Cassazione, ordinanza n. 14038 del 01/06/2018
Rimborsi - Incentivo all'esodo - Termine.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14038
- Data
- 01/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva ottenuto nei gradi di merito il rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’incentivo all’esodo, facendo decorrere il termine dalla pronuncia europea che aveva accertato il contrasto della disciplina interna con il diritto dell’Unione. La Cassazione ha invece stabilito che l’istanza deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla trattenuta, non dalla sentenza della Corte di giustizia. Ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, respinto il ricorso originario del contribuente.
Massima
La domanda di rimborso del credito IRPEF generato dalla maggiore trattenuta operata dal datore di lavoro sull'incentivo all'esodo in base alla norma del TUIR (art.19, comma 4 bis) successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea (Direttiva Comunitaria 76/207 CE) dalla sentenza della Corte di Giustizia del 21.7.2005, in causa C-207/2004-, deve comunque essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta e non dalla data della sentenza. Perde, dunque, il diritto al rimborso il lavoratore che non abbia presentato l'istanza entro il predetto termine.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto in fatto
L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di P. L. (Mandi per la cassazione della sentenza, Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.2002/35/2016, depositata il 15 novembre 2016 che, rigettandone l'appello, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di rimborso IRPEF anno 2001 avanzata dal contribuente, con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo; domanda basata sul contrasto accertato con sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.2005, in causa C-207/04- tra la Direttiva Comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall'art.19, comma 4 bis, TUIR.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine decadenziale previsto dall'art.38 del d.p.r. 602/1973 aveva iniziato a decorrere il 12 aprile 2008, data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Giustizia del 16.1.2008 che aveva chiarito la portata della sentenza C-207/2004.
Il contribuente è rimasto intimato.
In diritto
1.Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art.38, commi 1 e 2, del d.p.r. n.602/73, in relazione all'art.360, I comma, n.3 c.p.c., laddove la C.T.R. ha affermato che, anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia, il contribuente non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto.
2.Il motivo è fondato.
3. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (n. 13676/2014; cone Cass. 26 febbraio 2016, n. 3793), la domanda di rimborso del credito IRPEF generato dalla maggiore trattenuta operata dal datore di lavoro sull'incentivo all'esodo in base alla norma del TUIR successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea dalla sentenza della Corte di Giustizia, deve comunque essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta e non dalla data della sentenza. Perde, dunque, il diritto al rimborso il lavoratore che non abbia presentato l'istanza entro il predetto termine. Come le stesse Sezioni Unite hanno spiegato, nella vicenda qui sui) indice non si e affatto verificata l'espunzione di una norma impositiva dall'ordinamento, bensì il diverso caso di "una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una In considerazione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, vanno compensate le spese del giudizio di merito e dichiarate irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 15 marzo 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

