Cassazione, sentenza n. 1468 del 06/06/2018
Sentenza n. 1468 del 06/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1468
- Data
- 06/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava la TARSU 2009 sostenendo di produrre rifiuti speciali, smaltiti autonomamente e non assimilabili agli urbani per qualità e quantità; i giudici di merito avevano annullato la pretesa, valorizzando il superamento della soglia quantitativa prevista dal regolamento comunale. La Corte ha ritenuto non autosufficienti le censure sull’interpretazione di delibere e regolamenti, poiché gli atti non erano stati integralmente trascritti, e nuova la questione sulla mancata denuncia di variazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XXX S.r.l., titolare di azienda all'interno del complesso centro Orafo "il T. s.c.p.a." società consortile, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. (XXXXX) relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), anno di imposta 2009, nonchè al relativo ruolo dal quale scaturiva. La società contribuente deduceva di non produrre rifiuti urbani, ma rifiuti speciali per qualità e quantità non assimilabili agli urbani, che venivano smaltiti autonomamente. Nel giudizio di primo grado interveniva T. S.c.p.a. che descriveva la tipologia di rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento degli stessi. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso, disapplicando gli artt. 10, 11, 17, 19, 22, 22 bis e 23 del regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, sulla base del rilievo: a) che nella specie risultava applicabile il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3; b) che l'art. 17 del regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti era in contrasto con il suddetto art. 62; c) che i rifiuti prodotti erano stati autosmaltiti; d) che la tassazione si concretizzava in una doppia imposizione. Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Marcianise, mentre la società contribuente spiegava appello incidentale. La CTR della Campania rigettava l'appello incidentale e l'appello principale, atteso che il ricorso introduttivo della società contribuente doveva essere accolto per il superamento della soglia quantitativa (24 mc) di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tenuto conto che il comune aveva provveduto alla assimilazione ai rifiuti urbani di quelli speciali nei limiti di 24 mc con deliberazione n. 50 del 4 giugno 2007. Ricorre per la cassazione della sentenza la società XXX S.r.l. svolgendo tre motivi.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del regolamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la CTR della Campania avrebbe erroneamente rigettato l'appello del Comune di Marcianise sull'assunto che il contribuente, per l'anno oggetto della presente controversia, aveva provato il superamento del limite quantitativo (24 mc) di produzione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, come disciplinato dall'art. 17 del regolamento comunale del servizio integrato di gestione rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 4 giugno 2007, nella specie non applicabile, in quanto la sua efficacia sarebbe stata differita al 1 gennaio 2013. Per l'annualità in contestazione l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani era disposta con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 1998, secondo cui i rifiuti speciali non pericolosi, di cui al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 5, (tra i quali rientravano quelli prodotti dalla ricorrente) erano stati assimilati agli urbani, con la conseguenza che era operante soltanto l'assimilazione qualitativa, che ricomprendeva anche i rifiuti prodotti dal contribuente, senza alcuna limitazione quantitativa.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugna denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, per mancata presentazione della denuncia di variazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 3, tenuto conto che il contribuente iscritto a ruolo per le superfici contestate fin dal 31 luglio 2006 a seguito di sua denuncia, non aveva mai denunciato l'esclusione dal pagamento della TARSU per le aree oggetto della pretesa impositiva.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'invocata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, in riferimento alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che i giudici di secondo grado non avrebbero fornito alcuna motivazione riguardo alla doglianza espressa dal Comune sull'erroneità della pronuncia dei giudici di primo grado, i quali avevano disapplicato il regolamento comunale e, quindi, accolto il ricorso introduttivo, sull'assunto che la società, producendo rifiuti tossici nocivi (oggi detti pericolosi) di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, e provvedendo all'autosmaltimento, non era tenuta al pagamento.
4. Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Quanto al primo ed al terzo motivo di ricorso, la società ricorrente non tiene conto dell'orientamento di questa S.C. secondo cui qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonchè delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007).
Va, inoltre, rilevata la natura "perplessa" della censura proposta con il terzo motivo, che cumula vizi diversi relativi alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione tutti unitariamente attribuiti alla sentenza impugnata senza che sia specificato in che cosa sia consistita l'omissione, in cosa l'insufficienza e in cosa la contraddittorietà della motivazione, concetti tra loro radicalmente differenti (Cass. n. 19443 del 2011; Cass. n. 13740 del 2017).
4.1. Quanto al secondo motivo di ricorso, va evidenziata la novità della questione di cui non si fa cenno nella sentenza impugnata, sicchè è onere della parte ricorrente, che proponga una questione giuridica che implichi accertamenti in fatto, allegare l'avvenuta deduzione della stessa dinanzi al giudice del merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità dell'asserzione, prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 27568/2017; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 324 del 2007; Cass. n. 3664 del 2006).
5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte inammissibile il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.300,00 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2018
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