Cassazione, sentenza n. 14946 del 08/06/2018
Sentenza n. 14946 del 08/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14946
- Data
- 08/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti contestavano una cartella sostenendo, tra l’altro, l’inammissibilità dei documenti prodotti dall’Ufficio soltanto in appello, l’esistenza di un giudicato esterno e l’intervenuta definizione mediante condono. La Cassazione conferma che nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello e rileva che la cartella, essendo fondata su un avviso di liquidazione divenuto definitivo, era impugnabile soltanto per vizi propri. Le ulteriori questioni risultano generiche, non autosufficienti o prive della necessaria documentazione; il ricorso è quindi rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p..1 G. e F.M. impugnavano la cartella di pagamento indicata in ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma che, nella contumacia dell'Agenzia delle entrate e del Concessionario, accoglieva il ricorso.
L'ufficio impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla C.T.R di Roma, la quale accoglieva l'appello, ritenendo la legittimità della cartella.
Avverso la sentenza n. 651/14/11 i contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo 4 motivi.
Resiste con controricorso la concessionaria la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3 e del principio di autosufficienza, mancando i motivi del ricorso e del gravame, nonchè per violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1 mancando l'indicazione del paradigma con cui hanno inteso censurare la sentenza.
L'ufficio si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
p.. 2. Col primo motivo, i contribuenti censurano la sentenza impugnata per erroneità ed illogicità per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33, avendo motivato l'accoglimento dell'appello sul rilievo della mancata partecipazione dei contribuenti alla udienza, la quale, al contrario, ha natura camerale, di guisa che se nessuna delle parti ne chiede la trattazione in pubblica udienza, come accaduto nel caso di specie, la comparizione delle parti è esclusa.
p.. 3 Con il secondo motivo censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per l'intempestività dei documenti prodotti solo in appello dall'Ufficio.
p..4 Con il terzo motivo, deducono "contrasto di giudicati", deducendo la definitività della sentenza n. 257/28/11 che ha accolto il ricorso dei contribuenti ed ha annullato l'iscrizione ipotecaria fondata sulla cartella oggetto di impugnazione nonchè la cartella medesima.
p..5 Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono "mancata adeguamento al disposto della sentenza n. 361/53/03", la quale aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso la valutazione UTE.
p..6 Con la quinta censura, lamentano violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 reiterando le difese svolte nel giudizio di merito aventi ad oggetto la dedotta illegittimità della cartella per l'omessa allegazione degli atti prodromici.
p..7 Con la sesta censura chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver aderito in data 16.04.2004 al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 11.
I primi due motivi sono ammissibili, in quanto, benchè non sia specificato sotto quale dei profili indicati dall'art. 360 c.p.c., dal n. 1 a 6 detti vizi siano stati denunciati, avendo – nella rubrica – indicato la violazione e falsa applicazione della legge, deve ritenersi invocato l'art. 360 c.p.c., n. 3.
p..8 Il primo motivo è infondato.
Nella pronuncia impugnata, i giudici di appello, dopo aver motivo l'accoglimento del gravame, hanno, incidentalmente, sottolineato che i contribuenti, se fossero stati presenti, avrebbero potuto chiarire il loro assunto.
La sentenza impugnata non si fonda su detta argomentazione, bensì sulla definitività del prodromico avviso di liquidazione con cui erano state modificate le risultanze catastali (sostituendo un precedente avviso a seguito della sentenza n. 361/53/2003).
La sentenza, dunque, si fonda su una ratio decidendi diversa da quella fatta oggetto di ricorso per cassazione, agevolmente evincibile dalla motivazione, nella parte in cui si accoglie l'appello per l'accertata definitività degli avvisi di accertamento, con la conseguente impugnabilità della cartella solo per vizi propri (Cass. 17.3.2014 n. 6083).
p..9 Anche il secondo motivo con cui si censura la violazione dell'art. 345 c.p.c. è destituito di fondamento.
Al giudizio tributario trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in base al quale, nel giudizio di appello avanti le Commissioni tributarie, "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti".
La disposizione in esame è stata ripetutamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che non sussistono limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza e anche se la parte che lo produce non si è costituita nel primo grado del giudizio.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2017, ha respinto le eccezioni di incostituzionalità del citato art. 58 sollevate d'ufficio dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, sostenendo che non vale a limitare l'ambito applicativo della disposizione in esame il disposto dell'art. 345 c.p.c., che introduce una specifica preclusione, secondo la quale nel processo civile la mancata produzione dei documenti in primo grado ne impedisce la produzione nel grado di appello, fatta salva la dimostrazione della causa non imputabile alla parte. Secondo la suprema Corte, infatti, l'art. 58, comma 2, configurandosi quale "norma speciale", dettata dal legislatore per il processo tributario, risulta prevalente (cfr D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2).
p..10 Le censure di cui ai nn. 4 e 5 sono invece inammissibili.
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con motivi non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 2016/4293; 2014/19996; S.U. 2013/21165). Siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c.) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come inveratasi nella norma dell'art. 360 c.p.c..
p..11 I terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
A fronte di un'eccezione di giudicato esterno, ancorchè meramente assertiva, è compito del giudice di legittimità verificare l'effettiva esistenza di una pronuncia avente tale valenza poichè il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi ed il suo accertamento, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è effettuabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 13916/06, Cass. S.U. 24664/07, Cass. 26041/10, 1883/11).
Nella specie, tuttavia, l'eccezione di giudicato è stata incompiutamente sollevata dalla parte, senza l'allegazione di specifiche ed autosufficienti deduzioni, che consentano di accertare che la materia del contendere oggetto del processo in corso è coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente, giudizio (Cass. 9946/01; 14710/06; Cass. 2013 n. 28247; 2016/21170; Cass. 8607/2017; n. 25432/2017). Del resto, con la sentenza n. 257/28/2011 (che costituirebbe, ad avviso dei ricorrenti, giudicato) i giudici territoriali hanno dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sulla base della sentenza di annullamento della cartella prodromica, impugnata dinanzi alla C.T.R. che ha statuito con la pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, con la conseguenza che l'eventuale giudicato non può certo attingere l'atto qui in esame. Infine deve essere disattesa la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere per l'intervenuta presentazione di una domanda di condono in data 16.04.2004, in mancanza della relativa documentazione e tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla concessionaria, secondo la quale la domanda è di gran lunga preesistente alla data di notifica della cartella (anno 2009), rilevando, peraltro, che la circostanza non risulta essere stata evidenziata nel giudizio di merito.
Del resto, dalla sentenza impugnata emerge, al contrario, che il prodromico avviso (secondo le difese svolte dall'ufficio) era stato impugnato dai contribuenti solo con riferimento alla possibilità di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002.
Per il principio della soccombenza, le spese sostenute dai resistenti vanno poste a carico dei contribuenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dai resistenti che liquida in favore della concessionaria in Euro 2.800,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, in favore dell'Agenzia in Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018
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