Cassazione, sentenza n. 23497 del 28/09/2018
Sentenza n. 23497 del 28/09/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23497
- Data
- 28/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento induttivo aveva ricostruito, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, maggiori ricavi derivanti da presunte vendite di autoveicoli senza fattura; la società sosteneva che l’apparente perdita sull’usato dipendesse dalla sua supervalutazione nell’ambito della vendita di vetture nuove. La Cassazione conferma la legittimità della motivazione dell’atto mediante rinvio al verbale della Guardia di Finanza, conosciuto dal contribuente. Cassa però la sentenza perché la CTR non aveva risposto alle specifiche contestazioni sulla ricostruzione dei ricavi e rinvia allo stesso giudice regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La società Z. Auto srl ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria con cui, respingendosi l'appello e confermando la sentenza della CTP di Savona, veniva parzialmente confermato l'avviso di accertamento n. XXXXXX ai fini irpeg, irap e iva, attraverso il quale veniva ricostruito induttivamente il reddito per l'anno 2000. L'Agenzia si costituisce con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 42 del dpr 600 del 1973 e dell'art. 56 del dpr 633 del 1972 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in tema di carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.
La CTR avrebbe errato nel confermare la validità dell'avviso di accertamento motivato "per relationem", perchè il riferimento in esso compiuto era ad altro atto di diversa Amministrazione (il processo verbale della Guardia di Finanza), in contrasto con l'art. 3 comma 3, legge 241 del 1990 secondo il quale la motivazione "per relationem" è permessa se rinvia ad altri atti della stessa Amministrazione con contenuto analogo.
Nella specie, il processo verbale è un atto istruttorio che contiene una mera rilevazione ed esposizione di fatti. Il motivo è infondato.
E' principio affermato da questa Corte, al riguardo, quello per cui In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, nella specie avviso di rettifica di modello unico, la motivazione "per relationem", con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. (Sez. V, n. 30560 del 2017, Rv. 646303 – 01; in termini analoghi Sez. V, n. 28060 del 2017, Rv. 646225).
Nella specie, il contribuente non ha dedotto di non avere avuto, per qualsiasi motivo, conoscenza o conoscibilità del pvc e del suo contenuto, per cui il suddetto principio appare del tutto applicabile.
Con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs 546 del 1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La sentenza della CTR non conterrebbe l'esposizione delle ragioni per le quali i motivi di appello sono stati respinti, salvo affermare apoditticamente che tali ragioni sono esposte nella sentenza appellata. Il motivo è infondato.
Premesso che la versione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. applicabile nella specie è quella anteriore alla novella del 2012, dalla sola lettura della sentenza della CTR emerge che la stessa ha compiuto uno sforzo motivazionale non limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado, ma cercando di individuare gli specifici punti sui quali ne condivide le conclusioni.
Appare, quindi, applicabile nella specie il principio affermato da questa Corte, secondo il quale
Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico giuridica del rinvio. (Sez. VI – 5, ord. n. 5209 del 2018, Rv. 647325 – 01)
Con il terzo motivo deduce insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il motivo riguarda, in particolare, l'insufficiente motivazione in ordine alla determinazione dei maggiori ricavi per lire 106.939.461 derivanti dalla presunta vendita di autoveicoli senza fattura.
Il motivo è fondato. Il contribuente aveva dedotto in appello, ed anche nel grado precedente, l'erroneità del rilievo, ripreso dalla sentenza di primo grado, su tale voce di maggiori ricavi.
Affermava, in particolare, che il rilievo mossogli, secondo cui è irragionevole che solo sul 12% della vendita delle vetture usate vi fosse un utile, era errato, in primo luogo perché sembrava fondarsi sul fatto che la società vendesse autovetture usate, mentre, al contrario, la stessa vendeva autovetture nuove, e, in secondo luogo, perchè l'apparente perdita sulla vendita di vetture usate era frutto di una modalità di vendita delle vetture nuove che, talvolta, comprendeva la c.d. "supervalutazione" delle usate.
Su tale aspetto, sollevato specificamente dal contribuente e che afferisce ad una parte di maggior reddito accertato, la CTR non ha compiuto alcuna osservazione, limitandosi a ribadire il concetto espresso nel verbale di constatazione, secondo cui era irragionevole che solo il 12% delle vendite delle vetture usate avvenisse in utile.
Si tratta, quindi, di motivazione del tutto insufficiente, perché non risponde alle argomentazioni specificamente svolte dal contribuente per contestare la maggior voce reddituale accertata.
Con il quarto motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 39 comma 1 lett. d) dpr 600 del 1973, artt. 2, 3 e 19 d.lgs 446 del 1997 e 6, comma 1, d.lgs 471 del 1997, in relazione all'art. 21 dpr 633 del 1972 ed in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La CTR ha errato nell'interpretare le suddette norma, sempre in relazione alla determinazione dei maggiori ricavi, perché le presunzioni alla base dell'accertamento erano prive delle caratteristiche della gravità, precisione e concordanza. In particolare la CTR ha avvalorato l'accertamento sulla base della considerazione che la rivendita delle autovetture usate produceva utile solo in una limitatissima percentuale di casi, fatto ritenuto irrealistico e sulla base del quale si è proceduto con le presunzioni di accertamento del maggior reddito, ma la stessa ha errato sulla interpretazione delle operazioni di vendita di autovetture con ritiro e "supervalutazione" dell'usato, che erano, in realtà, produttive di reddito, e ciò avrebbe escluso il ricorso alle presunzioni.
Il motivo può ritenersi assorbito dall'accoglimento del procedente, attesa la comunanza della questione.
L'accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, con conseguente pronuncia sulle spese processuali in quella sede.
P.Q.M.
Rigetta il primo e secondo motivo. Accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche ai fini della pronuncia sulle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2018.
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