Cassazione, sentenza n. 18946 del 17/07/2018

Sentenza n. 18946 del 17/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
18946
Data
17/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro di un contratto quadro con versamento anticipato di otto milioni di euro, che la società qualificava invece come operazione non imponibile IVA soggetta al principio di alternatività. La Cassazione ha giudicato intrinsecamente contraddittoria l’affermazione della commissione regionale secondo cui il contratto non comportava né scambio di beni né prestazione di servizi, non essendo stato spiegato il titolo del pagamento. Accolto il vizio motivazionale e assorbita la questione fiscale, ha cassato la sentenza con rinvio per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza 27 luglio 2011, sul rilievo per cui il contratto stipulato dalla srl P. con la società statunitense T. Lcc, ritenuto dalla P. e dai giudici di primo grado fonte di un'operazione non imponibile ai fini Iva e, come tale, sottratto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, era, al contrario, da ritenersi assoggettato a quest'imposta trattandosi di contratto che non aveva determinato alcuna cessione di beni o di servizi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì di un "contratto quadro" in forza del quale la P. aveva pagato la somma di Euro 8.000.000,00 e si era assicurata il diritto far progettare e realizzare dalla T. impianti e macchinari in conformità alle specifiche contenute in successivi "ordini/contratto", giudicava legittimo l'avviso di accertamento dell'imposta di registro e di irrogazione di sanzioni, emesso dalla Agenzia delle Entrare nei confronti della srl P., in applicazione dell'art. 9 della Tariffa, parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

2. La srl P. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sopradetta sentenza.

3. La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la srl P. lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'insufficienza e la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella quale il contratto in oggetto è stato ricondotto ad una categoria diversa tanto da quella della cessione di beni tanto da quella della prestazione di servizi benchè dette ultime categorie costituiscano "tanto per il diritto civile quanto per la legislazione Iva, una summa divisio, esaustiva di tutte le possibilità", e non era stato invece qualificato come appalto nè come vendita di beni da costruire malgrado vi fossero elementi testuali che avrebbero dovuto indurre la commissione ad adottare la prima o, in subordine, la seconda qualificazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la srl P. lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5 e dell'art. 40, per avere la commissione regionale escluso che il contratto in oggetto fosse qualificabile come operazione compresa nell'ambito applicativo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, non imponibile ai fini Iva e quindi, per il principio di alternatività tra Iva ed imposta di registro, sancito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, sottratto a quest'ultima imposta salvo che, ex art. 5 del medesimo D.P.R., in caso d'uso.

3. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto.

4. E' circostanza non controversa che, in forza del contratto dedotto in giudizio, P. abbia versato in acconto alla T. la somma di otto milioni di Euro: risulta pertanto intrinsecamente contraddittoria, e priva di logica spiegazione, l'affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui il contratto non avrebbe ad oggetto nè lo scambio di beni, nè lo scambio di servizi, posto che, se davvero così fosse, non sai ebbe dato comprendere a quale titolo la somma in questione sia stata corrisposta.

5. Conseguentemente, assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

6. La commissione dovrà decidere delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018

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