Cassazione, sentenza n. 8280 del 04/04/2018
Sentenza n. 8280 del 04/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8280
- Data
- 04/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un’intimazione relativa a INVIM e imposta di registro, deducendo anche la mancata notifica della cartella presupposta; i giudici di merito avevano accolto il ricorso. La Cassazione conferma la giurisdizione tributaria, ma rileva che in appello possono essere prodotti nuovi documenti e che il giudice deve valutare tutto il materiale ritualmente acquisito, compresa la relata depositata dall’agente della riscossione. Accoglie pertanto il primo e il quarto motivo, cassa la sentenza e rinvia alla CTR per l’esame della documentazione e delle questioni conseguenti.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. D.L.P. impugnava, nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell'agente di riscossione, l'intimazione di pagamento notificatagli da quest'ultimo e con la quale gli veniva chiesto di pagare somme per Invim e per imposta di registro.
2. Il contribuente chiedeva annullarsi l'intimazione in quanto non preceduta da alcun atto preliminare, contestava l'esistenza del credito tributario ab origine, ne eccepiva la prescrizione, eccepiva inoltre la decadenza della amministrazione dalla possibilità di far valere il credito stesso.
3. L'adita commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso sul motivo che l'Agenzia non aveva provato che la cartella presupposta dall'atto impugnato fosse stata notificata.
4. L'agente della riscossione, rimasto contumace in primo grado, si costituiva nell'appello proposto dalla Agenzia per far valere il proprio difetto di legittimazione, depositava copia della relata di notifica della cartella avvenuta il 21.2.2010, eccepiva di essere privo di legittimazione a resistere alla domanda del contribuente, eccepiva altresì il difetto di giurisdizione tributaria per essere la cartella presupposta all'intimazione, relativa non a crediti tributari ma a crediti per violazioni del codice della strada e per contributi previdenziali.
5. La commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza 15.10.2010, affermava la propria giurisdizione dicendo che "l'atto impugnato non appariva riferito a violazioni del codice della strada o a contributi previdenziali ma a imposte Invim e registro", rilevava che l'Agenzia delle Entrate era legittimata passivamente, e confermava la decisione di primo grado riproponendone la motivazione.
6. Equitalia Sud, concessionario della riscossione, chiede, sulla base di quattro motivi, la cassazione della suddetta sentenza.
6. Il contribuente e l'Agenzia delle Entrate non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in riferimento all'art. 32 medesimo D.Lgs., lamentando che la commissione tributaria regionale ha del tutto omesso di valutare il documento, prodotto da essa Equitalia al momento in cui si era costituita in appello, dimostrativo della notificazione della cartella.
2. Con il secondo motivo di ricorso, Equitalia Sud deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 lamentando che, stante la (dimostrazione della) avvenuta notifica della cartella, la commissione tributaria regionale non abbia dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente, siccome non teso a far valere vizi propri dell'atto di intimazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso, Equitalia Sud deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in riferimento agli artt. 10 e 14 medesimo D.Lgs., lamentando che la commissione tributaria regionale ha erroneamente disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione sebbene la cartella facesse riferimento non solo ad imposte Invim e registro ma anche a violazioni del codice della strada e a contributi previdenziali ed ha comunque errato nel non disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori diversi dall'amministrazione fiscale.
4. Con il quarto motivo di ricorso, Equitalia Sud deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione lamentando che la commissione tributaria regionale, laddove ha affermato che l'Agenzia non aveva dato prova della notifica della cartella e dunque ha riferito l'onere della prova alla sola Agenzia, trascurando la posizione di essa Equitalia e la prova da essa fornita, aveva mostrato un deficit di argomentazione logico giuridica.
5. Va preliminarmente esaminata la questione di giurisdizione, posta con il terzo motivo di ricorso:
5.1. la Commissione Regionale ha evidenziato che l'iniziale ricorso del contribuente aveva ad oggetto l'intimazione di pagamento con la quale egli veniva richiesto di pagare somme per Invim e per imposta di registro e che tale intimazione veniva contestata perchè non preceduta da alcun atto preliminare e per insussistenza del credito tributario;
5.2 correttamente dunque, ai sensi del D.Lgs. 546 del 1992, art. 2 la Commissione ha ritenuto sussistere la giurisdizione tributaria senza dar rilievo all'eccezione dell'agente della riscossione a mente della quale la cartella presupposta alla intimazione era relativa anche a crediti di natura non tributaria.
5.3. La sentenza si sottrae a questa censura.
6. In riferimento al primo e al quarto motivo di ricorso, strettamente connessi, va osservato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, e che la commissione tributaria regionale non ha dato in alcun modo conto del perchè, avuto riguardo al principio di acquisizione probatoria in base al quale il giudice deve pronunciare sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito da qualunque parte processuale provenga, abbia ritenuto indimostrata da parte della Agenzia delle Entrate l'avvenuta notifica della cartella esattoriale.
7. La sentenza non si sottrae alle censura di cui al primo motivo e al quarto motivo di ricorso e deve quindi essere cassata.
8. Occorre rinviare alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, perchè sia in composizione diversa da quella che ha reso la sentenza impugnata, compiuta e spiegata la valutazione della documentazione prodotta da Equitalia e siano anche decise le questioni oggetto del secondo motivo di ricorso, che divengono inammissibili in questa sede ma sono suscettive di riproposizione davanti al giudice del rinvio.
9. Le spese, anche del giudizio di legittimità, saranno liquidate dalla Commissione Tributaria Regionale.
P.Q.M.
la Corte rigetta il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo e il quarto, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria della Campania, in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018
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