Cassazione, sentenza n. 8282 del 04/04/2018
Sentenza n. 8282 del 04/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8282
- Data
- 04/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un preavviso di fermo e nove cartelle, la cui notificazione era stata ritenuta indimostrata perché i relativi documenti erano stati prodotti tardivamente in primo grado e nuovamente depositati in appello. La Cassazione afferma che la disciplina speciale del processo tributario consente la libera produzione documentale anche nel giudizio di gravame, compresi i documenti preesistenti. Accolto il primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR, che dovrà valutare le prove delle notifiche e l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione sui crediti non tributari.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Equitalia Sud spa notificava a T.M. un preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento del credito portato in 9 cartelle esattoriali.
2. Il T. ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli chiedendo l'annullamento dell'avviso e delle cartelle per assenza di determinati requisiti contenutistici del primo e per mancata notifica delle seconde.
3. La Commissione accoglieva il ricorso ritenendo indimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle in quanto la documentazione con cui Equitalia Sud aveva inteso dimostrarla era stata prodotta tardivamente e quindi non poteva essere tenuta in conto.
3. Equitalia Sud impugnava la decisione lamentando che i giudici di primo grado non avevano rilevato il difetto di giurisdizione riguardo ad alcuni dei crediti portati nelle cartelle ed aventi natura non tributaria; depositava nuovamente la documentazione relativa all'esecuzione delle notifiche.
4. La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello affermando che i giudici di primo grado avevano esattamente ritenuto la propria giurisdizione, che la deduzione di Equitalia Sud di avere regolarmente eseguito la notifica delle cartelle doveva essere respinta in quanto "si fonda su circostanze e prove esibite solo in secondo grado di giudizio e quindi irricevibili", che l'appellante si era poi limitata a richiamarsi alle eccezioni formulate in primo grado senza rivolgere specifici attacchi alla decisione appellata talchè il richiamo era ininfluente e le eccezioni non potevano essere accolte.
5. Equitalia Sud ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.
6. Il T. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i quattro motivi di ricorso Equitalia lamenta:
1.1. violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Commissione Tributaria Regionale considerato "irricevibili" i documenti prodotti con l'atto di appello per attestare l'avvenuta notifica delle cartelle;
1.2. carenza di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di dare conto delle ragioni della ritenuta "irricevibilità" dei sopradetti documenti;
1.3. illegittimità della sentenza per non avere la commissione tributaria regionale dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente a "diverse cartelle" portanti crediti non tributari;
1.4. illegittimità della sentenza per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la inammissibilità della richiesta di annullamento delle cartelle di pagamento, contenuta nelle conclusioni del giudizio di primo grado, malgrado il contribuente non avesse dedotto alcun vizio delle cartelle stesse.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo:
2.1. come precisato svariate volte da questa Corte, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che è regola speciale e quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, prevalente rispetto all'art. 345 c.p.c., comma 3, consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 27774/2017; 22776/2015).
3. La sentenza, in ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, perchè la stessa, in composizione diversa da quella che ha reso la sentenza impugnata, valuti la documentazione prodotta da Equitalia con riguardo alla dimostrazione della avvenuta notifica delle cartelle poste a base del preavviso di fermo e dell'eccezione di parziale difetto di giurisdizione tributaria.
4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso potranno essere riproposti davanti al giudice del rinvio mentre, in ragione di quanto precede, divengono in questa sede inammissibili.
5. Le spese, anche del giudizio di legittimità, saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, inammissibili il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018
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