Cassazione, sentenza n. 16206 del 20/06/2018

Sentenza n. 16206 del 20/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
16206
Data
20/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La pretesa riguardava accise, interessi e indennità di mora su GPL che, secondo l’indagine della Guardia di Finanza, era stato sottratto agli usi agevolati e destinato a impieghi soggetti all’aliquota piena; il procedimento penale si era chiuso per prescrizione. La Corte ha giudicato l’avviso adeguatamente motivato mediante documentazione conosciuta dal contribuente e ha escluso automatismi tra processo penale e tributario. Avendo la CTR valutato autonomamente ed esplicitato gli elementi investigativi posti a fondamento del coinvolgimento nell’illecito, le censure sono state respinte e il ricorso rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Dogane notificava a N.G. avviso di pagamento n. XXX/NA/2006 per recupero imposta accise, interessi ed indennità di mora per consumo in frode di GPL, derivante da una indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Napoli. Dalla indagine era scaturito un procedimento penale conclusosi con sentenza n. 1067/01 del 13.12.2001 del Tribunale di Nola di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione. L'Ufficio, ritenendo sussistenti le condizioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15, comma 3 e dell'art. 14, comma 1 dello stesso decreto, emetteva l'avviso.

La CTP di Napoli investita dell'impugnazione rigettava il ricorso con sentenza n. 460 del 18.6.2008.

Il contribuente impugnava la sentenza e la CTR della Campania, con sentenza n. 232/52/10 rigettava l'appello sul presupposto che l'avviso di pagamento avesse assolto l'obbligo di motivazione in quanto il contribuente era stato messo in grado di contestare la fondatezza della pretesa. L'ufficio era legittimato ad emettere l'avviso in presenza di sentenza penale e di attività investigativa della Guardia di Finanza; la prescrizione era stata interrotta dall'esercizio dell'azione penale.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Dogane non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5, 6 e 7 nonchè omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto l'amministrazione finanziaria aveva notificato l'avviso di pagamento omettendo di notificare al ricorrente qualsiasi avviso di accertamento, processo verbale di constatazione o informativa.

1.a.La censura non è fondata.

Nel regime introdotto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti che siano allegati all'atto notificato o di cui questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (cfr. Cass. 25 luglio 2012, n. 13110; Cass. 25 marzo 2011, n. 6914). Ha affermato questa Corte, in ordine alla motivazione "per relationem" al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che "In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento – che ha carattere di "provocatio ad opponendum", soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" (Cass. n. 7360 del 31/03/2011). Nella fattispecie risulta dalla sentenza impugnata che tutta la documentazione cui si riferisce l'avviso dì pagamento era conosciuta dal N. in quanto presente nel fascicolo del procedimento penale a suo carico poi concluso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

Relativamente alla eccepita mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, questa Corte ha ribadito che non sussiste un obbligo generale in tal senso a carico dell'organo accertatore.

Il richiamo, in particolare, è alla sentenza delle sezioni unite n. 24823/2015, ove si legge: "Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto".

Quindi, per i tributi non armonizzati, l'obbligo si configura solo se espressamente e specificamente sancito; viceversa, per i tributi armonizzati (Iva), "…la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso (…) l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto".

Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene non censurabile sul punto la decisione dei giudici di appello, atteso che,i la difesa del contribuente si è incentrata esclusivamente sulla mancata instaurazione del contraddittorio ma non ha negativamente riscontrato la vera, diversa, base giuridico – fattuale dell'avviso oggetto della lite e non ha nè allegato nè provato che le ragioni che avrebbe potuto far valere, se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, non fossero meramente pretestuose.

2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme del c.p.p. approvato con D.P.R. n. 229 del 1988, n. 447 esplicate D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nonchè omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 in quanto la CTR ha ritenuto che il contribuente fosse soggetto passivo del tributo basando la pronuncia esclusivamente sul verbale dell'indagine e sul procedimento penale a suo carico, nonostante il principio di autonomia tra processo penale e processo tributario.

3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in quanto la CTR ha ritenuto il N. destinatario dell'avviso di accertamento tributario senza un autonomo accertamento nei confronti dello stesso ricorrente, basandosi solo sugli elementi acquisiti per il procedimento penale.

3.a.Le censure, da trattarsi congiuntamente in quanto connesse e relative alla medesima questione sono infondate e devono essere respinte.

4. I motivi, anzitutto, si presentano, quanto alla allegata violazione di legge, inammissibili per difetto di soccombenza della parte sulla questione di diritto prospettata, poichè la sentenza impugnata ha espressamente affermato, in coerenza con l'interpretazione del dato normativo invocata dal ricorrente e favorevole all'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale e all'inesistenza della cd. pregiudiziale penale, che "nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, così il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio tributario".

Non sussiste nemmeno il lamentato vizio motivazionale.

La CTR non ha omesso di compiere una valutazione diretta degli elementi che invece ha esaminato, giungendo alla conclusione che le doglianze proposte da parte contribuente fossero infondate.

La CTR non si è limitata a desumere astrattamente gli elementi dall'avviso di pagamento che richiamavano gli accertamenti della Guardia di Finanza ma li ha esplicitati e, motivando adeguatamente, ha concluso che sulla base degli stessi era emerso che il N., in concorso con altri, aveva posto in essere un sistema attraverso il quale era stato distratto un ingentissimo quantitativo di GPL dagli usi agevolati, per il quale era stata assolta l'accisa in maniera ridotta, destinandolo ad utilizzi per i quali era previsto l'assolvimento dell'accisa intera, notevolmente superiore, evadendone il pagamento.

5.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione civile, il 4 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2018

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