Cassazione, sentenza n. 23502 del 28/09/2018
Sentenza n. 23502 del 28/09/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23502
- Data
- 28/09/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società chiedeva la revocazione di una precedente sentenza di legittimità che, riconosciuta tempestiva l’attività di accertamento, aveva deciso la causa nel merito senza esaminare le ulteriori questioni rimaste assorbite nei due gradi precedenti. La Cassazione ravvisa un errore revocatorio nell’omessa percezione di tali motivi, mai decisi e quindi non coperti da giudicato; la loro mancata riproposizione nel precedente giudizio di legittimità non ne eliminava la decisività. Revoca la precedente pronuncia nella parte interessata e rinvia alla CTR, in diversa composizione, per l’esame delle questioni residue.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., della sentenza della Corte di cassazione n. 12018 del 2015, depositata il 10.06.2015, con la quale, accogliendo l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate (mentre per il Ministero dell'economia e delle finanze ne era dichiarata l'inammissibilità), era stata cassata la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 72/2009, depositata il 22.05.2009 e, decidendo nel merito, era stato rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
Ha riferito che a seguito della notifica di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998 era insorto un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.
La società contribuente aveva innanzitutto dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo perché tardivo, per essere stato emesso dopo la scadenza del termine di decadenza dai poteri di accertamento previsti dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non potendosi applicare al caso di specie la proroga biennale prevista dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002. Sin dal primo grado erano state inoltre sollevate ulteriori ragioni di illegittimità dell'accertamento e, nel merito, più motivi sulla sua infondatezza.
La Commissione provinciale, e poi quella regionale, avevano accolto il motivo relativo alla tardività dell'accertamento, con assorbimento di tutti gli altri. L'Agenzia (ed il Ministero), proponevano ricorso in cassazione avverso la sentenza del giudice regionale. La contribuente si costituiva con controricorso, senza poter nulla censurare della sentenza, evidenziando comunque l'avvenuta deduzione delle questioni assorbite, emergenti anche dalla sentenza d'appello.
All'esito la Corte di cassazione statuiva con le determinazioni sopra indicate.
La A. con unico motivo si duole dell'errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, co. 1, c.p.c., perché erroneamente, cassando la sentenza di merito, non ha disposto il rinvio del giudizio al medesimo giudice d'appello per la decisione sulle altre eccezioni e motivi di merito, mai trattati perché assorbiti dall'accoglimento della questione preliminare, così commettendo un errore percettivo.
Ha pertanto chiesto la revocazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR sicula perché provveda su tutte le questioni rimaste assorbite e mai trattate nei precedenti gradi di merito. Ha anche chiesto la immediata sospensione della sentenza impugnata ex art. 401 c.p.c..
Si è costituita l'Agenzia, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Il Ministero dell'Economia e delle finanze non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Economia e delle finanze, nelle cui posizioni processuali sono ormai subentrate le Agenzie fiscali, e in particolare quella delle Entrate per i rapporti tributari, a partire dai contenziosi introdotti successivamente alla data in cui le Agenzie sono divenute operative (1 gennaio 2001).
Nel merito, in riferimento al giudizio di revocazione, i più recenti approdi interpretativi volti alla individuazione dei presupposti della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ripercorrendo peraltro criteri già reiterati nella giurisprudenza, hanno sostenuto che la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. Pertanto la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo invece esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché altrimenti si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto non espressamente considerato nella motivazione giudiziale, tanto più che l'art. 111 Cost. non impone di prevedere quale causa di revocazione l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., Sez. 1, sent. n. 3200 del 2017).
Ancora più nettamente si è affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sì configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., Sez. L., sent. n. 844 del 2009). Deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo. Deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr., tra le tante, Sez. U, nn. 13181/2013; 2008/26022; nonché Cass., n. 22569/2013). Si è anche ritenuto che l'errore revocatorio sia configurabile nell'ipotesi di omessa percezione dell'esistenza di un motivo di ricorso, così come delle questioni sulle quali il giudice d'appello abbia mancato di pronunciarsi perché assorbite, anche implicitamente, dalla decisione di altri motivi (cfr. Cass., sent. n. 11937/2002; sent. n. 22373/ 2014; sent. n. 23833/2015).
Va aggiunto che la eventuale mancata riproposizione della questione in sede di legittimità non incide negativamente sulla «decisività» del detto errore di fatto, posto che sulle questioni sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità all'esito della declaratoria di assorbimento pronunciata dal giudice d'appello (anche implicitamente), non si forma giudicato implicito (Sez. U, sent. n. 23833/2015; Cass., sent. n. 7988/2018; sent. n. 26479/2016).
Perimetrata l'area applicativa dell'istituto, la ricorrente afferma che questa Corte sia incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell'art. 395, co. 1, n. 4, c.p.c., in quanto, una volta accolto il ricorso su una questione preliminare (accertamento tardivo per inapplicabilità della proroga biennale prevista dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002), ha cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, con rigetto integrale del ricorso introduttivo, omettendo di rilevare che la contribuente aveva, sin dal primo grado, sollevato varie altre eccezioni di illegittimità del procedimento accertativo dell'Amministrazione finanziaria, nonché motivi di merito relativi all'infondatezza dell'atto impositivo, mai trattati e rimasti assorbiti tanto dinanzi al giudice tributario provinciale quanto dinanzi a quello regionale.
La prospettazione è fondata, avendo trovato soluzione la controversia nei gradi di merito con l'accoglimento della questione preliminare della inapplicabilità della proroga biennale per l'esercizio del poteri di accertamento dell'Ufficio, con conseguente assorbimento, anche implicito, di ogni altro motivo sollevato dalla contribuente. Né è comprensibile perché l'Agenzia, che si è costituita, abbia sostenuto l'inammissibilità del ricorso, atteso che ciò che non ha mai formato oggetto di decisione da parte del giudice adito, perché assorbito dall'accoglimento di una questione preliminare, non è coperto da giudicato e deve costituire materia di decisione da parte del giudice del rinvio. La sentenza deve essere pertanto revocata nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, senza tener conto degli ulteriori motivi, preliminari e di merito, formulati sin dal ricorso introduttivo.
All'esito del giudizio, decidendo sul ricorso iscritto nel registro generale con numero d'ordine 20763/2009, deve accogliersi il 2° motivo, assorbito il 1° e rigettato il ricorso incidentale, e deve cassarsi la sentenza della CTR della Sicilia n. 72 del 2009, con rinvio della causa, in diversa composizione, per l'esame di tutti gli altri motivi di ricorso non ancora esaminati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione; cassa la sentenza impugnata; decidendo sul ricorso iscritto nel RGN 20763/2009, accoglie il 2° motivo, assorbito il 1°, rigettata l'incidentale, cassa la sentenza della CTR della Sicilia n. 72/2009, cui rinvia la causa, in diversa composizione, anche sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 14 giugno 2018.
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