Cassazione, sentenza n. 8281 del 04/04/2018
Sentenza n. 8281 del 04/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8281
- Data
- 04/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite verteva sulla validità delle notifiche delle cartelle sottese a un preavviso di fermo, documentate in parte mediante copie di relate e avvisi di ricevimento preventivamente disconosciute dal contribuente. La Cassazione chiarisce che il disconoscimento della copia deve essere formale, specifico e riferito al documento concretamente prodotto: una contestazione preventiva e generica, non reiterata dopo la produzione, non ne impedisce l’utilizzo. Per le cartelle prive di avviso di ricevimento resta invece necessaria la prova della consegna; la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per la decisione sul merito residuo.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Nel dicembre 2017, Equitalia Polis spa, poi incorporata in Equitalia Sud spa, notificava alla srl I.R.M.I. Istituto Riabilitativo del Mezzogiorno d'Italia, un preavviso di fermo amministrativo unitamente alle 70 cartelle di pagamento presupposte.
2. L'Istituto impugnava di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il preavviso e le cartelle, adducendo una pluralità di motivi tra cui quello per il quale esso Istituto "non ha mai ricevuto regolare notifica di alcun avviso di mora, nè precedentemente alcuna regolare e completa cartella esattoriale da parte dell'Ufficiale giudiziario o di altro soggetto autorizzato alla notifica"; il ricorrente dichiarava di operare "fin d'ora espresso disconoscimento di tutti gli atti ex adverso esibiti rappresentanti riproduzioni scannerizzate facilmente alterabili" e di fare "specifico disconoscimento di tutta la documentazione riprodotta in copia scannerizzata da essa Equitalia Polis s.p.a. senza alcuna conformità".
3. Equitalia Sud evidenziava che alcune della cartelle si riferivano non a crediti tributari ma a crediti per contributi previdenziali, produceva gli estratti di ruolo all'origine delle 70 cartelle, fotocopie di trentaquattro relate di notifica e di avvisi di ricevimento; non produceva le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento delle altre cartelle dicendo di averli conservati solo per cinque anni d'esecuzione delle notifiche, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; all'udienza di trattazione l'Istituto eccepiva la "irregolarità delle notifiche" e successivamente, con memoria illustrativa, deduceva che "appare inverosimile che il messo notificatore abbia certificato l'esistenza di oltre 50 addetti alla ricezione sempre diversi".
4. La commissione dichiarava di non avere giurisdizione in riferimento alle cartelle per crediti non tributari e rigettava il ricorso per la parte concernente le cartelle relative ai tributi a motivo di ciò che Equitalia aveva versato in atti le relate di notifica delle cartelle da cui risultava che le notifiche erano state effettuate presso la sede della ricorrente mediante consegna a mani di persona qualificatasi addetta alla ricezione, che la contestazione di conformità avrebbe dovuto specificare sotto quale profilo la copia prodotta non era conforme all'originare laddove invece la contestazione era generica, che inoltre le copie prodotte non recavano abrasioni o altre anomalie evidenti per cui era da presumere che esse coincidessero con gli originali.
5. L'Istituto impugnava la sentenza reiterando quanto dedotto a fondamento del ricorso di primo grado con riferimento a tutte le cartelle pur dando atto di aver "ottemperato" alla riassunzione della causa davanti al giudice ordinario quanto ai crediti non tributari, ed in particolare deduceva che, a fronte del proprio specifico disconoscimento di conformità delle copie degli atti di notifica rispetto agli originali, Equitalia Sud avrebbe dovuto depositare, entro il ventesimo giorno dalla prima udienza, gli originali stessi, e che, non avendo provveduto al deposito, avrebbe dovuto essere dichiarata soccombente.
6. L'adita commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza 14 marzo 2012, confermava la decisione di primo grado quanto al parziale difetto di giurisdizione e riformava, per il resto, la decisione di primo grado recependo quanto dedotto dall'appellante con l'aggiunta per cui Equitalia Sud avrebbe dovuto depositare gli originali delle copie contestate e chiederne la verificazione ai sensi degli artt. 214, 216 e 217 c.p.c.
7. Equitalia Sud ricorre, con sei motivi, per la cassazione della citata sentenza della commissione tributaria regionale.
