Cassazione, sentenza n. 8284 del 04/04/2018

Sentenza n. 8284 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8284
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite concerneva la sanzione iscritta a ruolo per il tardivo versamento del diritto annuale camerale, dichiarata prescritta dalla Corte d’appello secondo un termine quinquennale. La Cassazione ritiene corretta la qualificazione del giudizio come cognizione ordinaria, con conseguente sospensione feriale dei termini, e ribadisce che il giudice può applicare norme e principi diversi da quelli richiamati dalle parti senza modificare la fattispecie. Non essendo stata specificamente impugnata la sovrapposizione tra prescrizione e decadenza operata nel merito, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17.7.2001 la Fin sea s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta per sentire ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto annuale di iscrizione agli albi e registri camerali per l'anno 1992 richiesto con la cartella esattoriale n. (XXXXX) notificata il 8.6.2001. Il Giudice di Pace adito, con ordinanza del 27.11.2001, dichiarava la propria incompetenza per materia rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Caltanissetta.

Riassunto il giudizio con ricorso notificato il 20.3.2002, istruito il processo nel contraddittorio con la Camera di Commercio I.A.A., con sentenza n. 665 del 13/16 dicembre 2005 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda.

Con atto di appello notificato il 30.1.2007 la Fin sea s.p.a impugnava la sentenza.

Con sentenza n. 155/2010 del 10.6.2010, pubblicata il 22.10.2010 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva l'appello sul rilievo che il credito era prescritto per decorso di termine quinquennale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 18.7.2010, affidato a due motivi, illustrati con memoria Fin sea s.p.a ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dei ricorso ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall'art. 360 bis c.p.c., n. 1, l'onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell'ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente (Cass. 19190/2017), nella specie non sussistente.

Osserva la Corte, a miglior comprensione della questione di ammissibilità del ricorso, che la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio – dovuto ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34 come convertito dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18 – è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 avendo quest'ultima norma – che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie". Ciò premesso il ricorrente ha adeguatamente illustrato la questione che intende sottoporre alla Corte.

2. Con il primo motivo di ricorso lamenta la ricorrente violazione e/o la falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere il giudice ritenuto che l'azione proposta fosse correttamente da ritenere un procedimento di opposizione all'esecuzione e, in quanto tale non sottoposto alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale.

Il motivo non è fondato.

3. Il giudice di appello ha ritenuto, motivando sul punto, che la controversia, avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria, dovesse qualificarsi come giudizio ordinario di cognizione e non di opposizione all'esecuzione.

L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione (Cass. 475/2009) Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che il giudizio non potesse qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sicchè il termine per appellare la relativa sentenza era soggetto alla sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Osserva, inoltre, la Corte che, in materia tributaria, al ricorso avverso la cartella esattoriale non si estende l'esclusione della sospensione feriale dei termini, stabilita dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 per l'opposizione all'esecuzione, atteso il carattere eccezionale di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica e l'esistenza di una specifica disciplina per l'esecuzione forzata tributaria, la cui tutela giudiziaria è affidata alle Commissioni Tributarie (Cass. n. 15643/2014).

La doglianza relativa al mancato rispetto della sospensione dei termini deve essere respinta.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 e dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5 per avere ritenuto il giudice di appello che la sanzione per ritardato pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 84 fosse soggetto alla prescrizione quinquennale.

4.1 Il motivo non è fondato.

E' incontestato che l'oggetto del giudizio fosse solo la sanzione per tardivo versamento del diritto camerale afferente l'anno 1993 avendo il giudice di primo grado accertato che il diritto camerale era stato pagato già in data 12.12.1995.

In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non è prevista la corresponsione di interessi, in quanto il D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 34, u.c., convertito in L. 26 febbraio 1982, n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria.(Cass. nn. 3711/2011, 8525/01, 9505/01, 9506/01, 9529/01, 9634/01).

Vertendosi in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, il giudice di appello ha ritenuto che nella specie fosse applicabile il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 come modificato, con effetto dal 1 aprile 1998, dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, il quale stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione "o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi", termine, nella specie non espressamente previsto e che il termine di prescrizione per la sanzione non potesse essere che quinquennale in coerenza con quello previsto per l'obbligazione tributaria principale.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, l'individuazione della norma applicabile rientra tra i poteri-doveri del giudice, indipendentemente dalle tesi propugnate, in diritto, dalle parti.

Nel caso di specie, stante la conformità della qualificazione del rapporto ritenuta dal giudice rispetto a quella sostenuta dal contribuente, si trattava appunto di un problema di mera individuazione ed applicazione normativa, non già di accoglimento di una domanda sulla base di una diversa ratio rispetto a quella dedotta in giudizio. Va dunque riaffermato che nel procedimento civile – così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l'applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all'azione esercitata in causa. Ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli (erroneamente) richiamati dalle parti. Con il solo limite di occuparsi della qualificazione giuridica del rapporto, e non della immutazione della fattispecie con conseguente violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. (Cass. 25140/10; Cass. 12943/12).

La ricorrente ha lamentato che il Giudice di appello avrebbe disatteso le difese delle parti su un punto decisivo del giudizio ovvero l'applicabilità o meno dell'art. 2948 c.c., senza invece censurare che il giudice abbia ad una fattispecie di prescrizione applicato una norma afferente la decadenza, ritenendole evidentemente sovrapponibili.

Su tale aspetto, non essendo stata sollevata alcuna doglianza, nessuna pronuncia deve essere assunta.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.