Cassazione, sentenza n. 11062 del 09/05/2018
Sentenza n. 11062 del 09/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11062
- Data
- 09/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’ICI 2005 calcolata su una rendita catastale attribuita nel 1998 e conosciuta dai contribuenti attraverso gli avvisi impositivi comunali, dei quali essi contestavano anche motivazione e presupposti. La Corte conferma che, per una rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 e recepita in un atto notificato dopo il 10 dicembre 2000, la notificazione dell’atto impositivo dà piena conoscenza della rendita e consente di impugnare sia il tributo sia il classamento. Le ulteriori censure sono dichiarate inammissibili o infondate; il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p..1 T.R. e S.C.C. impugnavano dinanzi alla CTP di Roma – con separati ricorsi – gli avvisi di accertamento relativi all'immobile di loro proprietà, con i quali il Comune di Rignano Flaminio – a seguito di atto attributivo o modificativo della rendita catastale dell'immobile, intervenuto dopo la denuncia DOCFA – aveva richiesto i maggiori importi per Ici dell'anno 2005, sostenendo che l'atto attributivo della maggiore rendita non era stata loro giammai notificata nè recepita nell'atto impositivo comunale notificato loro.
La C.T.P. di Roma, con due separate sentenze, rigettava i ricorsi, sul presupposto che – secondo la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3 – l'atto impositivo costituisce anche atto di notifica della rendita definitiva, trattandosi di rendite attribuite anteriormente all'anno 2000.
Le due sentenze vennero impugnate dai contribuenti dinanzi alla C.T.R. di Roma che riuniti i ricorsi, li respinse, sul presupposto che la liquidazione dell'Ici dell'anno 2005 era avvenuta sulla base della rendita attribuita dall'UTE in data 2.01.1998, ed applicando il cit. art. 74, gli atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.
Avverso la sentenza n. 101/21/12, depositata il 10.04.2012, non notificata, i contribuenti ricorrono per cassazione svolgendo quattro motivi.
L'ufficio non si è costituito.
Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
p.. 2. Col primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3 e art. 36, comma 2, n. 4; artt. 115, 116 e 277 c.p.c., L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, commi 1, 2, 2 bis, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto "falsamente" che l'avviso di liquidazione Ici era emessa sulla base della rendita UTE del 2.01.1998, che, al contrario, non sarebbe mai stata determinata, tanto che l'amministrazione comunale non aveva esibito l'atto di rettifica della rendita, benchè fosse stata formulata istanza di produzione in giudizio.
Con il medesimo motivo, i ricorrenti lamentano altresì la violazione dell'art. 36 cit. per avere i giudici del gravame omesso di indicare le fonti del loro convincimento ed il relativo materiale probatorio, nonchè per avere introdotto la motivazione con "in primo luogo" ed aver esaurito le ragioni di diritto in un solo motivo. Deduono altresì che la C.T.R. del Lazio ha deciso le questioni di diritto in contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte in merito alla sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la controversia avente ad oggetto il provvedimento di attribuzione della rendita e quella relativa all'avviso di liquidazione, essendo il Comune carente di legittimazione nella causa relativa alla attribuzione della rendita catastale; tributo relativo a rendita definita entro il 31.12.1999.
p..3. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 23, 36, art. 154 c.p.c., art. 1546 c.p.c., comma 2, art. 157 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurano la pronuncia di secondo grado, lamentando l'inosservanza delle prescrizioni che prevedono la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto, in quanto i giudici di appello non avrebbero risposto alla censura relativa alla tardiva costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, proseguendo la censura con la trascrizione delle norme citate in rubrica.
p..4 Con il terzo motivo, denunciando la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, fondato sull'art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, i ricorrenti lamentano l'omesso esame della allegazione dell'amministrazione comunale secondo la quale, in data 12.10.1999 aveva effettuato una variazione del classamento, deduzione non corroborata da alcuna documentazione; omesso esame della eccezione di inesistenza e inefficacia della notifica della rendita catastale, mancando il recepimento dell'atto di attribuzione adottato dall'Agenzia del Territorio; inesistenza della denuncia da parte dei ricorrenti risalente al 30.04.1985; carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.
p..5 Con il quarto motivo si censura insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto i giudici di appello avrebbero trascurato di decidere sulla eccepita incompetenza del Comune ad attribuire la rendita catastale, sulla inesistenza del provvedimento dell'Agenzia di attribuzione della rendita; sulla tardività dell'atto di costituzione del Comune in primo grado; sulla omessa notifica della rendita catastale, sull'omessa motivazione degli avvisi, pure dedotta dai contribuenti.
p..7 Il primo motivo è inammissibile.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione ("id est": del processo di sussunzione), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, dovendo il ricorrente, in ogni caso, prospettare l'erronea interpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ed indicare, a pena d'inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, i motivi per i quali chiede la cassazione (Cass. 2007/22348; Cass. 2007 n. 4178; Cass. 2014/26307).
Detto vizio, dunque, consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 2017 n. 24155; 2017/22707).
