Cassazione, sentenza n. 23501 del 28/09/2018
Sentenza n. 23501 del 28/09/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23501
- Data
- 28/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva su ruoli tributari impugnati per omessa notificazione delle cartelle e prescrizione dei crediti, contestazioni accolte nei gradi di merito. La Cassazione esclude il litisconsorzio necessario con l’ente creditore: se chiamato in giudizio, spetta all’agente della riscossione coinvolgerlo per evitare di rispondere dell’esito della lite. Aggiunge che la notificazione deve essere provata con gli atti previsti dalla legge, senza che la scadenza dell’obbligo quinquennale di conservazione renda sufficienti estratti informatici; non essendo dimostrato neppure il raggiungimento dello scopo, rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S. s.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di Siracusa, ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 92/16/11, depositata il 22.02.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sez. Staccata di Siracusa. Ha rappresentato che il contenzioso era stato introdotto da M.M. che, quale erede di D.A., aveva impugnato otto ruoli relativi ad Ilor ed Irpef per gli anni 1985, 1987 e 1997, lamentando che gli stessi e le relative cartelle non fossero mai stati notificati al contribuente, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale. La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, senza che la società di riscossione si costituisse, con sentenza depositata il 25.03.2009 accolse il ricorso, rilevando la carenza di prova della notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti tributari.
La S. propose appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, sostenne l'avvenuta notifica delle cartelle e la mancata maturazione della prescrizione, chiamò in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che, a sua volta costituitasi, invocò l'annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
La Commissione, con la sentenza ora impugnata, rigettò il ricorso. La ricorrente censura con due motivi la sentenza: con il primo per violazione dell'art. 14, n. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento alla carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, nonché dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, per aver erroneamente negato il litisconsorzio necessario ed aver pertanto omesso di integrare il contraddittorio; con il secondo per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, cc. 4, e degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per l'erronea decisione assunta in riferimento alla mancata prova della notificazione delle cartelle di pagamento. Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con pronunzia nel merito. Si è costituita la contribuente Q.A. , quale erede dalla M. , che ha contestato le avverse difese, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa. La ricorrente ha tempestivamente depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la S. si duole della errata interpretazione della disciplina normativa e dell'inappropriato ricorso a precedenti giurisprudenziali che ritiene non pertinenti al caso di specie. In sintesi l'agente della riscossione sostiene che nel presente contenzioso, avente ad oggetto i ruoli, non trovava applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, secondo cui «il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza risponde delle conseguenze della lite», poiché l'impugnazione che aveva dato origine alla controversia riguardava esclusivamente i ruoli, sicchè nel caso in esame il "principale contradditore" andava identificato nell'Agenzia delle Entrate.
A parte l'irrituale formulazione del motivo di ricorso, che oblitera del tutto il riferimento al vizio, tra quelli indicati nell'art. 360 c.p.c., da cui si sostiene essere affetta la sentenza, esso è anche contraddittorio, perché non è neppure comprensibile se si lamenti il difetto del contraddittorio -desumibile dalla invocazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma rispetto al quale non emergono espresse richieste di declaratoria di nullità dell'intero processo e della sentenza, con rinvio al primo giudice, oppure si faccia più semplicemente questione di carenza di legittimazione passiva in considerazione dell'oggetto del contenzioso (l'esclusiva impugnazione dei ruoli).
In ogni caso, anche volendo superare le incongruenze della formulazione del motivo, esso è infondato.
Premesso che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, con il ricorso introduttivo il contribuente, lamentando l'illegittimità dei ruoli, eccepiva anche l'omessa preventiva notifica delle cartelle di pagamento e la decadenza dei termini per la notifica delle medesime, questa Corte, con orientamento ormai da tempo consolidato, ha affermato che nel processo tributario il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. ord. n. 21220 del 2012). Si è in sostanza esclusa l'ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell'impugnazione, grava l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell'esito della lite, come previsto dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Sez. U, sent.. 16412/2007; sent. n. 476/2008; sent. n. 15310/2009; sent. n. 13082/2001).
Nel caso di specie dunque, a differenza di quanto preteso dell'agenzia della riscossione, la fattispecie andava ricondotta nell'alveo degli oneri di integrazione del contraddittorio su iniziativa della medesima ricorrente, onde non incorrere nelle conseguenze previste dall'art. 39 cit., senza ravvisare ipotesi di litisconsorzio necessario.
Con il secondo motivo la S. si duole del rigetto dell'appello fondato dal giudice regionale sull'assunto che l'ente di riscossione non aveva prodotto le relazioni di notificazione delle cartelle, con ciò non dando prova della notificazione medesima. Tali conclusioni erano ritenute errate perché in contrasto con l'art. 26, co. 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il Concessionario è tenuto a conservare per un quinquennio la matrice, o la copia della cartella con relazione dell'avvenuta notificazione, o l'avviso di ricevimento. Ritiene pertanto che, trascorso il quinquennio, e non essendo più obbligata a conservare detta documentazione, la prova della notifica poteva essere diversamente dedotta dagli estratti dei ruoli informatici prodotti. Nello sviluppo argomentativo pretende di individuare l'ulteriore prova della notifica delle cartelle con l'assunto che il contribuente originario aveva pagato gran parte del proprio debito tributario, indice della conoscenza delle cartelle.
Ebbene, a parte che anche questo motivo si prospetta ai limiti del rispetto del principio dell'autosufficienza, poiché tanto dell'estratto dei ruoli quanto dei pagamenti già eseguiti nulla è riprodotto in ricorso, né si indica in quale momento del processo siano state prospettate le ragioni difensive e la documentazione a sostegno delle suddette affermazioni, comunque il motivo è infondato.
L'ente sostiene che, una volta trascorso il quinquennio dalla notificazione della cartella, cessando l'obbligo di conservazione della prova della medesima notificazione, la prova di essa, nella ipotesi di contestazione del contribuente, possa essere dedotta da altre fonti.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di riscossione dei tributi l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli artt. 17 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella di pagamento, incombe sull'Amministrazione finanziaria, nella ipotesi in cui il contribuente ne contesti l'avvenuto rispetto, e non sul contribuente, atteso che si tratta di fatto costitutivo dell'obbligazione tributaria e che esso ha ad oggetto documenti in possesso dell'Amministrazione il cui comportamento dev'essere coerente con i principi di buona fede e trasparenza contenuti nel cd. statuto del contribuente (Cass., sent. n. 7093/2003; sent. n. 18293/2004); si è peraltro affermato che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (ovviamente per l'ipotesi della notifica a mezzo posta), essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali ad esempio registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell'onus probandi, gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa (Cass., sent. n. 23213/2014, che esclude ogni forma diversa di prova anche con riferimento ad ipotesi in cui la notifica sembrava provata da attestazioni dell'anagrafe tributaria o addirittura di uffici postali; sent. n. 15795/2016).
Emerge dunque che la notificazione della cartella debba essere provata solo mediante gli atti indicati dall'art. 26 co. 5, cit., senza che rilevi la limitata durata dell'obbligo di conservazione della idonea documentazione, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, che tuttavia nel caso di specie non emerge da alcun elemento di riscontro.
In conclusione anche questo motivo di ricorso è infondato.
Alla soccombenza della ricorrente deve seguire la sua condanna alle spese del giudizio, che si liquidano in favore della Q. nella misura specificata in dispositivo, mentre nulla va disposto con riguardo alla Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la S. a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in Euro 7.000,00 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori.
Così deciso in Roma, il giorno 14 giugno 2018.
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