Cassazione, sentenza n. 8290 del 04/04/2018
Sentenza n. 8290 del 04/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8290
- Data
- 04/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella relativa all’imposta di registro dovuta per una sentenza, contestata per difetto di motivazione ed erroneità dei conteggi. La Cassazione afferma che l’invito al pagamento già notificato costituiva l’atto liquidatorio impugnabile e, non essendo stato contestato, aveva cristallizzato l’obbligazione, rendendo superflua una motivazione specifica della successiva cartella. La censura sui calcoli, introdotta irritualmente in primo grado, non poteva essere proposta come domanda nuova in appello; il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
volgimento del processo
1. Q.G. impugnava la cartella di pagamento emessa in relazione alla registrazione della sentenza numero 1543/01 pronunciata dal tribunale di Catania il 13 novembre 2001. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia lo rigettava sul rilievo che era infondata la censura relativa al fatto che l'atto impositivo era carente di motivazione dato che, essendo stato il contribuente stesso destinatario dell'invito al pagamento notificatogli in data 4 dicembre 2004 dall'ufficio riscossione crediti del Tribunale di Catania, ove era ben specificata la natura della pretesa, egli era stato posto in grado di comprendere le ragioni alla base della pretesa tributaria. Inoltre l'appellante aveva introdotto inammissibilmente in appello domande nuove afferenti la questione della erroneità dei conteggi effettuati dall'amministrazione finanziaria.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Si sono costituiti in giudizio con controricorso Serit Sicilia S.p.A. nonchè il Ministero della giustizia ed il tribunale di Catania.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 1, comma 1, art. 3, comma 1, e la L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostiene che la cartella impugnata mancava degli elementi essenziali al fine di rendere comprensibile la pretesa tributaria nella sua precisa determinazione.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212. Sostiene che ha errato la CTR nell'affermare che il contribuente aveva conosciuto le ragioni della pretesa in quanto gli era stato notificato l'invito al pagamento il 4 dicembre 2004. Invero tale atto non era autonomamente impugnabile, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, poichè l'invito al pagamento notificato dall'ufficio giudiziario serviva solo per l'adempimento spontaneo dell'obbligazione mentre l'unico titolo esecutivo della riscossione esattoriale era il ruolo e la seguente cartella di pagamento.
5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1. Sostiene che nel giudizio di primo grado, dopo aver denunciato di non essere stato in grado di verificare la correttezza dell'ammontare della pretesa, all'udienza del 30 marzo 2006, in risposta alle eccezioni delle controparti, aveva depositato il calcolo della somma effettivamente dovuta e ciò costituiva prova che egli in primo grado aveva già proposto la domanda afferente l'erroneità dei conteggi sicchè la domanda era pienamente ammissibile in appello a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.
6. Con il quarto motivo deduce contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Ciò in quanto la CTR, nella parte narrativa della sentenza, ha affermato che il contribuente aveva insistito sulla erronea determinazione del tributo richiesto e da ciò si doveva evincere che la domanda proposta in appello altro non era che la reiterazione della domanda proposta in primo grado.
7. Con il quinto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non essendosi la CTR pronunciata sul punto dell'erroneità dei conteggi effettuata dall'ufficio giudiziario.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni giuridiche. Essi sono infondati. Ciò in quanto è stato più volte affermato dalla Corte di legittimità il principio secondo cui la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente. (Cass. Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010; Cass. n. 21177 del 08/10/2014). Ed è stato altresì affermato che, in tema d'imposta di registro, l'invito al pagamento di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicchè, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (Sentenza n. 23061 del 11/11/2015). Nel caso che occupa la CTR ha accertato che al contribuente era stato notificato l'invito al pagamento in data 4 dicembre 2004 dall'ufficio riscossione crediti del Tribunale di Catania, ove era stata ben specificata la natura della pretesa, e che tale atto non era stato impugnato. Ne deriva che la successiva cartella non necessitava di motivazione specifica.
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto il ricorrente sostiene che il Tribunale civile di Catania si era costituito nel giudizio di primo grado il 19.1.2006 deducendo di aver notificato al contribuente l'invito al pagamento il 4 dicembre 2004 e che, perciò, dovevano ritenersi ben note al contribuente le ragioni della pretesa. A tal punto il ricorrente, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, avrebbe potuto integrare i motivi di ricorso entro il termine di sessanta giorni o dichiarare alla pubblica udienza già fissata per il 30 marzo 2006 di voler proporre motivi aggiunti, chiedendo il rinvio dell'udienza onde provvedere all'integrazione dei motivi. Il contribuente, invece, afferma di aver depositato all'udienza di trattazione del 30 marzo 2006 documentazione contenente il calcolo della somma effettivamente dovuta. Ciò facendo ha proposto il nuovo motivo afferente l'erroneità del calcolo operato dall'Ufficio in modo irrituale, dal che derivava l'inammissibilità dello stesso e l'inammissibilità sussiste anche nel giudizio di appello, ove è stata presentata una domanda nuova in quanto non ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado.
3. Il quarto ed il quinto motivo rimangono assorbiti.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 ciascuna, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge per quanto riguarda Serit Sicilia s.p.a., ed oltre alle spese prenotate a debito per quanto concerne il Ministero della Giustizia ed il Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018
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