Ebbene, con il motivo in esame, i ricorrenti censurano la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, allegando tuttavia un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, atteso che si insiste, contrariamente a quanto si desume dalla pronuncia impugnata, nel sostenere l'inesistenza dell'atto attributivo della rendita da parte dell'UTE del 2.01.1998, tant'è che il Comune non avrebbe prodotto la relativa documentazione e non l'avrebbe recepita negli avvisi di liquidazione. Tale allegazione, non corroborata da alcun elemento, risulta estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile – in sede di legittimità – sotto l'aspetto del vizio di motivazione e non della violazione di legge: lo scrimine tra le due censure è segnato dal fatto che solo l'ipotesi di cui dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (S.U. 2006/10313).
Del pari, le censure relative alla incompletezza della motivazione, sono inammissibili, prima che infondate, atteso che detto vizio è stato censurato sotto il profilo della violazione di legge. Esse, peraltro, riguardano l'inesistenza del documento dedotta solo in secondo grado, al contrario di quanto argomentato nel primo giudizio, laddove (come si evince dalla trascrizione della sentenza dei primi giudici a pagina 1 e 2 del ricorso), i contribuenti si dolevano solo ed esclusivamente dell'omessa notifica della rendita e della sua omessa ricezione negli avvisi impugnati.
Per quanto riguarda la violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in merito alla pregiudizialità tra controversie attinenti all'attribuzione della rendita e quelle aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento del comune, non se ne ravvisa la pertinenza con le questioni sottoposte all'esame di questo giudice.
p..8 Il secondo motivo è inammissibile perchè, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è configurabile il vizio di omissione di pronuncia su questioni processuali (tra le varie, v. Cass. n. 1876 del 25/0172018; Cass. n. 321/2016; Cass. n. 22952/2015; Cass. n. 22083 del 26/09/2013; Cass. n. 1701 del 23/01/2009; Cass. n. 3667 del 21/02/2006; Cass. n. 10073 del 25/06/2003). Nel caso di specie la questione della tardiva costituzione dell'ente comunale che i giudici di appello avrebbero tralasciato è puramente processuale e quindi potrebbe semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (v. Sez. 1, Sentenza n. 10073/2003 cit.). Del resto, nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che essa ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. n. 16102/2016; N. 18551 del 2012; N. 5344 del 2013).
p..9 II terzo motivo è privo di pregio.
La motivazione della C.T.R. del Lazio, al contrario di quanto dedotto dai ricorrenti, dà conto sia della esistenza dell'atto di attribuzione della rendita da parte dell'UTE, emesso in data 2.01.1998, sia della notifica della rendita catastale mercè la notifica dell'atto impositivo, L. n. 342 del 2000, ex art. 74.
Peraltro, la generica censura secondo la quale i giudici di appello non avrebbe valutato la deduzione di controparte relativa alla variazione del classamento, è inammissibile, per difetto d'interesse, in quanto non è configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non può subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione (Cass. n. 11012 del 2013).
p..10 Le censure di cui al quarto motivo sono per lo più inammissibili.
In particolare, il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, non disciplina più romessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (previgente formulazione dell'art. 360, n. 5, in esame), bensì l'"insufficiente, contraddittorio ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Con la nuova formulazione, si deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate, (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 2016/17761).
A tale ultimo proposito è da evidenziare che l'eventuale omessa declaratoria in merito alla carenza di competenza del Comune ad attribuire la rendita catastale, nonchè sull'eccezione di tardività dell'atto di costituzione del Comune in primo grado e sull'omessa motivazione degli avvisi non sono denunciabili con l'esposizione dei motivi genericamente enunciati, non costituendo certamente fatti naturalistici "controversi".
p..11 Rimangono da esaminare l'insufficiente, contraddittorio od omesso esame in ordine alla esistenza della notifica della rendita ed alla dedotta inesistenza dell'atto attributivo della rendita.
Quanto al primo profilo, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l'asserito omesso esame di un documento, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione del contenuto dell'atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alta Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. n. 4980/2014; n. 14784/2015; N. 11457 del 2007 Rv. 596714 – 01, N. 4849 del 2009).
In ogni caso, risulta compiutamente motivata da parte dei giudici di appello, sulla base della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, la dedotta eccezione, avendo la motivazione recepito integralmente il principio giuridico affermato da questa Corte, secondo il quale, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione (nella specie avvenuta con la notifica dell'avviso di accertamento del 27.12.2005), il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l'affissione all'albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita(Cass. 14400/2017; n. 5373/2009).
Quanto al secondo profilo, relativo alla inesistenza dell'atto attributivo della rendita, deduzione, peraltro, che non risulta formulata in primo grado, confusa ed incerta risulta la difesa svolta dai contribuenti, i quali dapprima hanno affermato l'inesistenza del documento di accatastamento e, poi, a pagina 5 del ricorso, hanno dedotto che i giudici di appello non avrebbero esaminato il disconoscimento della denuncia e della variazione di classamento precisamente individuato, mentre a pagina 6 del ricorso, hanno precisato che vi è attestazione UTE – con mod. 55 – dell'avvenuta registrazione alla partita n. 7060 dell'UTE della domanda di accatastamento n. 29795 del 30.04.1985 presentata dai coniugi intimati (documento 4).
Tanto premesso, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un fatto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 19150/2016).
Onere che i ricorrenti non hanno assolto.
In mancanza di costituzione dell'amministrazione comunale, le spese anticipate dai ricorrenti restano a loro carico.
P.Q.M.
La Corte – Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018
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