Cassazione, ordinanza n. 11855 del 15/05/2018
Imposte sui redditi - Accertamento - Redditometro - Prova contraria - Smobilizzi di natura patrimoniale utilizzati per il sostentamento delle spese contestate - Documentazione bancaria.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11855
- Data
- 15/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia impugnava l’annullamento di un accertamento redditometrico, sostenendo che mancasse una verifica rigorosa del collegamento tra gli smobilizzi patrimoniali documentati e le spese considerate nell’accertamento sintetico. La Cassazione ha precisato che la prova contraria riguarda disponibilità, entità e durata del possesso delle risorse, quali circostanze sintomatiche del loro possibile impiego; la CTR aveva accertato, sulla base dei conti bancari, l’effettiva utilizzazione degli smobilizzi, senza che l’Ufficio avesse contestato l’attualità delle disponibilità. Il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia condannata alle spese.
Massima
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente "ratione temporis", non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatti e ragioni della decisione
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro M.E., impugnando la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di annullamento, resa dal giudice di primo grado, dell'accertamento redditometrico emesso a carico del contribuente per l'anno di imposta 2008.
La parte intimata si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con l'unico motivo proposto la ricorrente prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, laddove la CTR non avrebbe fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte in ordine all'esistenza di una stretta verifica fra smobilizzi ed impiego delle stesse ai fini dell'incremento patrimoniale considerato dall'ufficio.
Il motivo, ritualmente proposto laddove si prospetta una violazione di legge, è infondato.
Ed invero, questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, sottolineando che quest'ultimo è onerato della prova contraria in ordine alla disponibilità di detti redditi, peraltro aggiungendo che, pur non essendo esplicitamente richiesta "la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere" (cfr. Cass. 12207/2017; 1332/16; 22944/15; 14885/2015; 6396/2015; 25104/2014).
Orbene, la CTR ha affermato che contribuente ha provato con la documentazione bancaria in atti gli smobilizzi di natura patrimoniale utilizzati per il sostentamento delle spese contestate; tutto ciò è risultato dall'esame dei conti correnti del contribuente, conosciuti dall'ufficiò. Orbene, poichè l'Agenzia, in seno all'appello a suo tempo proposto innanzi alla CTR, non ha posto in discussione la durata del possesso delle disponibilità necessarie per giustificare le spese contestate, la censura non può che essere disattesa, non ravvisandosi la violazione di legge prospettata dalla ricorrente, in quanto la CTR ha ritenuto provata l'utilizzazione delle somme derivate dagli smobilizzi per realizzare le spese contestate dall'ufficio.
Il ricorso, non avendo la ricorrente posto in discussione l'attualità del possesso delle disponibilità indicate dalla CTR a sostegno della pronunzia, va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2018
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