Cassazione, sentenza n. 8291 del 04/04/2018
Sentenza n. 8291 del 04/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8291
- Data
- 04/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società e un contribuente avevano impugnato cartelle, iscrizioni ipotecarie e pignoramenti oltre il termine, sostenendo la nullità assoluta degli atti, l’illegittimità della notifica postale diretta e ulteriori carenze formali. La Cassazione precisa che soltanto l’inesistenza o nullità della notificazione può consentire l’impugnazione tardiva, ma rileva che i ricorrenti non avevano ricondotto specificamente a essa i vizi dedotti; conferma inoltre la validità della notifica diretta per raccomandata e l’assenza di nullità per mancata indicazione del responsabile nelle cartelle anteriori alla disciplina applicabile dal giugno 2008. Il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società Giorgia Immobiliare s.r.l. e C.S., con distinti ricorsi, impugnavano cartelle di pagamento, atti di iscrizione ipotecaria ed atti di pignoramento presso terzi notificati da Equitalia Polis S.p.A. per conto dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia rigettava tutti i ricorsi perchè tardivi. Proposto appello da parte di Giorgia Immobiliare s.r.l. e C.S., la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, previa riunione dei ricorsi, dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza numero 200/12/2009 perchè tardivo e rigettava gli appelli proposti avverso le altre sentenze osservando che era infondato il rilievo secondo il quale le cartelle nulle erano impugnabili in qualsiasi tempo data l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, che era legittima la notifica delle cartelle a mezzo posta ad opera dell'agente della riscossione e che le cartelle esattoriali erano complete in quanto recavano l'indicazione dell'ente impositore, la sede degli orari di ricevimento degli agenti della riscossione e, con riguardo alle cartelle notificate dopo il 1 giugno 2008, vi era l'indicazione del responsabile del procedimento.
2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione Giorgia Immobiliare s.r.l. e C.S. svolgendo quattro motivi. Equitalia Nord s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono motivazione insufficiente e violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 15 del 2005, art. 21 octies, ed alla L. n. 241 del 1990. Sostengono che doveva essere rilevata la nullità assoluta ed insanabile delle cartelle esattoriali sicchè esse potevano essere impugnate sebbene fosse decorso il termine di 60 giorni e ciò anche in forza dell'art. 1422 c.c., considerato che l'agente della riscossione è soggetto privato.
4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in quanto le cartelle notificate a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione erano nulle dovendosi ritenere che egli non fosse abilitato a tale forma di notifica.
5. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 241 del 1990, artt. 4 e 5, la L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostengono che anche le cartelle emesse prima del 1 giugno 2008 dovevano ritenersi nulle relativamente a quelle nelle quali mancava l'indicazione del responsabile del procedimento.
6. Con il quarto motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 24 Cost., alla L. n. 241 del 1997, artt. 4 e 5, ed alla L. n. 212 del 2000. Sostengono che le cartelle esattoriali dovevano ritenersi nulle in quanto non sufficientemente motivate poichè prive dell'indicazione delle aliquote usate come base di calcolo per gli interessi e, quindi, insuscettibili di adeguato controllo da parte del contribuente.
Motivi della decisione
1. In ordine all'istanza di rimessione in termini formulata da Equitalia Nord s.p.a., osserva la Corte che il controricorso deve ritenersi tempestivo in quanto Equitalia Nord s.p.a., dopo aver tentato, in data 9.11.2012 la notifica del controricorso presso il domicilio, risultante dal ricorso, dell'avv. Di Cataldo in Roma alla Via De Camillis 4 ed aver poi appreso che costui aveva trasferito il proprio domicilio in Roma al Viale Mazzini 134 già prima della proposizione del ricorso, ha formulato istanza di rimessione in termini il 28.12.2012 ed ha notificato l'atto al nuovo indirizzo il 16 aprile 2013. La parte ha dimostrato, invero, di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile ed è comparsa all'odierna udienza rendendo, così, suscettibile di esame l'istanza di rimessione in termini (Cass. n. 7361 del 13/04/2015).
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero i ricorrenti si dolgono del fatto che le cartelle sarebbero state affette da vizi che ne avevano determinato la nullità, per il che esse avrebbero potuto essere impugnate in ogni tempo. Sennonchè, considerato che i vizi della cartella possono essere fatti valere a mezzo dell'impugnazione e che solo i vizi che determinano l'inesistenza o la nullità della notifica consentono l'impugnazione delle stesse oltre il termine legislativamente previsto a pena di decadenza, i ricorrenti non hanno indicato se i vizi che, asseritamente, determinavano la nullità della cartella, attenessero alla notifica delle stesse.
3. Il secondo motivo è infondato. Ciò in quanto è costante l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale: "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011; conferma Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).
4. Il terzo motivo è infondato. Ciò in quanto l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta, dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, (c.d. Statuto del contribuente), a pena di nullità, poichè tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. (Cass., Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010; Cass. n. 11856 del 12/05/2017; Cass. n. 13747 del 31/05/2013). E la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di costituzionalità di tale norma, con sentenza 28/1/2009, n. 58, ha escluso "che, anteriormente all'emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento". Deve pertanto escludersi che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle impugnate costituisca motivo di nullità della stessa.
5. Il quarto motivo è inammissibile perchè i ricorrenti hanno censurato sotto il profilo della violazione di legge la sentenza della commissione tributaria regionale in ordine alla mancata declaratoria di nullità delle cartelle in quanto non sufficientemente motivate senza che nella sentenza impugnata si rinvenga pronuncia alcuna sul punto. I contribuenti avrebbero dovuto specificare di aver dedotto la questione nel giudizio di primo grado e di averla riproposta in appello per poi censurare la sentenza sotto il profilo della nullità derivante dall'omessa pronuncia. Inoltre il motivo è privo del requisito dell'autosufficienza sancito dall'art. 366 c.p.c., in quanto i ricorrenti non hanno trascritto il contenuto delle cartelle. Ciò facendo non hanno consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che le cartelle non sono atti processuali, bensì amministrativi, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a loro fondamento (cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013).
6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere ad Equitalia Nord s.p.a. le spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018
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