Cassazione, sentenza n. 8292 del 04/04/2018

Sentenza n. 8292 del 04/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
8292
Data
04/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo l’annullamento in appello di una prima notificazione, l’agente della riscossione aveva notificato nuovamente la medesima cartella; la CTR aveva ravvisato una duplicazione della pretesa e la formazione di un secondo titolo. La Cassazione afferma che una cartella nulla può essere sostituita entro i termini di decadenza e prima del giudicato: la rinotificazione della stessa pretesa implica l’annullamento della prima e non richiede una motivazione aggiuntiva sul rapporto tra i due atti. Escluso inoltre il giudicato sulle questioni rimaste assorbite, la Corte cassa con rinvio.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. P.F. impugnava una cartella esattoriale notificatagli da Equitalia Nomos S.p.A. e la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Venezia accoglieva l'appello del contribuente e Equitalia Nomos S.p.A. proponeva ricorso per cassazione. Nelle more del giudizio di cassazione Equitalia Nomos S.p.A notificava una seconda volta la medesima cartella. Il contribuente la impugnava evidenziando che si trattava di duplicazione di una precedente cartella per la quale pendeva il giudizio di cassazione e che essa era affetta da vizi propri. La commissione tributaria provinciale di Treviso rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello e la CTR del Veneto lo accoglieva sul rilievo che il concessionario non aveva motivato la nuova cartella con riguardo al fatto che si trattava di semplice rinotificazione della medesima cartella poichè, diversamente, avrebbe dovuto revocare la precedente cartella ed emettere la seconda. Il concessionario aveva, dunque, illegittimamente reiterato un potere che si era già consumato e si era precostituito un secondo titolo per l'esecuzione in riferimento alle stesse imposte.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Nord s.p.a. affidato a quattro motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5. Sostiene che la CTR non ha motivato in ordine alla asserita duplicazione della pretesa creditoria da parte dell'agente della riscossione. Occorreva considerare che la CTR del Veneto aveva annullato la precedente cartella per vizi attinenti esclusivamente alla procedura di notifica e nulla aveva detto sui denunciati vizi propri della cartella di pagamento. Senza alcuna rinuncia alle domande svolte avanti la corte di cassazione, la concessionaria aveva effettuato una seconda notifica della cartella medesima al solo fine di non incorrere nelle decadenze di legge e non sussisteva una duplicazione della cartella di pagamento poichè vi era l'unicità del ruolo ed il titolo fatto valere nelle due ipotesi era esattamente lo stesso.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Sostiene che ha errato la CTR nell'affermare che la cartella non era sufficientemente motivata in quanto essa era conforme al modello ministeriale e non poteva assurgere a vizio di motivazione l'omessa indicazione da parte dell'agente della riscossione del rapporto tra il primo ed il secondo provvedimento anche perchè non esistevano due distinti provvedimenti ma un unico provvedimento notificato due volte.

5. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza e violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies. Sostiene che il contenuto della cartella non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato trattandosi di provvedimento vincolato.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 39 c.p.c.. Sostiene che ha errato la CTR nel rigettare l'appello incidentale proposto dall'agente della riscossione, il quale aveva sostenuto la violazione del principio del ne bis in idem contenuto nell'art. 39 c.p.c.. Ciò in quanto il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti quando l'azione prima proposta sia stata decisa con una decisione di merito. Nel caso che occupa il giudizio di cassazione riguardante la cartella notificata per prima aveva ad oggetto l'impugnazione avverso la pronuncia della CTR del Veneto che aveva dichiarato l'inesistenza della notifica e non aveva esaminato gli altri punti della controversia. Nel giudizio di cassazione promosso dall'agente della riscossione il contribuente si era limitato a resistere all'impugnazione di Equitalia Nord s.p.a. e non aveva riproposto in sede di controricorso le censure relative vizi propri della cartella per cui sul punto si era formato il giudicato. Dunque non poteva più proporre nel secondo giudizio le stesse censure già formulate nel primo processo se non incorrendo in violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 39 c.p.c..

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che l'agenzia delle entrate è facoltizzata ad emettere una nuova cartella che sostituisce quella precedentemente notificata ed affetta da vizi che ne determinano la nullità, semprechè non siano decorsi i termini previsti a pena di decadenza e sulla cartella impugnata non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato. Ne consegue che la cartella notificata per prima rimane priva di effetto ed il giudizio che si è incardinato a seguito dell'opposizione proposta avverso la stessa si conclude con la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, fermo restando l'aggravio delle spese all'Ufficio che ha dato causa alla declaratoria stessa. Il concessionario, pertanto, non era tenuto a motivare in alcun modo la pretesa tributaria esercitata a mezzo della cartella notificata per seconda, posto che essa aveva il medesimo contenuto della prima ed era stata emessa all'evidente scopo di reiterare la medesima pretesa impositiva, con il conseguente implicito annullamento della prima cartella. La Corte di legittimità, invero, ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, l'irrituale notificazione di un accertamento impedisce all'Ufficio di passare utilmente alla fase successiva di formazione dei ruoli, ma non comporta la nullità dell'avviso e, soprattutto, non vieta all'Amministrazione di sanare ogni vizio mediante la rinotificazione, nei termini di legge, dell'avviso stesso eventualmente integrato con altri elementi (Cass. n. 8868 del 14/04/2006).

2. Il secondo ed il terzo motivo rimangono assorbiti.

3. Il quarto motivo è infondato in quanto dalla mancata riproposizione nel giudizio di cassazione di motivi sui quali la CTR non ha pronunciato per averli ritenuti assorbiti non deriva il formarsi del giudicato sulle questioni non esaminate. Invero nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (ex plurimis Cass. n. 23558 del 05/11/2014).

4. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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