Cassazione, sentenza n. 7646 del 28/03/2018

Sentenza n. 7646 del 28/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
7646
Data
28/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava la base imponibile ICI di un complesso produttivo del gruppo catastale D, sostenendo che la procedura Docfa e le rendite proposte imponessero di abbandonare il criterio del valore contabile. La Cassazione ha ritenuto incensurabile l’accertamento della CTR secondo cui il cespite principale non risultava munito di rendita negli atti catastali; ha inoltre giudicato legittima l’acquisizione d’ufficio di informazioni catastali, utilizzata per integrare elementi incerti e non per supplire alle parti. Poiché non era provata l’attribuzione della rendita al bene, la Corte ha confermato il criterio contabile e rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La XXXX s.p.a., già XXX S.p.a., propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 169/10/10 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il 15/7/2010, che ha respinto l'appello proposto dalla contribuente, nei confronti del Comune di Taverna, avverso la decisione di parziale accoglimento del ricorso con il quale era stato impugnato l'avviso liquidazione e accertamento in rettifica emesso dall'ente territoriale per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente all'anno 2001, sostenendo l'illegittimità della determinazione della base imponibile in ragione del valore di bilancio del complesso immobiliare Diga del Passante, iscrivibile nel gruppo catastale D, ed originariamente sprovvisto di rendita (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3), a seguito della denuncia Doc.fa presentata nell'anno 1999, con la quale veniva proposta una autonoma rendita catastale per le quindici unità in cui era suddiviso il predetto complesso, ed in ogni caso l'incongrua valorizzazione del bene. Secondo il Giudice di appello, alla particella n. (XXXXX), risulta censito nel catasto terreni del Comune di Taverna, un terreno adibito a pascolo, mentre il complesso Diga del Passante non risulta fornito di rendita catastale, per cui la base imponibile ICI non può che essere quella determinata sulla scorta del valore di bilancio.

L'intimato Comune resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che incombe in capo all'ufficio accertatore l'onere di fornire la prova della pretesa impositiva, e che il Comune di Taverna nessuna giustificazione ha fornito per legittimare l'ingente valore accertato per la particella (XXXXX), nè ha dimostrato che su tale particella insistesse proprio la (XXXXX), non assumendo rilievo decisivo la circostanza che, come risulta dalla dichiarazione E. relativa all'anno 1998, e dalla nota di trascrizione dell'atto per notar A. del 28/9/2001, trattasi di particella urbana, cat. D7, in quanto l'errore è semmai imputabile ad altra società.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 19, giacchè il Giudice di appello è incorso in un palese error in procedendo in quanto non ha considerato che la particella (XXXXX) non descrive affatto la (XXXXX), bensì un terreno adibito a pascolo, e che la contestata valorizzazione operata dall'ente impositore si basa proprio sulla omessa dichiarazione ICI per l'anno 2000, da parte della società XXX, del predetto bene (D7), che risultava invece dichiarato dall'E. al valore contabile e successivamente dalla società El., fatto diverso da quello oggetto dell'atto impositivo impugnato.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 5, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che i beni immobili del complesso (XXXXX) sono passati in proprietà dall'E. alla società El. (poi XXX s.p.a.), nonchè iscritti in catasto nel 1999 con contestuale costituzione di quindici unità immobiliari dotate di autonoma rendita, e che la contribuente, sulla base di tali elementi, aveva provveduto a presentare la dichiarazione ICI per l'annualità 2000 ed a versare l'imposta in misura diversa da quella determinata in ragione del valore di bilancio, dovendo farsi applicazione di quanto previsto per i fabbricati iscritti in catasto, dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

Preliminarmente, e giusta principio della c.d. "perpetuatio" dell'ufficio defensionale, di cui è espressione l'art. 85 c.p.c., va rilevato che nessuna efficacia può dispiegare nel processo di cassazione (peraltro caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio) la sopravvenuta rinuncia alla procura, che il difensore della ricorrente ha comunicato a questa Corte.

Le suesposte censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento.

