Cassazione, sentenza n. 1313 del 19/01/2018

Sentenza n. 1313 del 19/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
1313
Data
19/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva il rimborso degli aggi versati su due cartelle, sostenendo che la rateazione trasformasse la riscossione in spontanea e ponesse il compenso a carico dell’ente creditore; la CTR aveva respinto questa tesi. La Corte ha affermato che l’aggio ha natura retributiva, non tributaria né sanzionatoria, e che la riscossione fondata su accertamenti definitivi per maggiori imposte deriva da inadempimento; la rateazione non ne muta la natura. Ha inoltre riferito la disciplina temporale all’avvio della riscossione, non ai periodi d’imposta, e ha rigettato integralmente il ricorso, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. P.G.B. ricorre con tre mezzi nei confronti di Equitalia Nord S.p.A. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello dell'agente di riscossione ritenendo legittimo il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso della somma di Euro 1.035.200,67 relativa agli aggi di riscossione versati con riferimento a due cartelle esattoriali.

Tali cartelle recavano importi iscritti a ruolo sulla base di avvisi di accertamento relativi agli anni 1988-1994 divenuti definitivi a seguito della sentenza della Corte di cassazione resa sulle controversie per essi insorte.

La C.T.R. ha respinto la tesi del contribuente secondo cui, avendo egli chiesto e ottenuto la rateazione del debito, avrebbe dovuto trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 3-bis, che pone l'aggio a carico del creditore nel caso previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32, comma 1, lett. a), (riscossione spontanea a mezzo ruolo). Ha infatti rilevato che, nel caso di specie, "non si tratta di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento, nè si tratta di somma da iscrivere a ruolo" e che "nessuna rilevanza va attribuita alla domanda di rateazione", valendo essa solo a manifestare la volontà del contribuente di estinguere il proprio debito iscritto a ruolo in un numero di rate superiore a quello indicato in cartella.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sulla questione, prospettata nel giudizio di merito (e comunque reiterata anche nel presente giudizio), di legittimità costituzionale del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 3, nel testo vigente ratione temporis, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 3, lett. a), convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, per violazione degli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost.; dubbio prospettato perchè la nuova norma, onerando il contribuente sempre e comunque dell'onere di corrispondere l'aggio esattoriale, sia in caso di pagamento tempestivo che di pagamento tardivo, in quest'ultimo caso in misura integrale (così innovando rispetto alla precedente formulazione che poneva l'aggio a carico del debitore soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e solo in misura percentuale), introdurrebbe una misura sostanzialmente sanzionatoria o, comunque, una vera e propria nuova tassa con effetti retroattivi, in violazione dell'art. 25 Cost., oltre che dei principi di ragionevolezza di uguaglianza ex art. 3 Cost., di capacità contributiva ex art. 53 Cost., di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (di quest'ultimo in quanto la norma prevede la corresponsione di un aggio pari al 4,65% a fronte della mera notifica della cartella di pagamento e in assenza di qualsiasi ulteriore attività).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia poi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, commi 3, ove interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di ritenere addebitabile l'aggio esattoriale al debitore solo in caso di inadempimento, nella specie non configurabile.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia infine, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sull'eccezione riproposta nelle controdeduzioni in appello di inapplicabilità della citata disposizione in materia di compensi di riscossione alla fattispecie vertendosi in essa dell'iscrizione a ruolo basata su fatti imponibili e periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.

4. è infondato il primo motivo di ricorso.

Non può infatti configurarsi vizio di omessa pronuncia su questione di legittimità costituzionale.

Questa, invero, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire infatti oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile, anche d'ufficio, nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione (Cass. 11/12/2006, n. 26319; v. anche Cass. n. 5135 del 2004; n. 16245 del 2003; n. 4399 del 1980).

5. Venendo quindi all'esame della questione in questa sede reiterata, mette conto preliminarmente rilevare che le questioni sollevate dalle ordinanze dei giudici di merito menzionate in ricorso ed altre analoghe sollevate da altri giudici di merito con ordinanze successive sono state dichiarate inammissibili in punto di rilevanza (Corte cost. 21 giugno 2013, n. 158; Corte Cost. 9 luglio 2015, n. 147; Corte cost. 26 maggio 2017, n. 129).

Ciò premesso la prospettata questione di costituzionalità è manifestamente infondata e va disattesa, discendendone che il rigetto del secondo motivo.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, la natura retributiva e non tributaria dell'aggio, nè tantomeno sanzionatoria, esclude la pertinenza del parametro della capacità contributiva nonchè degli altri invocati dalla parte e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso, non essendo irragionevole che una parte del compenso dell'organizzazione esattoriale sia comunque posta a carico del contribuente il quale pure abbia osservato il termine di pagamento della cartella (Cass. 28/02/2017, n. 5154).

Corretta poi si appalesa la decisione impugnata laddove ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della previsione di cui del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 3-bis, a mente del quale "nel caso previsto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 32, comma 1, lett. a), l'aggio di cui al commi 1 e 2 è a carico: a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella; b) del debitore, in caso contrario".

La norma, ivi menzionata, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 32, comma 1, lett. a), stabilisce infatti che "si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge: a) a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento".

Tale non può certo considerarsi quella di cui nella specie si tratta, derivando essa, come detto, da avvisi di accertamento con cui si recuperavano maggiori imposte (sul presupposto dunque dell'inadempimento del relativo obbligo) e divenuti definitivi a seguito della sentenza della Suprema Corte che ha definito il relativo contenzioso.

6. E' infondato anche il terzo motivo.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

In ogni caso varrà rimarcare che la sollevata questione – decidibile in questa sede pur in ipotesi di omessa pronuncia, in quanto di mero diritto, ex art. 384 c.p.c. (v. Cass. n. 23740 del 2013; n. 5139 e 24914 del 2011; n. 8622 del 2012) – è infondata.

Non può infatti dubitarsi che la disciplina applicabile ratione temporis vada individuata con riferimento non già all'anno cui si riferiscono i tributi recuperati e le relative sanzioni, bensì a quello in cui ha inizio l'azione di riscossione, alla cui remunerazione sono finalizzati i compensi di che trattasi.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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