Cassazione, sentenza n. 8274 del 04/04/2018

Sentenza n. 8274 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8274
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune sosteneva che l’aumento dell’imposta di pubblicità disposto dal DPCM 16 febbraio 2001 fosse applicabile dal 1° marzo 2001 senza una propria delibera di recepimento; la CTR aveva invece annullato l’accertamento per maggiore imposta e sanzioni. La Cassazione afferma che la concreta applicazione delle nuove tariffe richiedeva una specifica deliberazione comunale: in sua assenza restavano prorogate quelle precedenti, mentre un recepimento successivo al 31 marzo poteva produrre effetti soltanto dall’anno seguente. Il ricorso del Comune è pertanto rigettato.

Testo della pronuncia

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Il Comune di Catania propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 544/34/09 del 30 novembre 2009, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento notificato alla PIT Pubblicità Italia di S.L. per maggiore imposta di pubblicità 2001, e relative sanzioni.

La Commissione Tributaria Regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che il Comune di Catania non fosse legittimato a pretendere la maggiore imposta di pubblicità risultante dall'aumento tariffario disposto con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (in vigore dal 1 marzo 2001), in quanto tale aumento tariffario non era stato fatto oggetto di apposita delibera comunale di recepimento, con conseguente sua applicabilità soltanto a far data dall'anno successivo a quello di effettivo recepimento (D.Lgs. m. 507 del 1993, art. 3).

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dal L..

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del citato D.P.C.M. 16 febbraio 2001, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, comma 5 e artt. 12 e 37; nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3. Per avere la commissione tributaria regionale omesso di considerare che tale decreto, in quanto comportante l'aumento autoritativo delle tariffe da parte di un organo sovraordinato all'amministrazione comunale, trovava immediata applicazione (dal 1 marzo 2001), senza necessità di apposita delibera comunale di recepimento.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che l'applicazione retroattiva del D.P.C.M. cit. trovava fondamento, in deroga al principio generale di irretroattività della norma tributaria, nella legge speciale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 3 e 37.

p. 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte – sono infondati.

In base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 37, comma 1, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". I decreti di adeguamento – si stabilisce – "accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati".

Nel caso di specie rileva il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art. 1) la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art. 2) che: "La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1 marzo 2001".

Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, comma 5, cit. (modificato dalla L. n. 448 del 2001, art. 10, comma 1, lett. a))., secondo cui: "In deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno".

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione – soltanto – legittima l'applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1 gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva.

Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1 marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale "si intendono prorogate di anno in anno" le tariffe già adottate.

Posto che anche le delibere di recepimento debbono essere emanate entro il 31 marzo di ogni anno, si evince che – in caso di adozione successiva – le nuove tariffe non possano valere che a decorrere dal 1 gennaio dell'anno seguente (nella specie, il 2002).

La tesi di parte ricorrente contrasta con il sistema normativo così delineato, configurando una fattispecie di retroattività impositiva introdotta – in contrasto con la legge – da un atto di natura amministrativa (risultando, in proposito, irrilevante che si tratti di atto promanante da un organo centrale sovraordinato all'amministrazione comunale).

La conclusione qui accolta è stata affermata, sebbene incidentalmente, anche dalla Corte Costituzionale (Ord. n.218/08) la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 37 cit. con riferimento all'art. 23 Cost. (nella parte in cui, nello stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con D.P.C.M., su proposta del Ministro delle Finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, non indica quali parametri di discrezionalità tecnica debbano orientare l'esercizio del potere), ha ritenuto inammissibile la questione. E ciò, proprio per non avere il giudice remittente accertato se il Comune avesse adottato un'apposita delibera di recepimento delle tariffe di cui al D.P.C.M. in questione; circostanza che deve ritenersi, in conformità alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, "necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione (ordd. nn. 307 e 411 del 2007)".

In definitiva, la dedotta violazione normativa da parte della CTR non sussiste, con conseguente rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio del contribuente intimato.

P.Q.M.

LA CORTE – rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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