Cassazione, sentenza n. 10236 del 27/04/2018
Sentenza n. 10236 del 27/04/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10236
- Data
- 27/04/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società impugnava pignoramenti presso terzi sostenendo che la cartella presupposta non fosse stata validamente notificata, perché consegnata presso il domicilio del liquidatore a una persona dichiaratasi addetta alla ricezione ma non dipendente. La Corte ha ritenuto nuove alcune contestazioni formulate soltanto in cassazione e ha precisato che la dichiarazione del consegnatario genera una presunzione superabile provando non la sola assenza di un rapporto di lavoro, ma l’inesistenza di qualsiasi incarico nell’interesse del destinatario. In mancanza di tale prova, e risultando consentita la notifica al rappresentante presso il suo domicilio, il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
p.1 La società Interservizi s.p.a, in liquidazione, impugnava quattro atti di pignoramento di crediti presso terzi per il recupero delle somme iscritte a ruolo e portate da cartella di pagamento relativa ad Iva, sanzioni ed interessi, con riferimento all'anno di imposta 2000 per Euro 38.235,88, eccependo, oltre alla sussistenza del credito, l'omessa notifica della cartella.
La C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso. Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello, deducendo che la cartella era stata notificata a mani di tale S.R. "qualificatosi persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda che ne ha ricevuto copia", qualità che l'ente ricorrente contestava, assumendo che il ricevente non era affatto dipendente della società e che non era stato indicato il luogo delle avvenute operazioni notificatorie.
La C.T.R. di Napoli rigettava l'appello, sostenendo che la nullità ex art. 156 c.p.c. può essere pronunciata solo in assenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo e che, nella fattispecie, la cartella risultava notificata presso il domicilio del liquidatore della società sito in (XXXXX), nelle mani di S.R., dichiaratasi addetto alla ricezione.
Avverso la sentenza di secondo grado, la contribuente ricorre per cassazione affidandosi a due motivi illustrati nella memoria.
L'Agenzia delle Entrate e la società di riscossione resistono con rispettive memorie.
p. 2. Con il primo motivo del ricorso, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 137 e ss. art. 156 c.p.c., per inesistenza della notificazione.
In particolare, deduce che la notificazione, come acclarato dai giudici di appello, è avvenuta in luogo diverso dalla sede dell'ente, presso il domicilio del liquidatore, ma senza indicazione della città in cui era stata effettuata la notificazione nè del nominativo del legale rappresentante della società.
Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello hanno trascurato di considerare la disciplina vigente all'epoca (nel testo vigente dal primo marzo 2006) dello svolgimento delle operazioni notificatorie, la quale prevede la notifica presso la sede legale dell'ente, al suo rappresentante o ad altra persona addetta o a norma degli artt. 138 e ss. c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente nel suo domicilio, ritenendo la validità della notifica effettuata al domicilio del liquidatore dell'ente ad un soggetto estraneo alla società e dunque non riferibile al destinatario.
Sostiene, inoltre, che la carenza della indicazione del nominativo del soggetto (liquidatore) cui era destinato l'atto intestato alla società ne determina l'inesistenza, giacchè in quel luogo (piazza Sannazaro 71) erano domiciliate altre 10 società.
p..3 Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 137 e ss. art. 156 c.p.c., per inesistenza della notificazione, assumendo l'infondatezza, alla luce delle norme citate, della tesi sostenuta dalla C.T.R. secondo la quale, riscontrata l'irreperibilità della sede della società e del suo legale rappresentante, deve ritenersi legittima la notifica effettuata ad un soggetto qualificatosi "quale addetto alla ricezione", qualifica ritenuta contestabile dai giudici di appello solo con la querela di falso.
p..4 Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 21 in relazione all'art. 360, comma 1 per tempestività del ricorso del primo grado, sul presupposto della rituale notifica dell'atto impositivo, ritenuta avvenuta in data 11.09.2006.
p..5 I motivi vanno scrutinati insieme perchè logicamente connessi, assumendo tutti l'inesistenza della notifica della cartella.
Occorre premettere che la deduzione della mancanza nella cartella del nominativo del liquidatore o del luogo della notifica risulta essere proposta per la prima volta in questo giudizio di legittimità.
Sul punto, questa Corte ha affermato che, qualora una determinata questione che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa(Cass. n. 21256/2017; Cass. 8206/2016; Cass. 7048/2016).
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta, difatti, che l'impugnazione aveva ad oggetto la validità della notificazione della cartella a persona qualificatasi come addetta alla ricezione, tale S.R., che risulta, peraltro, essere difensore tecnico della società in primo e secondo grado e non per l'omessa indicazione del nominativo del liquidatore o del luogo della notificazione.
L'essersi la persona ricevente qualificata come addetta alla ricezione fa presumere che il soggetto consegnatario sia effettivamente incaricato di prendere in consegna gli atti diretti alla destinataria Soc. Interservizi e, per essa, al suo liquidatore e legale rappresentante. Per superare tale presunzione, ampiamente riconosciuta da costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che il soggetto destinatario adduca (e provi) l'inesistenza di un rapporto di lavoro con la persona consegnataria. Si deve, invece, dimostrare che la persona ricevente non sia addetta ad alcun incarico per conto o nell'interesse del soggetto destinatario, nell'ambito dello stesso stabile (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014).
Ciò nondimeno, la doglianza secondo la quale la notifica effettuata in luogo diverso dalla sede della società sarebbe affetta da nullità è smentita dall'art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 applicabile "ratione temporis" (trattandosi di cartella notificata il 2.04.2007), secondo il quale la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass. n. 30882/2017; Cass. n. 22957/2012).
In particolare, gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145 c.p.c., comma 1; qualora tale modalità risulti impossibile, si applica l'art. 145 c.p.c., il successivo comma 3 e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente; in caso d'impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell'art. 140 c.p.c., ma se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) e si perfezionerà nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione del prescritto avviso di deposito nell'albo del Comune (Cass. 2016 n. 11936; Corte Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 6693 del 03/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 22957 del 13/12/2012).
In questa prospettiva, inoltre, la non corretta applicazione del principio relativo alla necessità della querela di falso (relativa alla qualità di addetto alla ricezione) non inficia la legittimità della soluzione adottata dai giudici di secondo grado, atteso che se il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", l'assenza di prova contraria impedisce al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione, soprattutto allorquando risulti (dalla sentenza) che la notificazione è stata effettuata presso il domicilio del liquidatore della società e a mani di colui che poi ha assunto il ruolo di difensore tecnico dell'ente.
Per il principio della soccombenza, le spese di lite del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall'ufficio che liquida in Euro 10.200,00 e a quelle sostenute dalla società di riscossione che liquida in Euro 10.200,00, oltre rimborso forfettario ed accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 8 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018
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