Cassazione, ordinanza n. 7955 del 30/03/2018
Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) -Dichiarazione dei redditi - Agevolazioni ed esenzioni -Sisma in sicilia del 1990 - Soggetti coinvolti - Rimborso d'imposta ex art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 - Istanza di rimborso - Presentazione atto solo da parte del sostituto - Esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7955
- Data
- 30/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni 1990-1992 da una lavoratrice colpita dal sisma siciliano, richiesto contro il silenzio dell’Amministrazione finanziaria. La Corte ha ribadito che il rimborso può essere domandato tanto dal sostituto che ha eseguito il versamento quanto dal lavoratore sostituito che ha subito le ritenute; il limite delle risorse stanziate riguarda soltanto l’esecuzione del rimborso, non il relativo titolo. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Massima
Il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatti e ragioni della decisione
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro C.S., avverso la sentenza della CTR della Sicilia, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in data 13.12.2007.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
La ricorrente prospetta la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.
La censura è infondata.
Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall'Agenzia volta a sostenere che il sostituto d'imposta non sarebbe legittimato e richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua dell'art. 9, comma 17 L. cit. e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha di recente ribadito che "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente" (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016, 15027/2017, 17472/2017).
Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d'imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, "i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite"; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio.
La censura proposta dall'Agenzia è pertanto priva di fondamento, dovendosi riconoscere al sostituito lavoratore dipendente il diritto a pretendere il rimborso delle somme pacificamente corrisposte dal sostituto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti in Euro 1000,00 oltre spese generali nella misura del 5% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2018
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