Cassazione, sentenza n. 18942 del 17/07/2018
Sentenza n. 18942 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18942
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva sull’efficacia del condono dei debiti iscritti a ruolo, dopo il pagamento della prima rata e del saldo entro i termini successivamente rideterminati, ma oltre quelli originari. La Cassazione ha escluso che la disciplina sopravvenuta introducesse una procedura distinta: la proroga della seconda rata operava anche per chi avesse pagato la prima prima dell’entrata in vigore del decreto, dovendosi intendere per versamenti già “utili” quelli immediatamente estintivi effettuati in unica soluzione. Ha pertanto rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. L'Agenzia delle Entrate ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in data 24 febbraio 2010, con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla srl S. avverso l'intimazione di pagamento notificatale dalla Agenzia delle Entrate con riguardo ad imposte per le quali la contribuente si era avvalsa della procedura di condono prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 e successive modifiche, versando la prima rata e il saldo in ritardo rispetto ai termini inizialmente stabiliti da detto articolo ma entro i termini di cui al D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1 e al D.M. Economia e Finanze 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) e quindi, secondo la commissione, utilmente.
2. La contribuente resiste con controricorso illustrato con memoria.
3. La concessionaria del servizio di riscossione, spa Equitalia Serit, non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 del D.L. n. 143 del 2003, art. 1 e del D.M. 8 aprile 2004, art. 1 (la ricorrente, evidentemente per errore, indica l'art. 2, inesistente), in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la commissione tributaria ritenuto utili i versamenti effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003 laddove invece i soli versamenti utili erano quelli effettuati successivamente a quella data.
2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 12 e 16 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione riguardo ai presupposti applicativi dell'art. 16, per aver la commissione tributaria ritenuto, erroneamente e comunque senza spiegarne le ragioni, l'art. 16, comma 9 riferibile alla fattispecie dell'art. 12.
3. Con il quinto motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa o insufficiente motivazione riguardo alla affermazione contenuta nelle ultime righe della sentenza, secondo cui "(la commissione) ritiene che l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per condono, entro il termine prorogato, non consentiva alla amministrazione di ripetere ancora il pagamento delle somme versate dal contribuente", deducendo che, in realtà, dagli atti di causa emergeva che essa Agenzia non aveva chiesto nuovamente le somme versate ma aveva chiesto gli importi dovuti al netto delle somme versate.
4. Il primo motivo di ricorso è infondato.
5. Il quadro normativo di riferimento è il seguente:
– la L. n. 289 del 2002, all'art. 12, come modificato dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2003, prevedeva la possibilità di beneficiare della definizione dei debiti tributari inclusi in ruoli affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000, versando l'80% del dovuto entro il 16 maggio 2003 e il residuo entro il 16 aprile 2004;
– il D.L. n. 143 del 2003, convertito con la L. n. 212 del 2003 (nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate prima dalla legge di conversione, poi dal D.L. n. 269 del 2003, art. 34 convertito con L. n. 326 del 2003 e, infine, dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23 convertito con L. n. 47 del 2004) all'art. 1, comma 2, prevedeva che i contribuenti che non avevano effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 come modificata dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5-bis convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2003, avrebbero potuto effettuare il primo versamento entro il termine del 16 aprile 2004, il versamento del saldo entro un ulteriore termine da determinarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
– il Ministero, nell'esercizio della delega contenuta nel D.L. n. 355 del 2003, art. 23 è intervenuto con D.M. 8 aprile 2004, fissando il termine al 18 aprile 2005.
6. La tesi dell'Agenzia, secondo la quale il D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e successive modifiche, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1 hanno stabilito una nuova procedura di definizione dei debiti tributari e non una proroga dei termini per i versamenti previsti per la procedura introdotta dalla L. n. 289 del 2002, art. 12 contrasta con la formulazione letterale della rubrica ("Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla L. 27 dicembre 2002, n. 289") e del testo D.L. n. 143 del 2003, art. 1 ("i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 9-bis, art. 11, comma 4, artt. 12, 14, 15 e 16 come modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5-bis convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, nonchè di cui al medesimo D.L. n. 282 del 2002, artt. 5 e 5-quinquies possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione della citata L. n. 289 del 2002, art. 10. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonchè quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate") nonchè con il testo del D.M. 8 aprile 2004, art. 1, lett. g) ("…Per i contribuenti che provvedono,in base alle disposizioni del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 citato, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla predetta L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 nonchè per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, commi da 44 a 49, come modificato dal predetto D.L. n. 355 del 2003, art. 23-decies, comma 4, lett. a), ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, è rideterminato al:…").
7. Va ulteriormente ricordato che questa Corte ha affermato che "in tema di condono fiscale, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12 la proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato la prima in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento); infatti, il D.L. n. 143 cit., art. 1, comma 2, e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) – vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione" (Cass. n. 13697/2013).
8. I motivi di ricorso da due a quattro sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto afferenti ad un passaggio motivazionale della sentenza d'appello ("inoltre si rilevava nella decisione impugnata che la Agenzia Centrale delle Entrate, resasi conto delle complicazioni derivanti dall'applicazione delle sanatorie al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, aveva esteso il principio dell'errore scusabile a tutte le sanatorie previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 12"), incidentale ed ultroneo rispetto alla ratio della decisione ("… in particolare ritiene che l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per condono, entro il termine prorogato, non consentiva alla amministrazione di ripetere ancora il pagamento delle somme versate dal' contribuente").
9. Il quinto motivo di ricorso, una volta appurato che l'amministrazione non poteva chiedere alcunchè alla contribuente avvalsasi utilmente del condono, risulta privo di fondamento.
10. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla srl S. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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