Cassazione, sentenza n. 21062 del 24/08/2018

Sentenza n. 21062 del 24/08/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
21062
Data
24/08/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La cartella richiedeva a uno dei condebitori solidali maggiori imposte sulla vendita di un immobile, ma l’avviso di rettifica presupposto era già stato annullato con sentenza definitiva resa a favore di un altro coobbligato; la CTR aveva negato l’estensione di tale giudicato. La Cassazione afferma che il condebitore rimasto estraneo al precedente processo può avvalersi della pronuncia favorevole, salvo ragioni personali o un diverso giudicato formatosi nei suoi confronti, circostanze qui escluse. Accoglie quindi il primo motivo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario; rigetta anche il ricorso incidentale dell’agente della riscossione.

Testo della pronuncia

G.V. impugnava innanzi alla CTP di Caserta una cartella di pagamento per somme iscritte a ruolo relative al pagamento di una differenza a titolo di imposte dovute dal contribuente, in solido con altri condebitori alienanti ed acquirenti, per la vendita di un immobile sito in (—), perchè di valore superiore rispetto al prezzo di vendita dichiarato a rogito, in quanto avente caratteristiche di edificabilità. La CTP, con sentenza n. 396/16/10, rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata dal contribuente innanzi alla CTR della Campania, eccependo il giudicato esterno della sentenza n. 215/15/9 della CTR della Campania di annullamento del medesimo avviso di rettifica e liquidazione presupposto della cartella impugnata. La CTR rigettava l'appello. Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza, in epigrafè indicata, svolgendo quattro motivi. Equitalia Sud S.p.A. si è difesa con controricorso, spiegando ricorso incidentale. Il contribuente ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Il ricorrente G.V. ha presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto non estensibili al ricorrente gli effetti favorevoli della sentenza di annullamento della medesima pretesa tributaria resa nei confronti di altro condebitore (avviso di rettifica e liquidazione n. (—)) ed in particolare della sentenza n. 215/15/09 della CTR della Campania, passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il giudice di appello disposto la sospensione del processo al fine di verificare l'esito del giudicato delle sentenze di annullamento di rettifica e liquidazione n. (—), prodotte dal ricorrente in giudizio, rese da altro giudice tributario.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, ossia sulla estensione degli effetti favorevoli delle pronunce rese nei confronti dei condebitori in solido, atteso che la CTR si è espressa in senso sfavorevole al ricorrente, omettendo totalmente di motivare la decisione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 26 e 60 e della L. n. 890 del 1982, art. 14 per avere il giudice erroneamente ritenuto attribuibile all'agente della riscossione il potere di notificazione della cartella di pagamento al contribuente mediante il servizio postale, con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Va premesso che il ricorrente ha prodotto in giudizio copia conforme dell'originale della sentenza n. 215/15/09 della CTR di Napoli, con attestazione di passaggio in giudicato. G.V., inoltre, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha chiesto l'estensione del giudicato pronunciato a favore di un altro condebitore, G.V., omonimo del ricorrente, reso con ordinanza n. 3205 del 2018 di questa Corte, che ha annullato la cartella di pagamento oggetto di impugnativa nel presente giudizio.

In disparte l'estensione del giudicato esterno relativo alla pronuncia sopra citata, il primo motivo di ricorso è, comunque, fondato.

Parte ricorrente lamenta che la CTR, a fronte della richiesta del ricorrente di volersi avvalere del giudicato favorevole emesso nei confronti di altro condebitore, con sentenza n. 215/15/9, passata in giudicato, di annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione presupposto alla cartella di pagamento impugnata, ha rigettato la relativa eccezione, respingendo l'appello del contribuente.

5.1. In tema di solidarietà tributaria, in virtù del limite apportato dall'art. 1306 c.c., comma 2 al principio enunciato nel comma 1, il debitore che non ha partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a sè favorevole, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa e salvo che nei suoi confronti si sia formato un altro giudicato di segno diverso, trovando in tal caso l'estensione degli effetti favorevoli del giudicato ostacolo alla preclusione maturatasi con l'avvenuta definitività della sua posizione, limiti nella specie non riscontrabili. Questa Corte ha, infatti, precisato che: "In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306 c.c., comma 1, al contrario, la pronunzia favorevole, con il quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poichè il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento " (Cass. n. 3204 del 2018; Cass. n. 12766 del 2015; Cass. n. 19580 del 2014).

La CTR non si è uniformata ai principi espressi, omettendo di considerare l'effetto espansivo della sentenza favorevole al coobbligato solidale, che nella specie giova in quanto emessa in un giudizio in cui non ha partecipato il ricorrente, che ha inteso opporla (Cass. n. 8995 del 2000, Cass. n. 27517 del 2008, Cass. n. 12919 del 2015).

6. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l'assorbimento del secondo e del terzo, mentre va rigettato il quarto motivo, atteso che, per orientamento consolidato di questa Corte: "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione delle imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta" (Cass. n. 16949 del 2014).

7. Va, pertanto, rigettato il ricorso incidentale, con il quale Equitalia Sud S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla estensione degli effetti delle sentenze emesse in giudizio intervenuti tra altri condebitori e l'Agenzia delle Entrate.

Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, oltre che per difetto di interesse, atteso che la CTR ha rilevato che le sentenze rese nei confronti degli altri soggetti coobbligati non spiegavano alcun effetto tra le parti.

8. Consegue da quanto sopra, l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbimento del secondo e del terzo, il rigetto del quarto e del ricorso incidentale proposto dall'Agente della riscossione. La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Compensa le spese di lite dei gradi di merito, in ragione dell'esito della lite, mentre la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, rigettato il quarto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dal contribuente. Rigetta il ricorso incidentale spiegato da Equitalia S.p.A.. Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 7000,00 oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018

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