Cassazione, ordinanza n. 17243 del 02/07/2018

Accertamento delle imposte - avviso di accertamento - Società - Cancellazione società - Situazioni soggettive passive - Successione dei soci - Conferimento - Limitazione.

Tipologia
Sentenza
Numero
17243
Data
02/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo la cancellazione di una società dal registro delle imprese, l’Agenzia aveva notificato ai soci avvisi per maggiori IRES, IVA e IRAP; la CTR li aveva annullati perché il credito non era certo e definitivo prima della chiusura della liquidazione. La Corte afferma che l’estinzione societaria determina la successione dei soci nei debiti rimasti insoddisfatti e che tale disciplina comprende anche gli accertamenti sopravvenuti alla cancellazione, indipendentemente dalla definitività del debito e dall’entità del riparto o conferimento. Il ricorso è accolto e la causa rinviata alla CTR in diversa composizione.

Massima

Gli avvisi di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società seguono la disciplina di cui all'art. 2495 c.c. con la piena responsabilità dei soci. La responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto, in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione, e non subisce limitazione in ragione dell'entità del conferimento dei soci.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle entrate notificava il 02/01/2012 ai soci della Argos S.R.L., posta in liquidazione e cessata per effetto della cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 24/04/2009, avvisi di accertamento per maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP, relative all'anno 2006, a carico della predetta società. D. M. A., socio della Argos S.R.L., appellava la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì aveva rigettato il suo ricorso.

La C.T.R. dell'Emilia Romagna, accogliendo il gravame, annullava gli avvisi di accertamento. Secondo i giudici di appello l'azione di responsabilità prevista dal combinato disposto dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 36 D.P.R. 602/73 non era esperibile nei confronti dei soci, non sussistendo un titolo di credito certo e definitivo precostituito dall'Amministrazione in tempo anteriore alla chiusura della liquidazione societaria ed alla cancellazione dal registro delle imprese.

Avverso la suddetta sentenza, indicata in epigrafe, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l'unico motivo, l'Ufficio censura la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 D.P.R. 602/73. La C.T.R. avrebbe condizionato il soddisfacimento dei creditori all'esecutività dell'accertamento tributario ed all'attribuzione patrimoniale effettuata a favore del socio in base al bilancio finale di liquidazione. Tale conferimento, sotto forma di danaro o altri beni sociali, rappresenterebbe il fondamento ed il limite di ogni pretesa avanzata dai creditori sociali, di talché se non sussiste un credito erariale accertato in via definitiva prima della liquidazione e dunque del conferimento ai soci, qualsiasi pretesa fiscale avanzata nei loro confronti risulta priva di efficacia.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte dall'estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, Cass. 23 maggio 2017, n. 12953, Cass. 28 dicembre 2017, n. 31040). L'estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.

Orbene, con riguardo al meccanismo successorio, questa Corte ha precisato che non può essere condiviso l'orientamento secondo cui i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Queste conclusioni, invero, non sono in linea con i principi affermati dalle sezioni unite (Cass. 6070/2013), che individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 07 aprile 2017, n. 9094, Cass. 16 giugno 2017, n. 15035).

La C.T.R. ha, dunque, fatto malgoverno dei principi elaborati da questa Corte escludendo il soddisfacimento dei crediti erariali nell'ipotesi di loro non esecutività al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ed invero, non esulano dalla disciplina di cui all'art. 2495 c.c. i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società, in relazione ai quali sussiste la piena responsabilità dei soci. Tale responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto in base alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e non subisce limitazione alcuna in ragione dell'entità del conferimento in favore dei soci.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 24.5.2018 in Roma.

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