Cassazione, sentenza n. 21074 del 24/08/2018
Sentenza n. 21074 del 24/08/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 21074
- Data
- 24/08/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un’intimazione di pagamento sostenendo, tra l’altro, l’irregolare notificazione della cartella e dell’avviso presupposto; la CTR aveva invece accertato la ritualità delle notifiche e limitato l’impugnazione ai vizi propri dell’intimazione. La Cassazione esclude che la sentenza regionale avesse deciso su atti diversi e considera nuova la contestazione sul valore probatorio delle copie, mentre reputa non autosufficiente la censura sulla notifica perché priva della trascrizione e localizzazione della relata. Gli ulteriori motivi restano assorbiti e il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese in favore del concessionario.
Testo della pronuncia
1. La CTR della Basilicata, con sentenza n. 18/2/2010, rigettava l'appello proposto dal contribuente B.G. avverso la sentenza n. 14/02/2006 pronunciata dalla CTP di Potenza. La CTR rilevava che il ricorso era stato proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 30197/2004 con cui era stato proceduto al recupero coattivo delle imposte, sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale n. (—) dell'importo di Euro 2.457,20, riferita all'avviso di rettifica n. (—). Ciò premesso, i giudici di appello ritenevano che il ricorso del contribuente fosse infondato in quanto la cartella era stata ritualmente notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come pure era divenuto definitivo per mancata impugnazione il prodromico avviso di rettifica, da ritenersi anch'esso ritualmente notificato.
2. Avverso alla sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente formulando sei motivi. Equitalia Basilicata s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso. L'agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Ciò in quanto la CTR ha pronunciato sulla domanda del ricorrente facendo riferimento nella parte motivazionale a fatti, circostanze e principi estranei al processo in discussione poichè ha errato nell'indicazione della cartella di pagamento ed anche nell'indicazione di notifiche e avvisi di ricevimento che non attenevano a quelli sottoposti all'esame del giudice.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 137 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1992 in quanto la decisione ella CTR ha fatto riferimento a dati che non riguardano il procedimento trattato. Ne deriva che la CTR ha dichiarato legittimamente notificati gli atti precedentemente adottati ed autonomamente impugnabili rispetto all'intimazione di pagamento e l'impugnazione avverso tale ultimo atto è stata, conseguentemente, ritenuta per errore inammissibile nella parte in cui erano stati censurati vizi propri della cartella e dell'avviso di rettifica prodromici. Inoltre non ha considerato la CTR che non erano mai stati depositati ò gli originali degli atti afferenti le notificazioni in discussione.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in quanto la CTR è incorsa in errore nel ritenere che fosse inammissibile il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento se non per vizi suoi propri, posto che gli atti prodromici non erano stati ritualmente notificati e, quindi, essi erano impugnabili unitamente all'intimazione di pagamento.
4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 30 in quanto la CTR non ha considerato che la notifica delle cartelle di pagamento era avvenuta oltre il termine dell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo all'esattore.
5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 43 ed alla L. n. 212 del 2000, art. 6 per aver la CTR erroneamente considerato tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento che, attenendo all'anno di imposta 1991, era stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 1998.
6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR rilevato la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata nonchè vizio di motivazione circa la valutazione degli atti prodotti in giudizio.
7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Ciò in quanto il ricorrente ha dedotto che il ricorso aveva ad oggetto l'intimazione di pagamento n. (—) con cui si era proceduto al recupero coattivo delle imposte, sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale n. (—) (pagina 3 del ricorso), per il che la sentenza impugnata che, sia nella parte narrativa che in quella motivazionale, fa riferimento ai predetti atti, non appare affetta dal dedotto vizio di nullità per aver riguardato atti e fatti diversi da quelli oggetto del ricorso.
8. Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. E' infondato in quanto la CTR ha accertato che le notifiche degli atti prodromici all'emissione dell'intimazione di pagamento erano stati ritualmente notificati, per il che legittimamente ha affermato che l'intimazione di pagamento avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri. Il motivo è, poi, inammissibile nella parte in cui il contribuente deduce che i documenti comprovanti la regolarità della notifica non avevano valore probatorio in quanto erano stati prodotti in fotocopia e non in originale. Ciò in quanto il contribuente non ha dedotto di aver formulato tale specifica doglianza nei precedenti gradi di merito, per il che la questione è stata proposta inammissibilmente in questo giudizio di legittimità.
9. Il terzo motivo, con cui il ricorrente sostiene che gli atti prodromici all'emissione dell'intimazione di pagamento erano stati irritualmente notificati in quanto, in particolare, la cartella di pagamento era stata notificata in un comune diverso da quello di sua residenza e consegnata a persona diversa dal destinatario, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente medesimo trascritto nel ricorso il testo della relata di notifica, da cui si sarebbe potuto evincere l'errore commesso dalla CTR, e non avendo neppure indicato in quale fase del processo tale atto era stato depositato, venendo così meno finanche all'onere della localizzazione.
10. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
11. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo a favore della parte costituita, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ad Equitalia Basilicata s.p.a. e le spese processuali che liquida in Euro 1.700,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018
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