8. L'Istituto resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i sei motivi di ricorso, Equitalia deduce:
1.1 violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., e art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 2900 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione confermato la decisione di primo grado in punto di difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle per contributi previdenziali invece di dichiarare l'appello del contribuente in parte qua inammissibile per intervenuta acquiescenza;
1.2. violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 4 e 5 e artt. 2712 e 2729 c.c., falsa applicazione degli artt. 214, 216, 217, c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere, la commissione regionale, errato, in primo luogo, nell'assumere che, a fronte del disconoscimento di conformità all'originale delle copie delle relate delle notifiche e degli avvisi di ricevimento delle cartelle, Equitalia avrebbe dovuto produrre gli originali e chiederne la verificazione, senza rilevare che la contestazione era generica e intempestiva, in secondo luogo, laddove, valutato come idoneo il disconoscimento, aveva deciso senza disporre, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, l'esibizione degli atti e dei documenti contestati, in terzo luogo, nel ritenere necessaria la richiesta di verificazione degli originali senza considerare che le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento erano insuscettivi di verificazione e suscettivi invece di querela di falso ad opera del contribuente, infine nel ritenere automaticamente precluso ogni impiego delle fotocopie, quand'anche in ipotesi ritualmente disconosciute, invece di ritenere le fotocopie comunque utilizzabili perchè prive di alterazioni e pertanto presumibilmente conformi all'originale;
1.3. assenza di motivazione, in relazione, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la commissione omesso di dare conto del perchè avesse considerato specifico il disconoscimento effettuato dall'Istituto e del perchè, pur ammettendo che lo stesso potesse essere considerato non generico e non intempestivo, aveva concluso per la inutilizzabilità dei documenti senza dare conto di avere raggiunto tale conclusione dopo aver verificato, anche mediante altri mezzi di prova o per presunzioni, che le copie non fossero conformi all'originale;
1.4. assenza di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la commissione omesso di dare conto del perchè non aveva ritenuto avvenuta la notifica delle 29 cartelle per cui Equitalia non aveva prodotto le copie delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento malgrado la notifica fosse indirettamente confermata dal fatto che l'Istituto aveva eccepito che le cartelle mancavano dell'indicazione del responsabile del procedimento e malgrado l'Istituto avesse proceduto al parziale pagamento di alcune di tali cartelle, come eccepito da Equitalia a pagina 3 delle controdeduzioni di primo grado e così come dedotto in allegato alle controdeduzioni di primo e di secondo grado;
1.5. violazione o falsa applicazione degli artt. 139, 140 148, 149, c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione affermato che nel caso di specie tali norme non erano state rispettate malgrado che dagli atti prodotti – copie delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento – risultasse attestata dal pubblico ufficiale o dal messo postale la regolare consegna delle cartelle presso la sede dell'Istituto al legale rappresentante dell'Istituto o a persona addetta alla ricezione;
1.6. contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riguardo alla ritenuta la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento, per avere la commissione affermato, da un lato, di non poter esaminare le copie delle relate di notifica in quanto disconosciute e, dall'altro lato, che la nullità delle notifiche senza considerare che la nullità non era altrimenti ricavabile se non dall'esame di quelle stesse fotocopie.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) posto che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello nella parte in cui l'Istituto ha fatto riferimento a tutte le cartelle impugnate invece che a quelle relative a crediti tributari, non darebbe alla ricorrente alcuna utilità diversa e maggiore rispetto a quella derivante dalla conferma, pronunciata dalla commissione regionale, della decisione di primo grado la quale, a sua volta, aveva dichiarato il proprio "difetto di giurisdizione in relazione agli estratti di ruolo concernenti contributi Inail e Inps".
3 Il secondo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato:
3.1. va premesso che la ricorrente deduce violazione dell'art. 2712 c.c. e che tuttavia il riferimento corretto, operabile d'ufficio sulla base del principio "iura novit curia", è all'art. 2719 c.c. trattandosi qui di copie fotografiche di scritture e non di riproduzione fotografiche di fatti o di cose;
2.2. questa Corte, con la sentenza n. 16232 del 19/08/2004, ha osservato che "in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicchè, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso".
2.2. l'osservazione riportata si attaglia esattamente al caso di specie perchè l'Istituto ha, nell'originario ricorso (riprodotto da Equitalia Sud, per la parte di interesse, nell'atto introduttivo di questo giudizio), dichiarato di operare "fin d'ora, espresso riconoscimento di tutti gli atti ex adverso esibiti rappresentanti riproduzioni scannerizzate facilmente alterabili" e all'udienza di trattazione non ha ribadito nè tantomeno specificato le ragioni della preventiva contestazione di difformità limitandosi ad eccepire la "irregolarità delle notifiche";
2.3. la commissione tributaria regionale ha pertanto violato l'art. 2719 c.c. laddove non ha ritenuto non espressamente disconosciuta la conformità della copie prodotte dalla ricorrente e non ha quindi attribuito a tali copie la stessa efficacia delle autentiche.
3. Il secondo motivo di ricorso deve, per quanto precede, essere accolto.
4. Il terzo, il quinto e il sesto motivo restano assorbiti.
5. Il quarto motivo è infondato perchè non tocca il fondamentale rilievo per cui, in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (Cass. 4891/2015).
6. La sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perchè la stessa decida del merito della controversia in riferimento alle questioni non involgenti i crediti di cui alle cartelle delle quali Equitalia Sud ha prodotto copia dell'avvenuta notificazione.
7. Le spese saranno interamente liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018
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