Cassazione, sentenza n. 3191 del 09/02/2018

Sentenza n. 3191 del 09/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
3191
Data
09/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Cassazione ha confermato la validità delle cartelle relative all’imposta di registro, escludendo che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento comportasse nullità o annullabilità per ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008. Ha inoltre ritenuto sufficiente il richiamo all’atto impositivo già conosciuto e contestato dai contribuenti, in assenza della prova di un concreto pregiudizio difensivo. La censura sulla notificazione al portiere è stata dichiarata inammissibile perché non risultava ritualmente proposta in primo grado; il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società M. e IF s.r.l., in persona dell'amministratore unico Dott. E.F., nonchè il predetto Dott. E.F. in proprio impugnavano le cartelle di pagamento notificate dall'agenzia delle entrate per il tramite di G. S.p.A. relative al pagamento dell'imposta di registro, oltre interessi e sanzioni, per l'importo di Euro 67.931,11. Le cartelle facevano seguito all'avviso di liquidazione mediante il quale l'agenzia delle entrate aveva richiesto l'integrazione dell'imposta di registro a causa della revocazione delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33. La commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell'Umbria sul rilievo che l'omessa indicazione, nelle cartelle impugnate, del responsabile del procedimento non determinava la nullità delle stesse in quanto tale omissione dava luogo alla nullità solo per i ruoli consegnati all'esattore a far tempo dal 1 giugno 2008. Inoltre le cartelle erano sufficientemente motivate perchè facevano esplicito rinvio all'atto impositivo notificato al contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione la società contribuente ed il Dott. E.F. affidato a tre motivi illustrati con memoria. Resistono con distinti controricorsi l'agenzia delle entrate, la quale ha depositato memoria, ed Equitalia Sud S.p.A., succeduta ad Equitalia G. S.p.A..

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostengono che la CTR non ha considerato che, nonostante le cartelle impugnate non potessero considerarsi nulle – perchè il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. n. 31 del 2008, ha previsto l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento solo per i ruoli consegnati all'esattore a far tempo dal 1 giugno 2008 -, tuttavia era stato richiesto di dichiararne l'annullabilità per il fatto che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento costituiva violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2.

4. Con il secondo motivo deducono vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non ha considerato che nelle cartelle di pagamento impugnate mancava il riferimento all'avviso di liquidazione prodromico, dato che in esse era indicato solamente il numero dell'atto e la data di registrazione di esso.

5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha omesso di motivare in ordine al rilievo della nullità della notifica delle cartelle esattoriali per essere state consegnate al portiere dello stabile senza il successivo invio della raccomandata al destinatario.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente osserva la Corte che le eccezioni svolte da entrambe le controricorrenti relative alla inammissibilità dei motivi proposti in quanto contengono distinte censure, riferite alle diverse ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sono infondate. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poichè è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. Ciò in quanto il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere bensì articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma non è necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come autonomo motivo, non costituisce, dunque, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. S.U. n. 9100 6/5/2015; Cass. S.U. n. 17931 del 24//2013; Cass. n. 17514 del 2/9/2016).

2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la Corte di legittimità ha già affermato il principio, al quale questo collegio intende uniformarsi, secondo cui la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all'1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1 giugno 2008, e neppure è affetta da annullabilità poichè la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000 è priva di sanzione, trovando applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato (Cass. n. 332 del 2016; Cass. n. 4516 del 2012).

3. Il secondo motivo è parimenti infondato. Invero la corte di legittimità ha già affermato il principio secondo cui il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorchè la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010). Nel caso che occupa si evince dalla sentenza della CTR che la contribuente, nel giudizio di primo grado, si era doluta del fatto che vi era "confusione tra le somme iscritte a ruolo e quelle liquidate" e che le sanzioni iscritte a ruolo erano superiori a quelle irrogate (con l'avviso di liquidazione), dal che discende che la contribuente stessa era ben a conoscenza dell'atto impositivo cui erano riferite le cartelle esattoriali.

4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto la ricorrente non ha dedotto di aver proposto la questione del difetto della notifica delle cartelle nel giudizio di primo grado nè un tanto si evince dalla sentenza impugnata. Ora, la disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (cfr. Cass. n. 1142 del 2014). La ricorrente afferma genericamente, alla pagine 31 del ricorso, di aver sollevato la questione della irritualità della notifica nel giudizio di primo grado ma non indica in quale parte del ricorso originario ha formulato l'assunto ed indica solamente le pagine e le righe del ricorso in appello e delle memorie illustrative d'appello ove ha svolto tale argomento. Ne consegue che il rilievo risulta essere stato proposto inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di appello.

5. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere all'agenzia delle entrate e ad Equitalia Sud s.p.a. le spese processuali che liquida, quanto all'agenzia delle entrate, in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, e quanto ad Equitalia Sud s.p.a., in Euro 2.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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