Cassazione, sentenza n. 15830 del 15/06/2018

Sentenza n. 15830 del 15/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
15830
Data
15/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il recupero dell’IVA rimborsata sulla base di fatture che l’Amministrazione riteneva riferite a operazioni inesistenti. La Corte ha precisato che l’Ufficio deve offrire elementi, anche indiziari, sulla fittizietà delle operazioni e sulla conoscenza o conoscibilità della frode; spetta poi al contribuente dimostrare la legittimità del credito e la propria inconsapevolezza, non bastando la regolarità formale della contabilità. Poiché il ricorso sollecitava una diversa valutazione dei fatti accertati dalla CTR, che aveva reputato sufficienti gli indizi dell’Ufficio e non contrastati dalla società, è stato dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 165/01/2015, depositata il 26 febbraio 2015 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Calabria (nel prosieguo CTR) rigettava l'appello proposto dalla società XXX S.r.l. nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 591/09/2011 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

Il giudice di appello, per quanto qui interessa, rilevava che la controversia aveva ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, concernenti il recupero di somme ritenute indebitamente rimborsate alla contribuente.

La CTR, al riguardo, affermava che:

– l'adesione da parte delle contribuente alla procedura di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 non impedisce l'accertamento da parte degli uffici finanziari dell'inesistenza di un credito posto a base della richiesta di rimborso;

– l'Agenzia delle entrate ha provato che il credito era relativo a fatture per operazioni inesistenti evidenziando che "le operazioni… hanno sempre riguardato società strettamente collegate tra di loro"; che "l'amministrazione finanziaria ha dedotto di non aver potuto acquisire per alcune di dette società la documentazione contabile a causa del comportamento tenuto dai legali rappresentati in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10"; che si era accertato che "la società non era in grado di procacciare entrate attraverso la remunerazione dei fattori produttivi, sicchè per mascherare la vera attività esercitata… ha creato attraverso una serie di operazioni, prive di valide ragioni economiche, un apparente utile, di fatto fittizio"; che "la stragrande maggioranza delle fatture di acquisto di beni e servizi sono inverosimili in relazione alle modalità, ai tempi di consegna, ai tempi di esecuzione, alla struttura organizzativa del fornitore ed ai valori indicati… del tutto al di fuori da ogni logica di mercato"; che "le società coinvolte, strettamente collegate tra di loro, si sono scambiate il ruolo di collettore di fatture per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti al fine di maturare credito Iva e chiederne l'immediato rimborso"; che "… le suddette società hanno… utilizzato vari espedienti per evitare il versamento dell'Iva; a volte la società che ha incassato l'iva fallisce oppure la fattura di cessione è registrata solo dalla società acquirente e non dalla società cedente, altre volte gli importi risultano alterati in sede di redazione della dichiarazione annuale laddove crediti e detrazioni sono del tutto inventati";

– le circostanze evidenziate dall'Agenzia non sono state contraddette dalla società contribuente "la quale si è limitata a citare (e riportare), nel ricorso in appello, soltanto copiosa giurisprudenza in materia di presunzioni e di onere della prova".

2. Avverso la sentenza di appello, la società XXX S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

3. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, la società XXX S.r.l. ha denunciato – in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. con riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, deducendo che in ipotesi di fatture che l'amministrazione ritenga siano state emesse a fronte di operazioni inesistenti, l'onere della prova che dette operazioni non siano state in realtà mai poste in essere grava sull'ufficio. In applicazione di questo principio, il giudice di appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado.

2. Il motivo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 8315 del 04/04/2013; Cass. Sez. 5, n. 26110 del 30/12/2015).

Nel caso di specie, con un motivo formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della violazione delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, in realtà si sollecita una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito.

3. Volendo per mera completezza valutare il merito della questione, deve rilevarsi che, in tema di detrazioni ai fini IVA, qualora l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazioni di fatture in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario-committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ord. n. 29002 del 05/12/2017).

Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria ha fornito numerosi elementi volti a dimostrare la fittizietà delle operazioni tra cui lo stretto collegamento tra le società coinvolte, costituite dalla medesima compagine sociale e dai medesimi rappresentanti, l'assenza di una struttura organizzativa della società ricorrente, l'evidente falsità delle fatture di acquisito di beni e servizi perchè inverosimili in relazione alle modalità, ai tempi di consegna, ai tempi di esecuzione, alla struttura organizzativa del fornitore ed ai valori indicati del tutto al di fuori da ogni logica di mercato, l'impossibilità di acquisire per alcune delle società emittenti le fatture la documentazione contabile a causa del comportamento tenuto dai legali rappresentati in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 l'utilizzo di vari espedienti per evitare il versamento dell'Iva meglio illustrati nella sentenza della CTR (a volte la società che ha incassato l'iva falliva oppure la fattura di cessione è registrata solo dalla società acquirente e non dalla società cedente, altre volte gli importi risultano alterati in sede di redazione della dichiarazione annuale laddove crediti e detrazioni sono del tutto inventati).

A fronte di questi elementi, puntualmente evidenziati nella sentenza di appello, la società contribuente non ha dimostrato la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili o la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, limitandosi a trincerarsi dietro una dedotta violazione dell'onere della prova, insussistente per le ragioni espresse nel caso in esame.

4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la contribuente a pagare le spese di causa, liquidate in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018

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