Cassazione, ordinanza n. 13322 del 28/05/2018

Contenzioso - Ricorso e introduzione - Accertamento del reddito da partecipazione in società di persone - Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese - Successione universale del socio.

Tipologia
Sentenza
Numero
13322
Data
28/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un socio illimitatamente responsabile contestava l’avviso IRPEF notificatogli dopo la cancellazione della società di persone, sostenendo che l’accertamento verso l’ente estinto non potesse fondare la pretesa nei suoi confronti. La Cassazione ha affermato che la cancellazione determina un fenomeno successorio: i debiti sociali si trasferiscono ai soci, nei limiti della responsabilità applicabile durante la vita della società. Poiché l’avviso era stato notificato anche al socio, che aveva presentato istanza di accertamento con adesione, la Corte ha ritenuto coerente la decisione della CTR e rigettato il ricorso.

Massima

Alla estinzione della società di persone, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta perché si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue , ma si trasferisce ai soci. Quest'ultimi ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente, a seconda che i soci risultino responsabili limitatamente o illimitatamente per i debiti sociali. A tal fine è legittima la notifica di accertamento eseguita nei confronti dei soci della società estinta per farne valere la responsabilità, atteso che all'obbligazione della società si aggiunge quella dei singoli soci, secondo il disposto dell'art. 2312 – secondo comma- cod. civ.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che A. R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, relativo all'anno 2007;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c;

che la CTR, dopo aver affermato che l'estinzione della società non avrebbe comportato l'estinzione delle obbligazioni della medesima, per il subentro dei soci, aveva però erroneamente concluso che l'obbligazione sarebbe sorta direttamente in capo al ricorrente, avendo quest'ultimo, in qualità di socio, percepito in proporzione la sua quota di reddito;

che l'errore sarebbe dunque consistito nel ritenere l'accertamento a carico della società estinta il presupposto logico-giuridico per il successivo atto di accertamento nei confronti del socio;

che l'intimata non ha resistito;

che il motivo deve essere disatteso;

che, infatti, la CTR da atto che l'avviso impugnato era stato notificato alla società Edilmed s.a.s. nell'anno 2012, successivamente alla cancellazione della medesima dal registro delle imprese (8 gennaio 2008), ma afferma che il suddetto avviso era stato notificato anche al R., quale socio illimitatamente responsabile, tant'è che quest'ultimo aveva depositato una richiesta di accertamento con adesione;

che in questa ipotesi, pertanto, seppure in presenza dell'estinzione della società, ormai priva della capacità di stare in giudizio, opera un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013; Sez. 6-5 n. 10980 del 05/05/2017);

che, conseguentemente, è legittima la notifica dell'avviso di liquidazione ad una società di persone cancellata dal registro delle imprese, eseguita nei confronti dei soci della medesima per farne valere la responsabilità anche solidale, in quanto, sebbene la cancellazione non determini l'estinzione dell'ente se e fino a quando permangano debiti sociali, all'obbligazione della società si aggiunge, secondo il disposto dell'art. 2312, secondo comma, cod. civ., quella dei singoli soci, quale ulteriore garanzia per i creditori insoddisfatti;

che le affermazioni della CTR appaiono coerenti con i principi di cui sopra;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancata attività difensiva di quest'ultima;

che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 12 aprile 2018

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