Cassazione, sentenza n. 21059 del 24/08/2018

Sentenza n. 21059 del 24/08/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
21059
Data
24/08/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente aveva impugnato una cartella Tarsu, deducendo la decadenza dell’ente impositore e l’omessa notificazione dell’accertamento per una delle annualità; il Comune aveva successivamente disposto uno sgravio soltanto parziale. La Cassazione ha chiarito che la cessazione della materia del contendere presuppone conclusioni concordi oppure un’effettiva sopravvenuta carenza d’interesse, non determinata dallo sgravio quando restano contestati vizi propri della cartella. Ha quindi cassato la pronuncia regionale, che non aveva esaminato tali censure, rinviando alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

p..1 M.V. – premesso di aver omesso la presentazione della denuncia ai fini Tarsu per gli anni di imposta 2001-2005 – deduceva che il Comune di Palermo le aveva notificato gli avvisi di accertamento per gli anni 2001-2004, in relazione ai quali presentava istanza di rettifica per errori nei conteggi e per l'omessa applicazione della riduzione per l'uso stagionale di un immobile, dichiarando di aderire per il resto.

In data 20.06.2007, le veniva notificata la cartella esattoriale relativa a Tarsu anni 2001-2005, che impugnava innanzi alla C.T.P. di Palermo per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento relativa all'anno 2005 e per l'intervenuta decadenza D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72, comma 1; chiedeva nel merito la riduzione delle sanzioni a un quarto e la riduzione dell'imposta del 30% per l'uso saltuario di taluni immobili.

In data 4.02.2008, l'amministrazione comunale depositava nel giudizio dinanzi alla C.T.P. l'istanza di adesione allo sgravio parziale dell'iscrizione a ruolo, con il quale aveva riconosciuto la riduzione del 30%, nonchè la minor estensione per l'immobile di via Euralio n. 6/C e la riduzione delle sanzioni di un quarto, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La C.T.P. accoglieva il ricorso per l'omessa notifica dell'avviso e per l'intervenuta decadenza, non valutando affatto il documento pervenuto dopo la discussione dell'udienza.

Il Comune di Palermo, in data 17.04.2009, interponeva gravame avverso la prima pronuncia, riproponendo le difese svolte in primo grado, senza allegare l'avvenuto parziale sgravio della cartella. La C.T.R. di Palermo dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all'istanza della contribuente di adesione al parziale sgravio della cartella.

Avverso la sentenza n. 34/25/11 depositata il 23.02.2011, non notificata, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato nella memoria.

Il Comune non si è costituito.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

p..2 Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione al vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 – Contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, benchè le domande proposte dall'appellante e dalla contribuente attenessero al merito della vicenda e giammai alla declaratoria della cessazione della materia del contendere. Sostiene, al riguardo, che il giudice d'appello avrebbe dovuto osservare il principio dispositivo e porre a fondamento della decisione le prove allegate tempestivamente e che, dunque, non avrebbe dovuto considerare il documento prodotto dall'ente finanziario (lo sgravio fiscale parziale) inserito nel fascicolo di ufficio dopo la chiusura dell'udienza di discussione del primo grado.

Deduce, altresì, che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la motivazione è illogica con riferimento ad un fatto controverso – quale l'intervenuta composizione della lite – decisivo per il giudizio.

p..3 Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, erroneità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione riguardo ad un fatto controverso – travisato dal giudice d'appello e decisivo per il giudizio, in quanto non ricorrevano i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che la presentazione dell'istanza di adesione, peraltro parziale, alla rettifica degli avvisi di accertamento non poteva riverberare alcun effetto sulla cartella impugnata per vizi propri (quale la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'atto impositivo).

p..4 Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. in materia di soccombenza, assumendo che i giudici di appello avrebbero dovuto liquidare le spese di lite "in suo favore", accogliendo – in via preliminare – le domande da essa proposte.

Sostiene, al riguardo, che il giudice deve osservare il principio dispositivo e porre a fondamento della decisione le prove ritualmente allegate e che i giudici di appello non avrebbero mai potuto esaminare il documento presentato dopo la chiusura del dibattimento, sebbene inserito nel fascicolo del giudizio di primo grado, censurando peraltro l'illogicità della motivazione.

p..5 Il primo motivo è fondato.

In tema di ricorso per cassazione, la censura relativa all'omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, postula la denuncia di un "error in procedendo", ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale (Cass. 2012/7268; Cass. n. 329 del 12/01/2016; Cass. n. 9707 del 18/06/2003).

Ciò posto, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (Cass. 2015/16886; Cass. 11813/2016 Cass. n. 23289 del 2007).

Ciò non toglie che, anche in assenza di conclusioni condivise, il giudice possa rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla impugnazione, venendo in conseguenza a realizzarsi la fattispecie estintiva di quel giudizio, in quanto l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c. è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, perchè costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal decidente anche quanto non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa (Cass. n. 19268/2018; Cass. 13109/2012; Cass. 15084/2006).

p.. 6 La sentenza impugnata non si confronta con le dedotte censure relative alla cartella, avendo i giudici dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito di un tardivo parziale sgravio dell'atto impositivo, benchè la cartella esattoriale fosse stata impugnata per vizi propri (decadenza dal potere impositivo dell'Ufficio e omessa notifica dell'avviso di accertamento relativamente all'annualità 2005), senza coinvolgere accertamenti sul quantum della pretesa tributaria.

Nel caso in esame, i giudici territoriali hanno, difatti, rilevato di ufficio la cessazione della materia del contendere sulla scorta del documento relativo allo sgravio fiscale, prodotto dall'amministrazione comunale, ritenendo che la parziale definizione della pretesa tributaria avesse determinato la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente ad impugnare la cartella, la quale, tuttavia, non era stata impugnata per inesistenza della pretesa tributaria sottesa, bensì per vizi attinenti esclusivamente alla stessa.

Inoltre, l'atto di annullamento parziale della pretesa tributaria, emesso in autotutela, era stato sì tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado – nel quale, tuttavia, correttamente non era stato esaminato – ma non rispetto al giudizio di secondo grado, alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, secondo il quale la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell'interessato di produrli in primo grado (Cass. n. 16959/2012).

Ebbene, benchè prodotto in giudizio, l'atto di annullamento parziale della pretesa tributaria non era stata invocato nè dall'ente comunale nè dalla contribuente al fine di ottenere la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Al contrario, l'appellante aveva insistito per la riforma della pronuncia di primo grado e il riconoscimento della validità della cartella che, secondo la contribuente era, invece, illegittima per intervenuta decadenza dal potere impositivo dell'ente e per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2005.

Si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con riferimento alle censure esaminate, assorbite le altre, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, in diversa composizione, uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 1 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018

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