contribuente con DOCFA, emesso dall'Agenzia del territorio nel 2004, spiegherebbe efficacia solo per i periodi di imposta successivi alla sua adozione, mentre non avrebbe efficacia retroattiva alla data di presentazione della DOCFA da parte della società contribuente.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando difetto di motivazione per contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti, atteso che la CTR, avendo preso atto che l'attribuzione di rendita non derivava dalla procedura ordinaria ma, invero, dall'attivazione della procedura DOCFA, non prendeva in considerazione nè il D.M. n. 701 del 1994, art. 1, disciplinante sostanzialmente l'attribuzione di rendita in questione, nè teneva in debito conto la giurisprudenza di merito e quella di legittimità oltre che gli orientamenti dell'Amministrazione finanziaria centrale, ritenendo l'applicazione alla fattispecie del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.
3. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione, per contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti. Roma Capitale deduce che la società ricorrente, sia in primo che in secondo grado, aveva formulato alcune contestazioni riferibili agli avvisi di accertamento nel loro complesso, mentre nel merito aveva sostanzialmente contestato l'errato utilizzo da parte dell'Amministrazione delle rendite rettificate anzichè quelle da essa proposte con DOCFA. Questa contestazione però non riguardava la globalità delle porzioni immobiliari oggetto degli avvisi di accertamento impugnati, ma esclusivamente le particelle di cui al foglio (XXXXX) particella (XXXXX). La CTR, travisando tali circostanze di fatto ed erroneamente applicando le norme di legge richiamate al motivo n. 1 del presente ricorso, avrebbe annullato integralmente gli avvisi di accertamento impugnati anzicchè annullarli, eventualmente parzialmente, solo nella parte contestata in sede di merito dalla società ricorrente.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del principio generale di conservazione degli atti amministrativi di natura vincolata così come disposto, tra gli altri, della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e/o del principio processuale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato previsto e disciplinato dall'art. 112 c.p.c., tenuto conto che la CTR, ove anche avesse condiviso le doglianze avanzate nel merito da parte ricorrente con esclusivo riferimento alle particelle sopra indicate, e non anche alle altre particelle immobiliari oggetto degli avvisi di accertamento, verso le quali nessuna doglianza era stata mai mossa dalla contribuente società, avrebbe dovuto annullare i provvedimenti impositivi impugnati solo con riferimento a dette parti contestate. Roma Capitale lamenta, altresì, che la CTR di Roma avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., in quanto con la pronuncia di annullamento totale dei provvedimenti impugnati è andata ben oltre la specifica domanda formulata da parte ricorrente in relazione al presupposto errato conteggio dell'imposta pretesa, con riferimento alle particelle immobiliari (foglio (XXXXX), particella (XXXXX)).
5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili per totale carenza del requisito di autosufficienza, ravvisandosi la violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, mancando: "la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda". Se è vero, infatti, che parte ricorrente non è tenuta, in ragione dell'indisponibilità del fascicolo di parte, che resta acquisito, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 25, comma 3, al fascicolo d'ufficio del processo svoltosi davanti alla Commissione Tributaria, ad un nuovo onere di produzione documentale (Cass. civ. S.U., 3 novembre 2011, n. 22726) risultando all'uopo sufficiente la richiesta di trasmissione, ex art. 369 c.p.c., comma 3, del fascicolo alla segreteria della CTR, nondimeno ciò non esonera la parte stessa dal diverso onere previsto, a pena di inammissibilità, dal menzionato art. 366 c.p.c., n. 6, che richiede, come si è visto: "la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda", con l'indicazione dei dati necessari alla individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione dei gradi di merito (in tal senso cfr. Cass. n. 22726/11; Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 21686 del 2010; Cass. n. 303 del 2010). Nel caso di specie, l'Amministrazione ricorrente si è limitata ad allegare al ricorso l'istanza di trasmissione ex art. 360 c.p.c., comma 3, non sufficiente a soddisfare il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6.
Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti al pregresso giudizio di merito, sicchè "il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta produzione" (Cass. n. 14785 del 2015, conf. n. 18679 del 2017). Onere processuale a cui non si è ottemperato.
6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando precluso l'esame dei motivi addotti a sostegno del ricorso medesimo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

