Cassazione, sentenza n. 10235 del 27/04/2018

Sentenza n. 10235 del 27/04/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
10235
Data
27/04/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava, mediante impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella IVA, la notifica eseguita presso il domicilio del liquidatore a una persona qualificatasi addetta alla ricezione, negando che questa fosse propria dipendente. La Corte ha rilevato che la mancata trascrizione integrale della relata rendeva le censure prive di autosufficienza e che alcune contestazioni erano state formulate per la prima volta in cassazione. Ha comunque confermato che la notifica al rappresentante presso il domicilio è ammessa e che la qualità dichiarata dal consegnatario è assistita da presunzione relativa, non superata da prova contraria; il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1 La società Interservizi s.p.a, in liquidazione, impugnava l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa ad Iva, con riferimento all'anno di imposta 2003, eccependo l'omessa notifica della cartella.

La C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello, deducendo che la cartella era stata notificata a mani di tale M.M. "qualificatasi persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda che ne ha ricevuto copia", qualità che l'ente ricorrente contestava, assumendo che la ricevente non era affatto dipendente della società e che non era stato indicato il luogo delle avvenute operazioni notificatorie.

La C.T.R. di Napoli rigettava l'appello, sostenendo che la nullità ex art. 156 c.p.c. può essere pronunciata solo in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e che, nella fattispecie, la cartella risultava notificata presso il domicilio del liquidatore della società sito in (XXXXX), nelle mani di M.M., dichiaratasi addetto alla ricezione.

Avverso la sentenza di secondo grado la contribuente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi illustrati nella memoria.

L'Agenzia delle Entrate e la società di riscossione resistono con rispettive memorie.

p. 2. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 137 e ss. art. 156 c.p.c., per inesistenza della notificazione.

In particolare, deduce che la notificazione, come acclarato dai giudici di appello, è avvenuta in luogo diverso dalla sede dell'ente, presso il domicilio del liquidatore, ma senza indicazione della città in cui era stata effettuata la notificazione nè del nominativo del legale rappresentante della società.

Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello hanno trascurato di considerare la disciplina vigente all'epoca (nel testo vigente dal primo marzo 2006) dello svolgimento delle operazioni notificatorie, la quale prevede la notifica presso la sede legale dell'ente, al suo rappresentante o ad altra persona addetta o a norma degli artt. 138 e ss c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente nel suo domicilio, ritenendo la validità della notifica effettuata al domicilio del liquidatore dell'ente ad un soggetto estraneo alla società e dunque non riferibile al destinatario.

Sostiene, inoltre, che la carenza della indicazione del nominativo del soggetto (liquidatore) cui era destinato l'atto intestato alla società ne determina l'inesistenza, giacchè in quel domicilio (XXXXX) erano domiciliate altre 10 società.

p..3 Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 137 e ss. art. 156 c.p.c., per inesistenza della notificazione, assumendo l'infondatezza, alla luce delle norme citate, della tesi sostenuta dalla C.T.R. secondo la quale, riscontrata l'irreperibilità della sede della società e del suo legale rappresentante, deve ritenersi legittima la notifica effettuata ad un soggetto qualificatosi "quale addetto alla ricezione", qualifica ritenuta contestabile dai giudici di appello solo con la querela di falso.

p..4 Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21 in relazione al primo comma dell'art. 360 per tempestività del ricorso del primo grado, sul presupposto della rituale notifica dell'atto impositivo, ritenuta avvenuta in data 11.09.2006.

p..5 I motivi vanno scrutinati insieme perchè logicamente connessi, assumendo tutti che l'inesistenza della notifica della cartella.

p..5 Occorre premettere che la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d'appello, avrebbe richiesto, ad avviso della Corte, la trascrizione della relata di notifica, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità.

Invero, come è già stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l'indicazione degli elementi condizionanti l'operatività di tale violazione, ma, a tal fine, allorchè si indichi che dalla relata non risulti il nome del destinatario, non è sufficiente per attivare il potere-dovere del giudice di esame degli atti, per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, un generico richiamo alla mancanza dell'attestazione predetta, bensì, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata – con l'indicazione della data della stessa -, in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunzi il vizio, senza l'indicazione obiettiva della risultanza processuale: v. Cass. 2005/17424; Cass. n. 5185/2017).

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta, difatti, che la notifica della cartella – dopo un tentativo infruttuoso presso la sede della società- veniva disposta presso il domicilio del liquidatore della società e l'atto veniva ricevuto da tale M.M. che si dichiarava addetta alla ricezione degli atti.

Del resto, la deduzione che la cartella non contenesse il nominativo del liquidatore risulta essere proposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità.

Sul punto, questa Corte ha affermato che, qualora una determinata questione che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa(Cass. n. 21256/2017; Cass. 8206/2016; Cass. 7048/2016).

Ciò nondimeno, la doglianza secondo la quale la notifica effettuata in luogo diverso dalla sede della società sarebbe affetta da nullità è smentita dall'art. 145 c.p.c., comma 1, applicabile rationes temporis (trattandosi di notifica della cartella avvenuta l'11.09.2006) secondo il quale la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. n. 30882/2017; Cass. n. 22957/2012).

In particolare, gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145 c.p.c., comma 1; qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell'art. 145 c.p.c., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente; in caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune(Cass. 2016 n. 11936; Corte Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 6693 del 03/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012).

In questa prospettiva, inoltre, la non corretta applicazione del principio in merito alla necessità della querela di falso (relativa alla qualità di addetto alla ricezione) non inficia la legittimità della soluzione adottata dai giudici di secondo grado, atteso che se il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", l'assenza di prova contraria impedisce al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione, soprattutto allorquando risulti (dalla sentenza) che la notificazione è stata effettuata presso il domicilio del liquidatore della società e a mani di colui che poi ha assunto il ruolo di difensore tecnico dell'ente.

Per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall'ufficio che liquida in Euro 2.900,00 oltre spese prenotate a debito e a quelle sostenute dalla società di riscossione che liquida in Euro 2.900,00, oltre rimborso forfettario ed accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018

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