Cassazione, sentenza n. 21075 del 24/08/2018

Sentenza n. 21075 del 24/08/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
21075
Data
24/08/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio verteva sull’impugnazione di un avviso di mora collegato a una cartella, mentre la CTR aveva deciso richiamando una diversa intimazione di pagamento, un’altra cartella e fatti estranei alla controversia; il concessionario sosteneva che si trattasse di mero errore materiale. La Cassazione osserva che nella sentenza non compare alcun riferimento all’atto realmente impugnato e che l’intera motivazione concerne una pretesa differente. Accoglie pertanto la censura per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assorbe gli ulteriori motivi e cassa la decisione con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

1. La CTR della Basilicata, con sentenza n. 20/2/2010, rigettava l'appello proposto dal contribuente B.G. avverso la sentenza n. 17/02/2006 pronunciata dalla CTP di Potenza. La CTR rilevava che il ricorso era stato proposto avverso l'intimazione di pagamento n. (—) con cui era stato proceduto al recupero coattivo delle imposte, sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale n. (—) dell'importo di Euro 19.618,13, riferita all'avviso di rettifica n. (—) per l'anno 1993. Ciò premesso, i giudici di appello ritenevano che il ricorso del contribuente fosse infondato in quanto la cartella era stata ritualmente notificata a norma dell'art. 140 c.p.c. ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come pure era divenuto definitivo per mancata impugnazione il prodromico avviso di rettifica, da ritenersi anch'esso ritualmente notificato.

2. Avverso alla sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente formulando sei motivi. Equitalia Basilicata s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso. L'agenzia delle entrate non si è costituita in giudizio.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Ciò in quanto la CTR ha pronunciato sulla domanda del ricorrente facendo riferimento nella parte motivazionale a fatti, circostanze e principi estranei al processo in discussione poichè ha errato nell'indicazione della cartella di pagamento ed anche nell'indicazione di notifiche e avvisi di ricevimento che non attenevano a quelli sottoposti all'esame del giudice.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 137 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1992 in quanto la decisione della CTR ha fatto riferimento a dati che non riguardano il procedimento trattato. Ne deriva che la CTR ha dichiarato legittimamente notificati gli atti precedentemente adottati ed autonomamente impugnabili rispetto all'intimazione di pagamento e l'impugnazione avverso tale ultimo atto è stata, conseguentemente, ritenuta per errore inammissibile nella parte in cui erano stati censurati vizi propri della cartella e dell'avviso di rettifica prodromici. Inoltre non ha considerato la CTR che non erano mai stati depositati gli originali degli atti afferenti le notificazioni in discussione.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in quanto la CTR è incorsa in errore nel ritenere che fosse inammissibile il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento se non per vizi suoi propri, posto che gli atti prodromici non erano stati ritualmente notificati e, quindi, essi erano impugnabili unitamente all'intimazione di pagamento.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 30 in quanto la CTR non ha considerato che la notifica delle cartelle di pagamento era avvenuta oltre il termine dell'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna del ruolo all'esattore.

5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42 e 43 ed alla L. n. 212 del 2000, art. 6 per aver la CTR erroneamente considerato tempestiva la notifica dell'avviso di accertamento che, attenendo all'anno di imposta 1991, era stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 1998.

6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR rilevato la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella impugnata nonchè vizio di motivazione circa la valutazione degli atti prodotti in giudizio.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto il ricorrente ha dedotto che il ricorso aveva ad oggetto l'avviso di mora n. (—) relativo alla cartella n. (—) e la società concessionaria della riscossione ha sostenuto che dall'intestazione della sentenza impugnata era chiaramente evincibile che essa aveva avuto ad oggetto l'avviso di mora n. n. (—), mentre il riferimento nella sentenza ad altra cartella e ad altra intimazione era dovuto ad un mero errore materiale. Sennonchè nella sentenza impugnata non si rinviene riferimento alcuno all'avviso di mora n. n. (—) dato che essa descrive quale oggetto del ricorso l'intimazione di pagamento n. (—) con cui era stato proceduto al recupero coattivo delle imposte, sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale n. (—) dell'importo di Euro 19.618,13, riferita all'avviso di rettifica n. (—) per l'anno 1993. Ne consegue che la motivazione della sentenza è riferita ad atto affatto diverso da quello oggetto dell'impugnazione, per il che la sentenza è nulla per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

8. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

9. Si impone, perciò, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame. Provvederà il giudice di rinvio alla regolazione delle spese processuali anche di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.