Cassazione, sentenza n. 15857 del 15/06/2018
Sentenza n. 15857 del 15/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15857
- Data
- 15/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia l’appello di una società, ritenendo che il consigliere delegato firmatario del mandato non disponesse della rappresentanza processuale. La Cassazione afferma che, per una società a responsabilità limitata costituita prima del 2004, lo statuto può consentire al consiglio di amministrazione di delegare generalmente a un singolo consigliere i poteri gestionali e, in assenza di limitazioni, anche la rappresentanza negoziale e processuale. Accolti il secondo e il terzo motivo e assorbito il primo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per l’esame degli altri motivi d’appello.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
XXXX s.p.a. (già XX s.r.l.) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria della regione Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibili sia il ricorso in appello, sia il ricorso introduttivo del giudizio proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio di Vigevano dell'Agenzia delle Entrate rideterminava il maggiore reddito d'impresa ai fini IRES ed IRAP, per l'anno 2005, in quanto l'atto processuale era stato sottoscritto da soggetto non legittimato a rappresentare all'esterno la società.
La CTR rilevava, in particolare, che dalla visura camerale versata in atti emergeva che la rappresentanza della società XX s.r.l. di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vice presidenti eventualmente nominati, mentre il sig. P.C. risulta essere consigliere delegato" e che, "tenuto conto dei motivi esposti da questa Commissione tributaria regionale con sentenza n. 42/07/09 del 12/2/2009 (…) ritiene di dover dichiarare inammissibile sia il ricorso in appello quanto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado".
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., giacchè la CTR si è limitata a richiamare il documento proveniente dalla Camera di Commercio di Milano ed a rinviare alla motivazione della sentenza n. 42/07/09, del 12/2/2009, senza aver valutato criticamente le censure proposte contro la decisione di primo grado.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 2380, 2381 e 2384 c.c., nel testo vigente nel 2003, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, commi 1 e 3, art. 18, comma 4, giacchè il richiamo della CTR al precedente del medesimo ufficio giudiziario è talmente generico che non è dato comprendere a quali passaggi motivazionali avesse inteso fare riferimento, atteso che la predetta decisione fa erronea applicazione delle norme del codice civile risultanti dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 6 del 2003, entrate in vigore il 1 gennaio 2004, mentre la Delib. consiglio di amministrazione della società XX, con la quale venne nominato Camillo Pietro Pampuri, che ha sottoscritto il mandato difensivo, amministratore delegato della società, conferendogli illegittimamente i poteri di rappresentanza della società spettanti al consiglio di amministrazione, senza limitazioni o esclusioni, risale al 14/4/2003.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 2203 e 2204 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 1, art. 18, comma 4, giacchè la CTR non ha considerato che i singoli consiglieri di amministrazione, essendo stati preposti all'esercizio dell'impresa (art. 2203 c.c.), dispongono dei poteri dell'institore (art. 2204 c.c.), tra cui quello di stare in giudizio in nome del preponente.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento, con conseguente assorbimento del primo motivo d'impugnazione.
La questione oggetto di censura è stata risolta da questa Corte che, con la sentenza n. 25085/2016, nell'escludere la dedotta invalidità della delibera, in data 14/4/2003, del consiglio di amministrazione della XX s.r.l., che aveva attribuito ai singoli consiglieri di amministrazione una delega generale per l'esercizio in forma disgiunta dei poteri gestionali della società, ha espresso il principio di diritto secondo cui, "In tema di società a responsabilità limitata costituita in data anteriore gennaio 2004, la previsione statutaria che consenta al consiglio di amministrazione, senza escluderne la concorrente legittimazione, la delega delle proprie attribuzioni ai singoli consiglieri, con esercizio disgiunto dei poteri, non contrasta con l'art. 2475 c.c., comma 3, che non impone – ad eccezione dell'u.c. – il principio di collegialità, considerato il carattere suppletivo delle disposizioni in questione rispetto all'atto costitutivo, sicchè risulta legittima la delega generale ad un singolo consigliere dell'esercizio dei poteri gestionali, con conseguente attribuzione al medesimo del potere di rappresentanza negoziale e processuale della società.
Nel caso di specie, si legge nella motivazione della sopra richiamata sentenza, "la delibera collegiale in data 14/4/2003, oltre a confermare la previsione statutaria (art. 23, comma 1) attributiva della legittimazione processuale al Presidente ed al Vicepresidente dell'organo di amministrazione, aveva conferito analoga concorrente legittimazione processuale anche al consigliere delegato P., in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del medesimo Statuto societario, che non distingue affatto il potere rappresentativo della società attribuito con la delega, che in assenza di specificazioni o limitazioni deve intendersi pertanto esteso anche alla rappresentanza processuale dell'ente collettivo".
Ne discende che la statuizione della sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello e prima ancora quello introduttivo proposto dalla società contribuente, non può ritenersi conforme al principio di diritto sopra enunciato e, dunque, deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa alla medesima CTR, in diversa composizione, che procederà all'esame degli altri motivi di gravame dedotti dalla società appellante, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria della regione Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018
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