Cassazione, sentenza n. 2903 del 07/02/2018

Sentenza n. 2903 del 07/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2903
Data
07/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un contribuente contestava l’accertamento sintetico IRPEF relativo agli investimenti immobiliari, sostenendo di averne documentato le fonti e lamentando irregolarità nell’accertamento con adesione; la Commissione regionale aveva invece ritenuto inidonea la documentazione bancaria. La Cassazione ha confermato che la riproposizione in appello delle ragioni dell’Ufficio soddisfaceva l’onere di specificità e che la mancata convocazione nell’adesione non comportava nullità dell’accertamento. Poiché l’inidoneità probatoria dipendeva dall’illeggibilità e incompletezza degli assegni, non dalla loro produzione in copia, il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle entrate – Ufficio di Castellamare di Stabia notificava, in data 23.03.2007, all'avv. F.V. il questionario n. (XXXXX) "ai fini di un controllo da effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 sulla congruità dei redditi prodotti e dichiarati", in relazione agli investimenti e disinvestimenti patrimoniali effettuati negli anni 2000-2004. Successivamente, contestualmente al formale invito D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5 per un eventuale accertamento con adesione, l'Ufficio notificava, in data 28.12.2007, l'avviso di accertamento con il quale veniva determinato, in relazione all'anno d'imposta 2000, un maggior reddito imponibile IRPEF di Lire 366.547.520.

2. Il contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Napoli, chiedendo che l'atto impositivo fosse dichiarato illegittimo, in via pregiudiziale, per violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997; nel merito, che esso venisse annullato sulla base della documentazione allegata al ricorso con la quale si dava giustificazione della provenienza dei fondi impiegati negli investimenti immobiliari contestati.

3. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso.

4. L'appello proposto dall'Ufficio era accolto dalla C.T.R. della Campania, con sentenza del 4 aprile 2011. Disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, rilevava il giudice di appello che la documentazione prodotta non era idonea a suffragare l'assunto del contribuente, ritenendo assorbite le altre questioni dibattute tra le parti.

5. Contro tale pronuncia il contribuente ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi.

6. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce insufficiente motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere il giudice d'appello adeguatamente argomentato sulla richiesta di inammissibilità del gravame, essendosi l'Ufficio limitato a ribadire la legittimità dell'avviso di accertamento, senza articolare specifici motivi di impugnazione riferiti alla motivazione espressa dal giudice di primo grado.

La censura è infondata, alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, nel processo tributario, ove l'amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur non avendo l'Ufficio contestato la leggibilità dei documenti prodotti dal contribuente, non aveva ritenuto valida la prova documentale perchè "essa si fonda essenzialmente sulle copie fotostatiche di otto assegni bancari, di cui in ben cinque di essi risultano assolutamente illeggibili gli importi, le traenze e i beneficiari ed in uno di essi, beneficiario l'ingegnere F.F., traente è una meglio non identificata Società Umanitaria". Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per essersi il giudice di appello pronunciato ultrapetita sulla questione riguardante la non leggibilità dei documenti prodotti dal contribuente.

I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Risulta, difatti, dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, riportato a pag. 2 del controricorso, che l'Ufficio, nel contestare la documentazione bancaria addotta a sostegno del ricorso introduttivo, rilevò – tra l'altro – che alcune copie dei documenti prodotti erano "illeggibili (…) per cui non è possibile tenerne conto". A ciò si aggiunga che, per consolidata giurisprudenza, l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (da ultimo, Cass. n. 9097 del 2017).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non avere la C.T.R. esaminato l'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 essendo stato al contribuente precluso di avvalersi dell'accertamento con adesione, in quanto l'invito al contradditorio D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5 gli era stato notificato successivamente allo spirare del termine fissato per la comparizione del contribuente.

La censura è infondata, posto che, come affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 3676 del 2010, in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.

4. Con il quinto motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la C.T.R. ritenuto inidonea la documentazione attestante la provenienza delle somme impiegate negli investimenti immobiliari, in quanto esibita in copia fotostatica, senza che l'Ufficio ne avesse contestato la conformità all'originale.

Il motivo è infondato.

Nelle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata non assume rilievo la circostanza che la documentazione bancaria fosse stata prodotta in copia fotostatica, avendo per contro il giudice di appello posto a fondamento della decisione, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, altri elementi, quali l'illeggibilità degli assegni, la mancanza di indicazioni riguardo alle girate apposte sugli stessi, la natura dei titoli (assegni bancari e non circolari).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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