Come si evince dalla sentenza impugnata, oltre che dagli scritti difensivi delle parti, il complesso immobiliare (XXXXX), classificabile nel gruppo catastale (XXXXX), e sprovvisto di rendita catastale sino all'anno 1999, era assoggettato ad ICI sulla base del valore iscritto al bilancio, ma nel corso del 1999 la società XXX, mediante la procedura Doc.fa di cui al D.M. n. 701 del 1994, provvedeva all'accatastamento del complesso, già destinato alla produzione di energia elettrica, suddividendolo in quindici unità immobiliari, ad ognuna delle quali veniva attribuita una autonoma rendita, circostanza comunicata al Comune di Taverna con la dichiarazione ICI per l'annualità 2000.

Sostiene la ricorrente che la base imponibile ICI, dall'annualità 2000, doveva necessariamente essere determinata non più sulla scorta del valore contabile del complesso produttivo, come consentito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, per i fabbricati posseduti da una impresa, catastalmente classificabili nel gruppo D e privi di rendita, ma trattandosi di fabbricati iscritti in catasto, e provvisti di rendita, sulla scorta della rendita attribuita, come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, il quale fissa un criterio alternativo e sostitutivo di quello fondato sui valori di bilancio.

Sostiene, invece, l'intimato Comune che la contribuente, succeduta all'E. nella proprietà del complesso produttivo, ha operato una propria ripartizione dei singoli manufatti (gli opifici D1, la diga D7) che ne sono parte integrante, e non solo non ha offerto "prova alcuna della presentazione della dichiarazione Doc.fa contenente la (XXXXX)", come già rilevato dalla CTP di Catanzaro, ma che, "da un accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di sopralluogo al quale XXX S.p.a. non ha preso neppure parte seppur invitata", è risultato che "la Diga non è iscritta in Catasto", per cui non risulta accatastato proprio "il cespite di maggiore consistenza, individuato poi nella particella n. (XXXXX)" rimasto "terreno adibito a pascolo".

Il Giudice di appello, sulla scorta delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'Agenzia del Territorio di Catanzaro, con accertamento fattuale adeguatamente motivato ed incensurabile in sede di legittimità, ha affermato "che la particella n. (XXXXX) del Comune di Taverna risulta censita al catasto terreni di categoria pascolo di classe terza e con una superficie di mq. 4600, R.D. Euro 0,71 e R.A. Euro 0,48", e che non risultando "il complesso della (XXXXX) (…) fornito di rendita (…) la base imponibile per la determinazione dell'imposta ICI deve essere determinata sulla base del valore esposto in bilancio", come già deciso dalla CTP di Catanzaro, e ciò perchè, pur a seguito della procedura Doc.fa., non risulta annotata negli atti catastali, al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, la rendita proposta.

Orbene, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova in funzione integrativa degli elementi di giudizio, ed è ciò che è accaduto, nel caso di specie, per le incertezze non altrimenti superabili, "in merito all'accatastamento del complesso immobiliare", non già non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti.

La procedura Doc.Fa è caratterizzata dalla collaborazione del contribuente, che propone "anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare", e tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'Ufficio non provvede con i mezzi di accertamento a sua disposizione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.

In tale ottica si colloca il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso alla procedura Doc.fa abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita, trovando applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, che lo autorizza ad utilizzare dati comunque acquisiti, e può motivare altresì il provvedimento impositivo sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta Doc.fa, in quanto noti al contribuente (Cass. n. 21505/2010; n. 15719/2009).

Ma non risultando provato che al "cespite di maggiore consistenza, individuato (…) nella particella n. (XXXXX)", indicato nell'avviso impugnato alla voce "Fabbricato Scritture Contabili", sia stata attribuita una rendita catastale, appare del tutto legittima l'applicazione, da parte dell'ente impositore, del criterio del valore contabile, in relazione al quale il Giudice di prime cure ha provveduto a "rideterminare la base imponibile ai fini ICI, in Lire 17348.125.000 (pari a Euro 8.959.558,84) per come esposta dalla società El. s.p.a. (ora XXX s.p.a.) nella dichiarazione ICI per l'anno 1999".

La decisione impugnata non merita, dunque, le censure contenute nel ricorso per cassazione essendo in linea con il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 3160/2011, per cui "il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge".

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquidata in Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2018

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