Cassazione, sentenza n. 10195 del 27/04/2018

Sentenza n. 10195 del 27/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10195
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente contestava la validità della notifica di una cartella eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo la necessità dei soggetti qualificati e della relata prevista dal codice di procedura civile. La Cassazione afferma che l’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente al concessionario questa modalità alternativa, perfezionata alla ricezione risultante dall’avviso, senza apposita relata; i dati necessari erano presenti nella ricevuta prodotta. La questione sulla collocazione della relata è quindi irrilevante e il ricorso viene rigettato.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/11/2011, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da Nicotra Sistemi s.p.a. avverso la decisione n. 349/26/09 emessa dalla locale Commissione Tributaria Provinciale il 13/5/2009; a giudizio del Collegio, in particolare, la notifica della cartella di pagamento (XXXXX) ben poteva avvenire anche mediante raccomandata a/r, senza dunque necessità di una apposita relata, giusta il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26.

2. Propone ricorso per cassazione la Nicotra Sistemi s.p.a., a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – la violazione dell'artt. 148 e 149 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Contrariamente all'assunto della Commissione Regionale, la cartella di pagamento potrebbe essere notificata soltanto dai soggetti indicati nell'art. 26 citato, e con le modalità in esso previste; non risulterebbe possibile, quindi, una notifica in forma semplificata, quale quella attuata nel caso in esame, poichè non consentirebbe di identificare il soggetto che ha provveduto all'incombente, sì privando il contribuente di una particolare garanzia. Nel caso di specie, peraltro, risulterebbe violato anche l'art. 148 c.p.c., ed il Giudice di appello non avrebbe verificato il contrasto esistente tra i dati risultanti nella ricevuta di spedizione e quelli nella copia in possesso del contribuente. Dal che, l'inesistenza della notificazione in oggetto. Del tutto omessa, infine sul punto, risulterebbe la doglianza con la quale si contestava che la relata di notifica non era stata ubicata in calce alla cartella, come invece dovuto.

Si chiede, pertanto, cassare la sentenza impugnata.

3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto rituale controricorso, chiedendo dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso. Premessa la piena regolarità della notificazione a mezzo raccomandata, in forza dell'art. 26 citato, si rileva che – anche a voler accedere alla tesi della ricorrente – la notificazione così compiuta non sarebbe inesistente (difettando di ciò i presupposti), ma al più nulla; in tal modo, dunque, la stessa risulterebbe sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., applicabile anche al caso di specie.

La ricorrente ha ribadito le proprie doglianze con memoria a data 31/10/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta infondato.

Osserva il Collegio che D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, stabilisce che la cartella di pagamento "è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".

Orbene, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, tale norma – che separa con un punto due distinti periodi – deve esser intesa nel senso che la notificazione ben può avvenire anche tramite il solo servizio postale, con raccomandata a/r, al quale dunque non si applicano le disposizioni in punto di relata di notifica ex art. 148 c.p.c.; trattasi, infatti, di una modalità che consente comunque un'adeguata garanzia e certezza in ordine alla data ed all'ufficio di spedizione, all'indirizzo del destinatario, alla data di ricevimento ed alla firma del soggetto ricevente. Elementi che – per affermazione non contestata – erano tutti presenti nella ricevuta versata in atti.

5. La conclusione appena citata – che dunque contrasta con la tesi difensiva, che richiederebbe sempre l'impiego dei soggetti qualificati di cui all'art. 26, comma 1, a prescindere dalle modalità di notifica utilizzate – risulta poi ulteriormente confermata nel corpo dello stesso art. 26 in esame; come ancora sottolineato dalla Commissione Regionale con argomento non censurabile, infatti, il comma 5 della disposizione prevede che il concessionario (nel caso di specie Equitalia Esatri s.p.a.) deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione; dal che, all'evidenza, un argomento letterale ancora a sostegno della piena regolarità di una notifica effettuata mediante raccomandata, della quale, infatti, il concessionario dovrà conservare per cinque anni il relativo avviso di ricevimento.

Quanto precede, peraltro, trova costante e condivisa conferma anche nella giurisprudenza di questa Corte; a mente della quale, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 (tra le molte, Sez. 5, n. 4567 del 6/3/2015, Rv. 6349906-01; Sez. 5, n. 6395 del 19/3/2014, Rv. 630819 – 01; Sez. 5, n. 14327 del 19/6/2009, Rv. 608713-01).

6. Tutto quanto appena indicato, infine, comporta l'infondatezza anche della seconda doglianza sollevata, concernente la presunta violazione dell'art. 148 c.p.c.; ed invero, la questione concernente l'ubicazione della relata di notifica – in calce alla cartella di pagamento o meno – non riveste alcun decisivo rilievo, attesa la piena regolarità della notifica anche attraverso una modalità che non contempla relata.

Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese, liquidate in Euro cinquemilacinquecento/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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