Cassazione, sentenza n. 8278 del 04/04/2018

Sentenza n. 8278 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8278
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un avviso comunale per maggiore imposta di pubblicità 2008, contestato per assenza di firma autografa, motivazione, criterio di maggiorazione tariffaria e calcolo degli interessi. La Cassazione afferma che negli atti automatizzati l’indicazione a stampa del funzionario può sostituire la firma e che, per mezzi superiori a 8,5 metri quadrati, la maggiorazione del 100% si applica all’intera superficie, non per scaglioni. Le ulteriori censure risultano infondate o non autosufficienti; il ricorso è integralmente rigettato.

Testo della pronuncia

ATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

p. 1. Nevada Pubblicità srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 57/32/12 del 29 marzo 2012 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Milano per maggiore imposta di pubblicità 2008.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha ritenuto che: – l'avviso in questione fosse stato regolarmente emanato, con procedura meccanizzata, con dicitura a nome del funzionario emittente, tenente luogo di sottoscrizione (L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87); – corretta, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 12, comma 4, fosse l'applicazione della maggiorazione di imposta ivi prevista sulla superficie totale del mezzo pubblicitario (grande poster di mt. 6 X 3), e non per scaglioni di superficie; – corretta fosse altresì l'applicazione di interessi e sanzioni, così come stabilita dal Comune.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso Nevada Pubblicità srl lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto la validità dell'avviso di accertamento in oggetto, nonostante che quest'ultimo recasse unicamente il nome del funzionario emittente, senza tuttavia riportarne la sottoscrizione autografa o a mezzo stampa.

Il motivo è infondato.

Questa corte di legittimità ha affermato anche recentemente (Cass. ord. 20628/17, con ulteriori richiami), che: "La L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, stabilisce che "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.". Questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 6 maggio 2015, n. 9079; Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6736) ha chiarito che si tratta di norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia".

Nè la censura, incentrata unicamente sul difetto di firma autografa, pone specificamente in dubbio che il nominativo apposto sull'avviso rispondesse in effetti a funzionario regolarmente investito – con determina dirigenziale interna – del relativo potere di emissione e sottoscrizione.

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l'invalidità dell'avviso di accertamento, perchè carente di motivazione e di indicazione delle tariffe applicate in concreto.

Il motivo non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile, per carenza di specificità ed autosufficienza, là dove lamenta la nullità, per difetto di motivazione, di un atto (l'avviso di accertamento) non riportato in ricorso nei suoi elementi contenutistici essenziali e funzionali al richiesto vaglio di legittimità; non si indica inoltre, nel motivo, dove tale atto sia allegato all'interno del fascicolo di parte, e nemmeno in quale momento e sede processuale esso sia stato prodotto in giudizio, così da verificarne e renderne possibile la immediata reperibilità e disamina.

In ogni caso, esso è privo di fondamento, atteso che la carenza di motivazione sarebbe asseritamente caduta su un elemento (tariffe di pubblicità ed affissione dell'anno di riferimento) di generale conoscibilità e legale conoscenza, perchè portato da delibere comunali debitamente adottate, depositate e rese pubbliche nelle forme di legge. Si è in proposito affermato (Cass. 9601/12) che l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento riguarda, L. n. 212 del 2000, ex art. 7, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conosciute.

Va poi considerato, a definitivo riscontro della infondatezza della censura, come il principale motivo di opposizione all'avviso in oggetto abbia riguardato proprio la corretta applicazione, nella specie, di una determinata tariffa; che il contribuente ha mostrato di avere ab initio (appunto, fin dall'atto impositivo) correttamente individuato, salvo sostenerne l'applicazione secondo un diverso criterio di calcolo (progressivo "per scaglioni" invece che sul totale di superficie pubblicitaria).

p. 4. Con il terzo motivo di ricorso la società deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 4, in relazione all'art. 53 Cost.. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la legittimità – in contrasto con il principio costituzionale di progressività dell'imposta – del criterio di calcolo basato sulla maggiorazione del 100% per tutti gli impianti pubblicitari superiori complessivamente a mq. 8,5; invece che sulla maggiorazione modulare progressiva di tariffa per scaglioni (tariffa-base sulla superficie iniziale di mq. 5,5; maggiorazione del 50% della tariffa base per la porzione di superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5; maggiorazione del 100% sulla superficie residua eccedente mq. 8,5).

Il motivo è infondato.

Questa corte (Cass. 4909/05) ha già avuto modo di affermare, esattamente in termini, che: "in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 4, che prevede l'applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i metri quadrati 5,5, il Legislatore ha voluto adeguare l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie".

Ha osservato la corte, in motivazione, che "D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, stabilisce testualmente che "per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento". La Open Space ha sostenuto che l'anzidetta disposizione imporrebbe di calcolare l'imposta a scaglioni e, cioè, applicando la tariffa base per i primi 5,5 metri quadrati della pubblicità, la maggiorazione del 50% per gli ulteriori metri fino a 8,5 e la maggiorazione del 100% per gli eventuali altri metri quadrati. Un'interpretazione del genere non può essere però condivisa perchè con l'art. 12 sopra richiamato, il Legislatore ha voluto adeguare l'imposizione all'efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere. Partendo da tale presupposto, il Legislatore ha perciò previsto l'applicabilità di una superiore tariffa, che dipendendo dalla maggiore attitudine propagandistica del messaggio, deve necessariamente riferirsi a quest'ultimo nella sua interezza. E' quindi, la totalità della superficie che va maggiorata e non le sue singole parti eccedentarie che, di per sè considerate, non avrebbero del resto alcun autonomo valore".

Ora, le argomentazioni addotte in ricorso non sono tali da sovvertire queste conclusioni le quali, del resto, hanno trovato conferma successiva (Cass. 16214/10); ed anche tra le stesse parti dell'odierno giudizio, sebbene con riguardo ad altra annualità (Cass. 24925/08).

p. 5. Con il quarto motivo di ricorso Nevada Pubblicità srl lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 23, comma 4, in relazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 165 e 171. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto corretto il computo degli interessi sulla base di una norma (art. 23 cit.) abrogata, e sostituita dalla disciplina risultante dalla L. cit. art. 1, commi 165 e 171; applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di sua entrata in vigore, quale quello di specie.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Come già ad altro fine indicato, esso non riporta il contenuto dell'avviso contestato; segnatamente, per quanto qui rileva, nel conteggio degli interessi moratori in esso contenuto e di cui si assume l'illegittimità.

Ciò preclude qualsiasi vaglio di correttezza della decisione del giudice di merito.

Nè, e per le stesse ragioni, è dato qui riscontrare (attesa la genericità della censura in rapporto alla concretezza della fattispecie) l'effettiva disapplicazione del saggio e criterio di calcolo (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 165 e 171) che si invoca da parte della società ricorrente e che, per contro, il Comune assume di aver effettivamente osservato.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– pone le spese del presente giudizio a carico di parte ricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.