Cassazione, ordinanza n. 17301 del 02/07/2018
Irpef - Agevolazioni ed esenzioni - Rimborso d'imposta ex art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014 - Legittimazione esclusiva del datore di lavoro - Esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 17301
- Data
- 02/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava il rimborso del 90% dell’IRPEF relativa agli anni 1990-1992, riconosciuto dalla CTR a un lavoratore colpito dal sisma siciliano, sostenendo che soltanto il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, fosse legittimato a richiederlo. La Corte conferma invece che il rimborso può essere domandato sia da chi ha effettuato il versamento sia dal lavoratore che ha subito la ritenuta; l’eventuale riduzione collegata allo stanziamento disponibile riguarda soltanto l’esecuzione del rimborso. Il ricorso dell’Agenzia è rigettato, con condanna alle spese.
Massima
Il rimborso d'imposta ex art. 1, comma 665, l. 190/2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto ai sensi del decreto legge n. D.L. n. 91 del 2017 (art. 16-octies) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, nella sua qualità di lavoratore dipendente, che da chi ha effettuato il versamento.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto in fatto
L'Agenzia delle entrate ricorre, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, indicata in epigrafe, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90'" dell'IRPEF, per gli anni 1990, 1991, 1992, presentata dal contribuente in adesione alla disposizione sul condono prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ha respinto l'appello dell'Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto della tempestività dell'istanza (presentata il 6.5.2008), che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto.
F.F. si è costituito con controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria.
Il Collegio autorizza la redazione in forma semplificata della motivazione. Considerato in diritto:
Considerato in diritto
1. Con i due motivi del ricorso, con i quali si deduce violazione di legge, ex art. 360, n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dell'art. 81 c.p.c. e art. 2697 c.c. (primo motivo); della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè degli artt. 11 e 14 preleggi, L. n. 212 del 2000, art. 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 e art. 2033 c.c., (secondo motivo), in quanto, alla stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento all'Erario delle ritenute d'acconto era esclusivamente il sostituto d'imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l'unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro – il sostituito (lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo; e beneficiari della legge agevolativa erano solo coloro che non avevano ancora corrisposto l'imposta.
2. Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente" (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 de/2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d'imposta ha trovato conferma nel D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, "i titolari di redditi di lavoro dipendente nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite"; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente" (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016; da ultimo n. 4254/18, n. 3054/18).
Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2018
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